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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 34568/2022

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34854/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA L. CARO n. 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pr o tempore,elettivamente domiciliata in ROMA alla V ia PINCIANA n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2251/2018,depositata i l 31/05/2018 R .

G . n. 3092/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Civitavecchia di rigetto della domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], assistente di volo, già dipendente Alitalia, collocata in CIGS da dicembre 2008, aveva chiesto la declaratoria del suo diritto ad essere assunta da Alitalia CAI ed al risarcimento del danno; 2.la decisione di secondo grado è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) l'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva l'assunzione da parte di Alitalia CAI, tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di Alitalia e società satellite in amministrazione straordinaria, di 12.500 risorse umane, con la precisazione che la selezione di tali risorse sarebbe avvenuta in coerenza con le esigenze del nuovo progetto industriale e dei nuovi assetti organizzativi dell'azienda; b) in tale accordo le parti determinavano i criteri da adottare per la procedura del personale da assumere e stabilivano due gruppi di criteri, il primo dei quali sovraordinato al secondo, precisando che all'interno del secondo gruppo, i singoli criteri previsti sarebbero stati a loro volta applicati in ordine di elencazione: al primo gruppo appartenevano i criteri rappresentati dall'area organizzativa di appartenenza, intesa come suddivisione del fabbisogno occupazionale di CAI con riferimento alle famiglie professionali, suddiviso per aree organizzative, come da tabella allegata; dal profilo professionale, a tal fine dovendosi considerare la categoria e la qualifica posseduta, in base al perimetro organizzativo sopra individuato; dalla località, intesa come sede -base d'impegno con riferimento alla struttura multi - base prevista dal piano industriale; al secondo gruppo appartenevano i criteri rappresentati: dal possesso di abilitazioni/certificazioni richiesti per l'immediato utilizzo del personale nelle relative posizioni professionali, in ossequio al principio di coerenza con i nuovi assetti organizzativi di CAI previsti dall'accordo quadro; dalla localizzazione, intesa come domicilio, dimora, residenza del personale rispetto alla sede -base di destinazione, dall'anzianità aziendale, dai carichi familiari; c) era da escludersi l’esistenza del diritto della ricorrente all’assunzione, a causa dell’assenza di specifiche allegazioni sul possesso di quei requisiti che condizionavano l’applicazione di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, con conseguente rigetto anche delle domande risarcitorie; 3.avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a 2 motivi; resiste con controricorso la società; entrambe le parti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.parte ricorrente, con il primo motivo (nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di appello ai fini del decidere e conseguente violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), lamenta che il giudice di Appello ha omesso l’esame di un motivo di gravame ritualmente proposto, così violando il principio della domanda e della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato; sostiene di aver chiesto alla Corte di Appello di rilevare ed affermare che, per effetto della sottoscrizione degli accordi sindacali,sussisteva l’obbligo di CAI di predisporre le relative graduatorie ed il suo corrispondente diritto ad esservi inserita; 2.con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli art.111 Cost., 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.) lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte distrettuale fatto malgoverno della norma di legge che disciplina gli effetti della condizione non verificatasi per fatto e scelta di una parte nonché per avere violato i principi che regolano il riparto dell’onere probatorio in materia di obbligazioni contrattuali; argomenta che risulta, al riguardo, di immediata evidenza come l’obbligazione di formare la graduatoria e di attingere dalla stessa costituiva l’effettiva obbligazione contrattuale della quale era debitrice la CAI ed erano creditori tutti gli ex dipendenti di Alitalia, e che nessun altro onere poteva e doveva gravare sulla parte creditrice della dimostrazione di essere creditore di tale prestazione e della allegazione dell’altrui inadempimento, anche in base al principio di prossimità della prova; 3.i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, non sono fondati; 4.questa Corte ha già chiarito che l'accordo sindacale avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attività di impresa e contenente l'impegno dell'azienda subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, può essere qualificato come contratto a favore di terzi, da cui derivano specifici diritti in capo ai beneficiari, ove questi siano individuati o individuabili; ne consegue che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, è onere dei lavoratori, terzi estranei all'accordo medesimo, dimostrare il possesso dei requisiti condizionanti l'acquisito della qualità di terzi beneficiari. (Cass. 21447/2022; v. anche Cass. n. 28210/2022, n. 28514/2022); nel caso di specie, la Corte di merito ha valutato, sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie, non assolto tale onere;5.quanto alla questione della dedotta applicabilità alla fattispecie dell’art. 1359 c.c., si osserva che l'interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione di parte ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice di merito, denunciare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 19089/2018, n. 28319/2017, n. 15471/ 2017, n. 25270/2011, n. 15890/2007, n. 9245/2007); 6.nel caso in esame, parte ricorrente contrappone alla lettura data dai giudici di appello una lettura alternativa dell’accordo sindacale, come contenente una condizione sospensiva, mentre la Corte di merito, con accertamento alla stessa riservato e non censurabile per tale motivo in questa sede, lo ha ricostruito come fattispecie a formazione progressiva, fermo restando (v. ancora Cass. n. 28210/2022, n. 21447/2022 e giurisprudenza ivi richiamata) che il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa -alla stregua delle risultanze istruttorie-autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante;7.il ricorso deve, pertanto, essere respinto; le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34854/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA L. CARO n. 62, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già ALITALIA - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in persona del legale rappresentante pr o tempore,elettivamente domiciliata in ROMA alla V ia PINCIANA n. