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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00635/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 745/20 in data 24/02/2021 della Corte di appello di Caltanissetta, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva in data 19/10/2022; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Enna in data 08/07/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità.

Secondo motivo: vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 53 e ss.

I. 689/1981 e 175 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondato è il primo motivo.

Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

La Corte territoriale ha negato il beneficio in assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso.

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, e ciò a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

4. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Anche la statuizione in ordine al diniego di riconoscimento di cui all'art. 175 cod. pen. (attesi i precedenti a carico dell'imputato) e di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria avuto riguardo alla personalità dell'imputato (non esercitando, in particolare, la pena non detentiva la medesima efficacia afflittiva e rieducativa) è assistita da motivazione succinta ma del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici.

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 745/20 in data 24/02/2021 della Corte di appello di Caltanissetta, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva in data 19/10/2022; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Enna in data 08/07/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità. Secondo motivo: vizio di motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Terzo motivo: vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 53 e ss. I. 689/1981 e 175 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha negato il beneficio in assenza di elementi positivi valorizzabili in tal senso. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve, quindi, motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, e ciò a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Anche la statuizione in ordine al diniego di riconoscimento di cui all'art. 175 cod. pen. (attesi i precedenti a carico dell'imputato) e di conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria avuto riguardo alla personalità dell'imputato (non esercitando, in particolare, la pena non detentiva la medesima efficacia afflittiva e rieducativa) è assistita da motivazione succinta ma del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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