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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25046/2026

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tati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.32664/2024 depositata il 16/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 154/2021, harigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl avversol’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Bolognal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in accoglimento della domanda di revocatoria, ex art. 67,comma 1, n. 2, L. Fall., proposta dalla curatela del Fallimento ABCNumero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026Immobiliare srl in liquidazione, aveva dichiarato inefficace, nei confrontidella massa di creditori del Fallimento, la cessione di crediti stipulata il25/5/2016 tra la società in bonis e i ricorrenti (si trattava di un accordo dimediazione, con il quale le parti, dato atto dell'esistenza di un debito di €.176.100,32 di ABC nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di un debito di €. 49.100,30 diABC nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per un totale di €. 225.000,62,avevano concordato l'estinzione del suddetto debito complessivo tramitecessione ai convenuti da parte di ABC dei crediti da quest'ultima vantatinei confronti di quattro società conduttrici di altrettanto unità immobiliaredel complesso di via Larga 33 di sua proprietà per canoni maturandi finoalla concorrenza di €. 225.200,62), e per l'effetto aveva condannato Fierisrl alla restituzione al Fallimento della somma di euro 111.039,72, parialla somma riscossa in conseguenza dell'atto traslativo del credito.La Corte d’Appello di Bologna ha, fra l’altro, affermato la natura dimezzo anomalo di pagamento di cui all'art. 67, c. 1 n. 2 L. Fall. dellacessione di crediti di ABC Immobiliare a [OSCURATO:SOCIETA] e a [OSCURATO:PERSONA] srl,non essendo stata prevista come mezzo di estinzione contestuale alsorgere del debito, ha rilevato che i cessionari, una volta qualificata lacessione come anomala forma di pagamento, non avevano superato lapresunzione di conoscenza dello stato di insolvenza della cedente, haescluso la causa di esonero della revocatoria ex art. 67, co. 3 n. 2 L. Fall.,non essendo stato dimostrato dai ricorrenti che il ricorso alla cessione delcredito fosse normale prassi seguita dalle parti, e ha confermato lastatuizione del Tribunale di reiezione della domanda riconvenzionale direstituzione da parte del Fallimento della somma di €. 84.500 corrispostadalle ricorrenti alla società in bonis (somma incassata a titolo di canoni dilocazione e poi ritrasferita alla ABC, la cui ripetizione potrebbe essere fattavalere solo nell’ambito del procedimento di insinuazione al passivo dele quello restitutorio vantato dalla curatela in esito all'accoglimentoNumero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell'azione revocatoria (a seguito della revocatoria fallimentare, sorge undebito verso la massa dei creditori, che non può essere compensato concrediti vantati verso il fallito, anche se ammessi al passivo, essendo lacompensazione consentita solo tra i debiti e i crediti scaturenti da rapportidirettamente intercorsi con il fallito).ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna,lamentando, con un unico motivo di impugnazione, la reiezione delladomanda riconvenzionale e dell’eccezione di compensazione su indicate el’illegittima violazione del giudicato esterno- affermando che nel giudiziod'appello erano state dedotte sia la decisione del Tribunale di Bologna21/3/2019 n. 416, sia la decisione della Corte d’Appello di Bologna13/10/2020 n. 2360, che avevano già statuito in modo incontrovertibilesull’esistenza del contro credito posto in compensazione e che la Corted’Appello di Bologna (sentenza n. 154/2021) ha totalmente ignorato-.La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32664/2025, pubblicata il16/12/2024, ha ritenuto inammissibile il ricorso in entrambe le suearticolazioni.Da un lato, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’eccezione digiudicato fosse inammissibile per un evidente deficit di specificità,mancando l’autosufficienza del ricorso, perché la parte ricorrente chededuca l’esistenza del giudicato deve non solo riprodurre nel ricorso iltesto integrale della sentenza che si assume passata in giudicato, ma haanche l’onere di provare il passaggio in giudicato della stessa,corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p., mentre,mel presente caso, i ricorrenti avevano riportato solo uno stralcio dellapronuncia e mancava la prova del passaggio in giudicato della sentenza n.2360/2020.Dall’altro lato, la Corte di Cassazione ribadisce che il diritto allaripetizione di somme va fatto valere nei modi e con le forme del giudizio diNumero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026accertamento dello stato passivo e conferma il principio di dirittoaffermato dalla Corte d’Appello in materia di compensazione a seguito diazione revocatoria.2) Con ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., del13/6/2025, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl hanno impugnato la sentenzadella Corte di Cassazione pubblicata il 16/12/2024, sostenendo che laCorte sia incorsa in errore di fatto, integrante vizio revocatorio, eproponendo due motivi di revocazione.[OSCURATO:PERSONA] ABC Immobiliare non si è costituito in sede di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di revocazione: “Violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c.in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”.Le ricorrenti affermano l’esistenza di un errore di percezione sulcontenuto dei motivi di ricorso, dove si suppone erroneamente un deficitdi specificità, quando invece il contenuto dei motivi di ricorso era più cheautosufficiente in punto di eccezione di giudicato esterno, tra l’altrorilevabile d’ufficio, alla luce della produzione di entrambe le sentenze dallequali emergeva – come indicato in ricorso – un evidente contrasto digiudicati ignorato e non deciso dalla Cassazione, con evidente denegatagiustizia.Le ricorrenti sostengono che la sentenza n. 2360 del 13/10/2020 dellaCorte d’Appello di Bologna si ponga in contrasto con la sentenza n. 154del 26 gennaio 2021 della medesima Corte, la quale ha confermato lacondanna di primo grado inflitta a [OSCURATO:SOCIETA]., che non poteva esserecondannata a restituire per la seconda volta ed in forza del medesimotitolo le medesime somme già corrisposte e pari ad €. 84.500,00.E affermano che il contrasto di giudicati appare in modo evidente dalconfronto tra i passi delle due sentenze riportate.Secondo le ricorrenti, poi, altro errore di fatto compiuto dallaCassazione nella sentenza impugnata è dato dalla circostanza dove siNumero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026suppone erroneamente che nel caso di specie non avrebbe potuto operarela compensazione come da giurisprudenza ivi richiamata, dato che lacompensazione sarebbe consentita solo tra debiti e crediti scaturenti darapporti direttamente intercorsi con il fallito.Le ricorrenti affermano che anche in questo caso sussiste errore dipercezione, risultante altresì dal giudicato ignorato ed eccepito in questasede: dal giudicato esterno emerge che la compensazione poteva operare,trattandosi di debiti e crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsicon il fallito, mentre la Cassazione suppone erroneamente che il debito edil credito non siano scaturiti da rapporti direttamente intercorsi con ilfallito.Il motivo di revocazione è inammissibile.1.1) Le ricorrenti sostengono che la Corte di Cassazione, conl’ordinanza n. 32664/24 qui impugnata per revocazione, abbia commessoun errore di percezione sul contenuto dei motivi di ricorso (in particolaresull’eccezione di giudicato, il cui accoglimento avrebbe comportato ilriconoscimento dell’operatività dell’eccepita compensazione tra crediti),erroneamente supponendo un deficit di specificità in punto eccezione digiudicato (afferma la Corte: “La parte ricorrente che deduca l'esistenza delgiudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, non solo riprodurre inquest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passatain giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci dellamotivazione (cfr. Cass. nr 15737/2017; conf., ex multis, Cass. n.13988/2018)…I ricorrenti hanno riportato solo uno stralcio dellapronuncia, che non consente alcuna operazione di interpretazione delgiudicato…”.1.2) In primo luogo si osserva che l'errore revocatorio ricorre inpresenza di una falsa percezione della realtà: di un errore, cioè,obbiettivamente ed immediatamente percepibile, che attieneall'accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici,Numero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026idonei a dar conto di uno specifico accadimento, al quale la parteinteressata intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito dellasua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata.Detto errore non può perciò mai consistere in un’inesatta valutazionedelle risultanze processuali (integrando essa, semmai, un viziomotivazionale), giacché la valutazione implica di per sé una ponderazionetra più possibili letture, e dunque esclude in radice la configurabilitàdell'errore in discorso.Ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c., l’errore revocatorio, il qualericorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppostal'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, si svela nelcontrasto — tale da presentarsi in termini di esclusione reciproca — tra larappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamenteemergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto(o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice: si trattainsomma di una falsa percezione della realtà, obiettivamente edimmediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto diuna sorta di abbaglio, ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo inveceincontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di unfatto decisivo, che dagli stessi atti risulti al contrario positivamenteaccertato (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008).Nellò stesso senso è anche la giurisprudenza più recente: “Nel sistemadi tutela dei diritti processuali, la revocazione emerge come strumentoeccezionale di correzione di errori giudiziari, circoscritta a ipotesitassativamente delineate dalla normativa.

