CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 24885/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso el’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;lette le conclusioni depositate dal ricorrente con memoria datata 20 maggio 2026RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo in data24 marzo 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato,riconoscendo allo stesso il beneficio della non menzione della condanna nelcertificato del casellario giudiziale, mentre ha annullato la medesima sentenza dicondanna in relazione alla posizione della coimputata [OSCURATO:PERSONA]Asaro, rilevandoche il giudice di primo grado, all’udienza del 12 dicembre 2022, aveva trattato ilprocesso prima dell’orario fissato, in assenza dell’imputata e del suo difensore difiducia, il quale aveva poi dedotto tale nullità nel corso dell’udienza successiva epoi con i motivi di appello.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è costituito da un unicomotivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., la violazione o la falsa applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 178 e179 cod. proc. pen., in quanto anche l’imputato [OSCURATO:PERSONA] ed il proprio difensoredi fiducia erano rimasti assenti all’udienza del 12 dicembre 2022, nel corso dellaquale erano anche stati escussi testi e che si era conclusa prima dell’orario fissatoper la sua trattazione.Trattandosi di una causa di nullità assoluta (come stabilito anche dallasentenza n. 1703 del 2026 di questa Corte), riguardante la posizione di entrambigli imputati, la Corte di appello di Palermo avrebbe dovuto estendere al Lucchesegli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del motivo di natura oggettivadedotto dal coimputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato perché basato su una ricostruzionefattuale che non trova riscontro negli atti processuali richiamati.2. Il principio di diritto richiamato dal ricorrente è in sé corretto.Questa Corte, anche di recente, ha infatti osservato che «L'anticipazionedell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta ai sensi degliartt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in quanto, impedendo l'interventodell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione» (Sez.5, n. 173 del 04/12/2025, dep. 2026, Andaloro, non massimata; Sez. 3, n. 51578del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343).Senonché, dalla lettura dei verbali e degli atti del processo di primo grado(consentita in questa sede essendo stato dedotto un vizio di naturaprocedimentale, si veda Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092)non emerge in realtà alcuna anticipazione dell’orario di trattazione dell’udienza,benché la Corte di appello sia erroneamente incorsa in una lettura di tale tipo.3. Occorre partire dalla lettura del verbale dell’udienza, celebrata dinanzi alTribunale di Palermo, in data 26 settembre 2022, al termine della quale, ilTribunale rinviava alla successiva udienza del 12 dicembre 2022, ore 9.30 (l’orarionon è perfettamente leggibile se non nell’indicazione delle ore 9.00 ma in ognicaso il punto non è dirimente per quanto si indicherà in seguito), programmandola seguente attività «testi, esame, ev.[entuale] discussione».Su disposizione del Tribunale veniva poi reso noto che i processi fissati per ilmese di dicembre sarebbero stati trattati secondo le seguenti fasce orarie:- I fascia – dalle ore 9.15: processi con istanza di sospensione, con richiestadi messa alla prova, riti alternativi (….), difetto di notifica, giuramento o esameperito;- II fascia – ad esaurimento dei procedimenti di prima fascia e comunque nonprima delle ore 10.15: procedimenti con testi o altre attività istruttorie successiveall’apertura del dibattimento;- III fascia – ad esaurimento dei processi con testi e comunque non primadelle ore 11.45: procedimenti che prevedono la discussione e la decisione, anchese previsto l’esame dell’imputato.4. Nel procedimento a carico dell’odierno ricorrente, come già indicato inprecedenza, l’udienza del 12 dicembre era stata programmata per procedereall’escussione dei testi e all’esame degli imputati, mentre la discussione eraindicata solo come meramente eventuale. Il processo, dunque, rientravaevidentemente nella II fascia, con orario di inizio fissato non prima delle ore 10.15.L’udienza del 12 dicembre aveva regolarmente inizio alle 11.11. Stantel’assenza dei difensori degli imputati, veniva nominato un difensore di ufficio cheassisteva all’escussione dei testi Sanfilippo e Sorrentino. Il P.M., inoltre, avanzavarichiesta di integrazione probatoria ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., che venivaaccolta dal Tribunale, che rinviava per l’espletamento di tale incombente e perdiscussione all’udienza del 30 gennaio 2023.Il verbale veniva chiuso alle ore 11.35 e contestualmente riaperto allo stessoorario perché il difensore della coimputata D’Asaro, già presente in aula da diversiminuti (come indicato nel verbale), rappresentava di non essersi subito reso contoche fosse stato trattato il procedimento che lo interessava, sicché non avevapotuto tempestivamente informare il Tribunale che la sua assistita quel giorno eraimpedita per un problema di salute, come appreso solo quella mattina. Chiedevapertanto di dichiarare la nullità dell’attività istruttoria espletata quel giorno e a talesi associava anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], sopraggiunto alle ore 11.44.Il Tribunale, viceversa, rigettava l’eccezione evidenziando che l’impedimentoera stato reso noto solo dopo l’espletamento dell’attività istruttoria, sicché non siera verificata alcuna nullità, ferma restando la possibilità per l’imputata D’Asaro direndere esame all’udienza seguente.5. Come può rilevarsi dalla lettura del verbale dell’udienza del 12 dicembre2022, nessuno dei due difensori (e neanche il difensore di ufficio) aveva mailamentato che il processo fosse stato trattato anticipatamente rispetto all’orariofissato giacché, in realtà, essendo stata programmata per quella udienzal’escussione dei testi, l’orario minimo a cui fare riferimento era quello delle 10.15e non quello delle 11.45 (relativo ai processi già programmati per la soladiscussione, eventualmente con l’esame degli imputati).L’unico vizio fatto valere dai difensori della coimputata D’Asaro e dell’odiernoricorrente [OSCURATO:PERSONA] era infatti il legittimo impedimento della prima adessere presente all’udienza del 12 dicembre 2022 (il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], del resto,non lamentava l’anticipazione dell’orario di trattazione dell’udienza neanche con imotivi di appello).6. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, si basa suun presupposto (quello della trattazione anticipata dell’udienza del 12 dicembre2022) che è erroneo, perché non supportato dal contenuto degli atti del processodi primo grado richiamati.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]