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2251/2018,depositata i l 31/05/2018 R . G . n. 3092/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATOCHE 1.la Corte d'Appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Civitavecchia di rigetto della domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA], assistente di volo, già dipendente Alitalia, collocata in CIGS da dicembre 2008, aveva chiesto la declaratoria del suo diritto ad essere assunta da Alitalia CAI ed al risarcimento del danno; 2.la decisione di secondo grado è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) l'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva l'assunzione da parte di Alitalia CAI, tra il personale in precedenza impiegato alle dipendenze di Alitalia e società satellite in amministrazione straordinaria, di 12.500 risorse umane, con la precisazione che la selezione di tali risorse sarebbe avvenuta in coerenza con le esigenze del nuovo progetto industriale e dei nuovi assetti organizzativi dell'azienda; b) in tale accordo le parti determinavano i criteri da adottare per la procedura del personale da assumere e stabilivano due gruppi di criteri, il primo dei quali sovraordinato al secondo, precisando che all'interno del secondo gruppo, i singoli criteri previsti sarebbero stati a loro volta applicati in ordine di elencazione: al primo gruppo appartenevano i criteri rappresentati dall'area organizzativa di appartenenza, intesa come suddivisione del fabbisogno occupazionale di CAI con riferimento alle famiglie professionali, suddiviso per aree organizzative, come da tabella allegata; dal profilo professionale, a tal fine dovendosi considerare la categoria e la qualifica posseduta, in base al perimetro organizzativo sopra individuato; dalla località, intesa come sede -base d'impegno con riferimento alla struttura multi - base prevista dal piano industriale; al secondo gruppo appartenevano i criteri rappresentati: dal possesso di abilitazioni/certificazioni richiesti per l'immediato utilizzo del personale nelle relative posizioni professionali, in ossequio al principio di coerenza con i nuovi assetti organizzativi di CAI previsti dall'accordo quadro; dalla localizzazione, intesa come domicilio, dimora, residenza del personale rispetto alla sede -base di destinazione, dall'anzianità aziendale, dai carichi familiari; c) era da escludersi l’esistenza del diritto della ricorrente all’assunzione, a causa dell’assenza di specifiche allegazioni sul possesso di quei requisiti che condizionavano l’applicazione di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, con conseguente rigetto anche delle domande risarcitorie; 3.avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a 2 motivi; resiste con controricorso la società; entrambe le parti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.parte ricorrente, con il primo motivo (nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di appello ai fini del decidere e conseguente violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.), lamenta che il giudice di Appello ha omesso l’esame di un motivo di gravame ritualmente proposto, così violando il principio della domanda e della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato; sostiene di aver chiesto alla Corte di Appello di rilevare ed affermare che, per effetto della sottoscrizione degli accordi sindacali,sussisteva l’obbligo di CAI di predisporre le relative graduatorie ed il suo corrispondente diritto ad esservi inserita; 2.con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli art.111 Cost., 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.) lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte distrettuale fatto malgoverno della norma di legge che disciplina gli effetti della condizione non verificatasi per fatto e scelta di una parte nonché per avere violato i principi che regolano il riparto dell’onere probatorio in materia di obbligazioni contrattuali; argomenta che risulta, al riguardo, di immediata evidenza come l’obbligazione di formare la graduatoria e di attingere dalla stessa costituiva l’effettiva obbligazione contrattuale della quale era debitrice la CAI ed erano creditori tutti gli ex dipendenti di Alitalia, e che nessun altro onere poteva e doveva gravare sulla parte creditrice della dimostrazione di essere creditore di tale prestazione e della allegazione dell’altrui inadempimento, anche in base al principio di prossimità della prova; 3.i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, non sono fondati; 4.questa Corte ha già chiarito che l'accordo sindacale avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attività di impresa e contenente l'impegno dell'azienda subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, può essere qualificato come contratto a favore di terzi, da cui derivano specifici diritti in capo ai beneficiari, ove questi siano individuati o individuabili; ne consegue che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, è onere dei lavoratori, terzi estranei all'accordo medesimo, dimostrare il possesso dei requisiti condizionanti l'acquisito della qualità di terzi beneficiari. (Cass. 21447/2022; v. anche Cass. n. 28210/2022, n. 28514/2022); nel caso di specie, la Corte di merito ha valutato, sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie, non assolto tale onere;5.quanto alla questione della dedotta applicabilità alla fattispecie dell’art. 1359 c.c., si osserva che l'interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione di parte ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice di merito, denunciare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 19089/2018, n. 28319/2017, n. 15471/ 2017, n. 25270/2011, n. 15890/2007, n. 9245/2007); 6.nel caso in esame, parte ricorrente contrappone alla lettura data dai giudici di appello una lettura alternativa dell’accordo sindacale, come contenente una condizione sospensiva, mentre la Corte di merito, con accertamento alla stessa riservato e non censurabile per tale motivo in questa sede, lo ha ricostruito come fattispecie a formazione progressiva, fermo restando (v. ancora Cass. n. 28210/2022, n. 21447/2022 e giurisprudenza ivi richiamata) che il principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 cod. proc. civ., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa -alla stregua delle risultanze istruttorie-autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonché in base all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante;7.il ricorso deve, pertanto, essere respinto; le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato