CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 37341/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 17/10/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 07/02/2008, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui alli art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato con specifico riguardo al tema della identificazione. Il ricorso è inammissibile. Il collegio ribadisce che a ricognizione di persona è una dichiarazione testimoniale espressa sulla base delléesercizio delle facoltà percettive che produce una prova utile anche se raccolta in modo irregolare, ovvero non conforme alle prescrizioni indicate dagli artt. 213 e 214 cod. proc. pen., che prevedono la partecipazione alléatto di persone il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione (Cass. sez. 2, n. 40081 del 04/07/2013, Rv. 257069, Cass. sez. 6, n. 44595 del 08/10/2008 Rv. 241655) . In coerenza con tali coordinate ermeneutiche la Corte di appello confermava la legittimità della identificazione effettuando una analitica ed accurata valutazione della credibilità delle dichiarazioni ricognitive offerte dall'offeso (che in dibattimento aveva confermato l'esito della ricognizione effettuata a soli 15 giorni dalla consumazione del reato: Pag. 3 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con lé.atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 [OSCURATO:PERSONA]