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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 27961/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa il 17 febbraio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. 2.

Il ricorso è affidato a tre motivi con cui si deducono violazione di legge in riferimento all'art. 85 d.lgs. 150/2022 in relazione all'art. 590-bis cod. pen. (primo motivo); violazione di legge in riferimento all'art. 590-bis cod. pen. in relazione agli artt. 145 commi 1, 4, 5 e 140, 141 d.lgs. 285/1992, nonché vizio di motivazione (secondo motivo), violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (terzo motivo).

3. In data 30 aprile 2025 è stata depositata memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste sulla improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.

4. Dirimente risulta essere la mancanza della necessaria condizione di procedibilità, conseguendone che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa il 17 febbraio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi con cui si deducono violazione di legge in riferimento all'art. 85 d.lgs. 150/2022 in relazione all'art. 590-bis cod. pen. (primo motivo); violazione di legge in riferimento all'art. 590-bis cod. pen. in relazione agli artt. 145 commi 1, 4, 5 e 140, 141 d.lgs. 285/1992, nonché vizio di motivazione (secondo motivo), violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. (terzo motivo). 3. In data 30 aprile 2025 è stata depositata memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste sulla improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. 4. Dirimente risulta essere la mancanza della necessaria condizione di procedibilità, conseguendone che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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