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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2021

Cassazione n. 43693/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 14/09/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pesaro in data 04/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui agli artt. 61, n. 2 e 494 cod. pen quanto al capo A) e di cui all'art. 640 cod. pen. quanto al capo B).

Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, lett.

B) cod. proc. pen., per erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 3, 9, 12, 16 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., nonché violazione dell'art. 606, lett.

B), C) ed E) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 494, 61 n. 2, 640 cod. pen. e 530, 533, 192 comma 2, 213, 215, 218, 220, 603 cod. proc. pen., ed infine violazione dell'art. 606, lett.

B), C) cod. proli pen. riguardo agli artt. 62, 63, 131 bis, 132, 133 cod. pen. e 538 cod. proc. pen.

Sono pervenute memorie a ulteriore sostegno del ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze difensive reiterano rilievi già scrutinati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale, disattesi con il supporto di adeguata motivazione.

Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(Sez. 2", n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

Con il primo motivo, invero,la MOROTTI ripropone la doglianza sull'incompetenza territoriale, che la Corte - a pag. 5 della motivazione - ha ampiamente disatteso con motivazione ineccepibile, evidenziando come la competenza del Tribunale di Pesaro (in luogo di quello romano, come sollevato dalla difesa della ricorrente) sia assolutamente corretta, ove si consideri che si verte in tema di competenza per territorio determinata dalla connessione; che per il più grave reato (truffa) deve tenersi conto del momento consumativo e non già di quello dell'inizio della condotta (giusto quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, cod. proc. pen.); che, segnare la consumazione per la truffa deve aversi riguardo al conseguimento dell'ingiusto profitto: evenienza, questa, maturata nell'ambito del circondario di Pesaro, trovandosi il ristorante fruitore di energia elettrica (sulla base di un contratto illecito e natura truffaldina) press abicceflare.

Quanto ai restanti motivi, la Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - confrontando le dichiarazioni palesemente mendaci dell'imputata con quelle fornite dai testi e valorizzando la circostanza per cui lei sola conoscesse i dati anagrafici del locatore del locale che gestiva, nonché l'indiscutibile consapevolezza della prevenuta nell'utilizzo dei medesimi con finalità di stipula di un contratto truffaldino - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità della MOROTTI, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa.I giudici di merito - inoltre- hanno determinato la pena e negato le circostanze attenuanti generiche/non avendo ravvisato elementi di positivo apprezzamento, anche in considerazione del comportamento processuale della stessa (privo di resipiscenza) ed essendo essa gravata da numerosi precedenti penali (per reati di bancarotta fraudolenta e di omessa tenuta delle scritture contabili); inoltre, la quantificazione del danno in favore della costituita parte civile ha riguardato il solo danno morale: precisazione, questa, idonea a disattendere i rilievi dell'imputata sul versante civilistico (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, i relativi motivi sono reiterativi di questioni di merito, volte a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindac:ato di legittimità.

Difatti, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità.

Giova rammentare, peraltro, come in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Infine,Ln_o_ajúSTult4fil tema relativo alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. non risulta devoluto al giudice dell'appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva.

A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2:343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 14/09/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pesaro in data 04/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al reato di cui agli artt. 61, n. 2 e 494 cod. pen quanto al capo A) e di cui all'art. 640 cod. pen. quanto al capo B). Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. B) cod. proc. pen., per erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 3, 9, 12, 16 cod. proc. pen. e 640 cod. pen., nonché violazione dell'art. 606, lett. B), C) ed E) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 494, 61 n. 2, 640 cod. pen. e 530, 533, 192 comma 2, 213, 215, 218, 220, 603 cod. proc. pen., ed infine violazione dell'art. 606, lett. B), C) cod. proli pen. riguardo agli artt. 62, 63, 131 bis, 132, 133 cod. pen. e 538 cod. proc. pen. Sono pervenute memorie a ulteriore sostegno del ricorso. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive reiterano rilievi già scrutinati e ritenuti infondati dalla Corte territoriale, disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(Sez. 2", n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). Con il primo motivo, invero,la MOROTTI ripropone la doglianza sull'incompetenza territoriale, che la Corte - a pag. 5 della motivazione - ha ampiamente disatteso con motivazione ineccepibile, evidenziando come la competenza del Tribunale di Pesaro (in luogo di quello romano, come sollevato dalla difesa della ricorrente) sia assolutamente corretta, ove si consideri che si verte in tema di competenza per territorio determinata dalla connessione; che per il più grave reato (truffa) deve tenersi conto del momento consumativo e non già di quello dell'inizio della condotta (giusto quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, cod. proc. pen.); che, segnare la consumazione per la truffa deve aversi riguardo al conseguimento dell'ingiusto profitto: evenienza, questa, maturata nell'ambito del circondario di Pesaro, trovandosi il ristorante fruitore di energia elettrica (sulla base di un contratto illecito e natura truffaldina) press abicceflare. Quanto ai restanti motivi, la Corte d'appello, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - confrontando le dichiarazioni palesemente mendaci dell'imputata con quelle fornite dai testi e valorizzando la circostanza per cui lei sola conoscesse i dati anagrafici del locatore del locale che gestiva, nonché l'indiscutibile consapevolezza della prevenuta nell'utilizzo dei medesimi con finalità di stipula di un contratto truffaldino - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità della MOROTTI, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa.I giudici di merito - inoltre- hanno determinato la pena e negato le circostanze attenuanti generiche/non avendo ravvisato elementi di positivo apprezzamento, anche in considerazione del comportamento processuale della stessa (privo di resipiscenza) ed essendo essa gravata da numerosi precedenti penali (per reati di bancarotta fraudolenta e di omessa tenuta delle scritture contabili); inoltre, la quantificazione del danno in favore della costituita parte civile ha riguardato il solo danno morale: precisazione, questa, idonea a disattendere i rilievi dell'imputata sul versante civilistico (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, i relativi motivi sono reiterativi di questioni di merito, volte a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindac:ato di legittimità. Difatti, in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Giova rammentare, peraltro, come in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Infine,Ln_o_ajúSTult4fil tema relativo alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen. non risulta devoluto al giudice dell'appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2:343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagam
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