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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26500/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .0nn•• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2021 la Corte di Appello di Genova, Sez.

III Pen., riformava parzialmente la sentenza emessa in data 23/09/2019 dal Tribunale di Genova, appellata da LOSCIALE Roberto e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, previa rinunzia ai motivi residui, riduceva la pena a lui inflitta ad otto mesi di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LOSCIALE Roberto adducendo come unica motivazione la mancanza e manifesta illogicità della motivazione su uno dei punti oggetto di rinunzia ai motivi di appello.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo intervenuta rinunzia parziale ai motivi di appello e riguardando il ricorso uno dei punti coperto da detta rinunzia.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .0nn•• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 25 febbraio 2021 la Corte di Appello di Genova, Sez. III Pen., riformava parzialmente la sentenza emessa in data 23/09/2019 dal Tribunale di Genova, appellata da LOSCIALE Roberto e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, previa rinunzia ai motivi residui, riduceva la pena a lui inflitta ad otto mesi di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - LOSCIALE Roberto adducendo come unica motivazione la mancanza e manifesta illogicità della motivazione su uno dei punti oggetto di rinunzia ai motivi di appello. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo intervenuta rinunzia parziale ai motivi di appello e riguardando il ricorso uno dei punti coperto da detta rinunzia. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 26500/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris