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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 34574/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/04/2026 del Tribunale di AvezzanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per remissione tacitadella querela, stante la mancata presentazione della persona offesa all’udienzanella quale era stata resa edotta di comparire in veste di teste.2.

Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza eerronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 152, terzocomma, n. 1, cod. pen. e 142, comma 3, lett. d-bis), disp att. cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta che, all’udienza precedente a quella in cui non eracomparsa, la persona offesa era stata solo resa edotta del rinvio senza alcunavviso formale, in conformità a quanto prescritto dal predetto art. 142, comma3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., sulla circostanza che la mancatacomparizione in udienza avrebbe comportato la remissione tacita della querela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.2.

E’ opportuno premettere che l'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, ha inserito la lett. d-bis), nel comma 3 dell'art. 142disp. att. cod. proc. pen., in forza della quale l'atto di citazione notificato alquerelante deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senzagiustificato motivo all'udienza in cui è citato a comparire quale testimone integraremissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.La necessità di tale avvertimento si correla alla norma, contestualmentecollocata, dal medesimo d.lgs. n. 150 del 2022, nell’art. 152, terzo comma, n. 1,cod. pen., per la quale si ha remissione tacita della querela «quando ilquerelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è statocitato in qualità di testimone».Tale disposizione "codifica", sostanzialmente, il principio, già affermato inprecedenza dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui comporta remissionetacita della querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale delquerelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventualesua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà dipersistere nella querela (Sez.

U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 26723).3.

Per quel che rileva in questa sede, nel delineare la portata della regolaespressa dall’art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen., nella giurisprudenza dilegittimità è stato sottolineato che la remissione tacita della querela segue allamancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato cometestimone, nella sola ipotesi in cui questi sia stato reso edotto delleconseguenze, in parte qua, della sua mancata comparizione (Sez. 2, n. 33648del 28/06/2023, Rv. 285064, in motivazione).4.

Andando a considerare, ora, il caso in esame, dalla lettura del verbaledell’udienza (come noto consentita a questa Corte a fronte dell’avvenutadeduzione di un vizio di carattere processuale: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092), risulta che la persona offesa, alla precedente udienzanella quale era comparsa per rendere testimonianza (udienza che era statarinviata per legittimo impedimento dell’imputato), non ha ricevuto alcunavvertimento sulle conseguenze, rispetto alla remissione della querela, dellamancata comparizione alla successiva udienza.

Il verbale si limita, invero, ariportare la generica indicazione “resi edotti i testi e le parti del rinvio”.5.

La questione giuridica sottesa al ricorso, dunque, è se l’assenzadell’avvertimento sulle conseguenze della mancata comparizione senzagiustificato motivo possa essere superata dalla circostanza che la persona avevaricevuto l’avvertimento sulle conseguenze della mancata comparizioneall’udienza in veste di teste nell’originario atto di citazione notificato per la primaudienza nella quale doveva comparire a rendere testimonianza secondo quantoprescritto dall’art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen.Al riguardo, il collegio ritiene che non sia possibile pervenire a taleconclusione, pure sollecitata nella requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale.Sotto un primo aspetto, mette conto rilevare, al riguardo, che vi osta lastessa formulazione letterale del menzionato art. 142, comma 3, lett. d-bis),disp. att. cod. proc. pen., laddove fa specifico riferimento all’avvertimento sulleconseguenze della mancata comparizione senza giustificato motivo “all’udienza”.L’uso del singolare comporta, infatti, che il riferimento sia all’udienza in cui ilquerelante è con lo stesso atto citato a comparire nella veste di teste.

Sempresul piano letterale, non è previsto, da parte della stessa disposizione, che taleavvertimento avrà valenza anche per udienze successive, nell’ipotesi di rinviodell’incombente istruttorio.

Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte, peranaloghe ragioni fondate sulla perimetrazione della remissione tacita dellaquerela ex art. 152, terzo comma, cod. pen. all’ipotesi prevista dall’art. 142,comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., si è ritenuto che non si può darerilievo alla mancata comparizione del querelante né all’udienza predibattimentale(Sez. 2, n. 15634 del 08/04/2026, Rv. 289859), né nel caso in cui nell’atto dicitazione a comparire sia indicato come querelante e non come teste (Sez. 5, n.41634 del 11/11/2025, Rv. 289167 – 02).Sotto un secondo aspetto, di carattere sistematico, l’esigenza deflattivaposta a fondamento della regola di cui all’art. 152, terzo comma, n. 1), cod.pen., deve essere contemperata con quella, avente peraltro caratterepreminente, di tutela della vittima del reato, riconosciuta anche nell’ordinamentoeuropeo (Corte cost., sent. n. 132 del 2026).

E, del resto, proprio per taleragione, questa Corte ha rimarcato che, anche qualora la persona offesa siastata avvertita circa le conseguenze della mancata comparizione all’udienza, unaparticolare attenzione deve accompagnare la verifica da parte del giudice circal’effettiva volontà della stessa di rimettere tacitamente la querela (ex aliis, Sez.5, n. 43636 del 05/10/2023, Rv. 285321).

Analogamente, nell’assetto normativoantecedente alla novella realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, sulla scorta deiprincipi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza “Pastore”, era stato inoltresottolineato che può integrare remissione tacita di querela la mancatacomparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente edespressamente avvertito dell'interpretazione della sua eventuale assenza comefatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, qualora il giudicedia conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dalquerelante con la volontà di persistere nella querela (Sez. 4, n. 5801 del29/01/2021, Rv. 280484).6.

Deve, dunque, essere affermato il principio di diritto in forza del qualenon integra remissione tacita della querela la mancata comparizione, senzagiustificato motivo, del querelante all’udienza nella quale deve renderetestimonianza, se essa segue a un rinvio della precedente udienza, nella quale lostesso era comparso e non era stato reso edotto delle conseguenze della suamancata comparizione, senza che assuma rilievo la circostanza che l’atto dicitazione per la precedente udienza fosse invece corredato di tale avvertimento,in conformità a quanto stabilito dall’art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att.cod. proc. pen.7.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diAvezzano in diversa persona fisica.Così è deciso, il 18 settembre 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/04/2026 del Tribunale di AvezzanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] per remissione tacitadella querela, stante la mancata presentazione della persona offesa all’udienzanella quale era stata resa edotta di comparire in veste di teste.2. Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza eerronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 152, terzocomma, n. 1, cod. pen. e 142, comma 3, lett. d-bis), disp att. cod. proc. pen.Il ricorrente lamenta che, all’udienza precedente a quella in cui non eracomparsa, la persona offesa era stata solo resa edotta del rinvio senza alcunavviso formale, in conformità a quanto prescritto dal predetto art. 142, comma3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., sulla circostanza che la mancatacomparizione in udienza avrebbe comportato la remissione tacita della querela.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.2. E’ opportuno premettere che l'art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, ha inserito la lett. d-bis), nel comma 3 dell'art. 142disp. att. cod. proc. pen., in forza della quale l'atto di citazione notificato alquerelante deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senzagiustificato motivo all'udienza in cui è citato a comparire quale testimone integraremissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.La necessità di tale avvertimento si correla alla norma, contestualmentecollocata, dal medesimo d.lgs. n. 150 del 2022, nell’art. 152, terzo comma, n. 1,cod. pen., per la quale si ha remissione tacita della querela «quando ilquerelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è statocitato in qualità di testimone».Tale disposizione "codifica", sostanzialmente, il principio, già affermato inprecedenza dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui comporta remissionetacita della querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale delquerelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventualesua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà dipersistere nella querela (Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 26723).3. Per quel che rileva in questa sede, nel delineare la portata della regolaespressa dall’art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen., nella giurisprudenza dilegittimità è stato sottolineato che la remissione tacita della querela segue allamancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato cometestimone, nella sola ipotesi in cui questi sia stato reso edotto delleconseguenze, in parte qua, della sua mancata comparizione (Sez. 2, n. 33648del 28/06/2023, Rv. 285064, in motivazione).4. Andando a considerare, ora, il caso in esame, dalla lettura del verbaledell’udienza (come noto consentita a questa Corte a fronte dell’avvenutadeduzione di un vizio di carattere processuale: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092), risulta che la persona offesa, alla precedente udienzanella quale era comparsa per rendere testimonianza (udienza che era statarinviata per legittimo impedimento dell’imputato), non ha ricevuto alcunavvertimento sulle conseguenze, rispetto alla remissione della querela, dellamancata comparizione alla successiva udienza. Il verbale si limita, invero, ariportare la generica indicazione “resi edotti i testi e le parti del rinvio”.5. La questione giuridica sottesa al ricorso, dunque, è se l’assenzadell’avvertimento sulle conseguenze della mancata comparizione senzagiustificato motivo possa essere superata dalla circostanza che la persona avevaricevuto l’avvertimento sulle conseguenze della mancata comparizioneall’udienza in veste di teste nell’originario atto di citazione notificato per la primaudienza nella quale doveva comparire a rendere testimonianza secondo quantoprescritto dall’art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen.Al riguardo, il collegio ritiene che non sia possibile pervenire a taleconclusione, pure sollecitata nella requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale.Sotto un primo aspetto, mette conto rilevare, al riguardo, che vi osta lastessa formulazione letterale del menzionato art. 142, comma 3, lett. d-bis),disp. att. cod. proc. pen., laddove fa specifico riferimento all’avvertimento sulleconseguenze della mancata comparizione senza giustificato motivo “all’udienza”.L’uso del singolare comporta, infatti, che il riferimento sia all’udienza in cui ilquerelante è con lo stesso atto citato a comparire nella veste di teste. Sempresul piano letterale, non è previsto, da parte della stessa disposizione, che taleavvertimento avrà valenza anche per udienze successive, nell’ipotesi di rinviodell’incombente istruttorio. Del resto, nella giurisprudenza di questa Corte, peranaloghe ragioni fondate sulla perimetrazione della remissione tacita dellaquerela ex art. 152, terzo comma, cod. pen. all’ipotesi prevista dall’art. 142,comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., si è ritenuto che non si può darerilievo alla mancata comparizione del querelante né all’udienza predibattimentale(Sez. 2, n. 15634 del 08/04/2026, Rv. 289859), né nel caso in cui nell’atto dicitazione a comparire sia indicato come querelante e non come teste (Sez. 5, n.41634 del 11/11/2025, Rv. 289167 – 02).Sotto un secondo aspetto, di carattere sistematico, l’esigenza deflattivaposta a fondamento della regola di cui all’art. 152, terzo comma, n. 1), cod.pen., deve essere contemperata con quella, avente peraltro caratterepreminente, di tutela della vittima del reato, riconosciuta anche nell’ordinamentoeuropeo (Corte cost., sent. n. 132 del 2026). E, del resto, proprio per taleragione, questa Corte ha rimarcato che, anche qualora la persona offesa siastata avvertita circa le conseguenze della mancata comparizione all’udienza, unaparticolare attenzione deve accompagnare la verifica da parte del giudice circal’effettiva volontà della stessa di rimettere tacitamente la querela (ex aliis, Sez.5, n. 43636 del 05/10/2023, Rv. 285321). Analogamente, nell’assetto normativoantecedente alla novella realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, sulla scorta deiprincipi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza “Pastore”, era stato inoltresottolineato che può integrare remissione tacita di querela la mancatacomparizione all'udienza dibattimentale del querelante, previamente edespressamente avvertito dell'interpretazione della sua eventuale assenza comefatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela, qualora il giudicedia conto, nel percorso motivazionale, della incompatibilità degli atti compiuti dalquerelante con la volontà di persistere nella querela (Sez. 4, n. 5801 del29/01/2021, Rv. 280484).6. Deve, dunque, essere affermato il principio di diritto in forza del qualenon integra remissione tacita della querela la mancata comparizione, senzagiustificato motivo, del querelante all’udienza nella quale deve renderetestimonianza, se essa segue a un rinvio della precedente udienza, nella quale lostesso era comparso e non era stato reso edotto delle conseguenze della suamancata comparizione, senza che assuma rilievo la circostanza che l’atto dicitazione per la precedente udienza fosse invece corredato di tale avvertimento,in conformità a quanto stabilito dall’art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att.cod. proc. pen.7. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diAvezzano in diversa persona fisica.Così è deciso, il 18 settembre 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
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