Tale rimedio trova applicazionein presenza di un errore materiale o di fatto che sia manifesto dagli atti edai documenti di causa e che abbia determinato la pronuncia impugnata.L'errore suscettibile di revocazione si concretizza in una divergenza traquanto attestato dagli atti processuali e quanto erroneamente percepito eNumero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026valutato dal giudice, tale da configurare una rappresentazione distorta eoggettivamente verificabile di un fatto decisivo per la decisione.

Questotipo di errore si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva dauna valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che,pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione.

La revocazione nonpuò essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla basedi elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errorimateriali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo dellasentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto dicontroversia decisa dal giudice.

In tale contesto, il principio di tassatività edi eccezionalità della revocazione si pone come garanzia della stabilità deigiudicati e della certezza dei rapporti giuridici, evitando che il rimedio sitrasformi in uno strumento di riesame generale delle decisioni giudiziarie”(Cass. civ., sez. lav., 21/11/2024, n. 30052; Cass. civ., sez. lav.,6/09/2025, n. 24677).1.3) Nel presente caso, con evidenza le ricorrenti, lamentando chel’ordinanza impugnata abbia erroneamente valutato come nonspecificamente esposta l’eccezione di giudicato esterno, non hannodedotto un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., cioè unarappresentazione distorta della realtà, bensì hanno contestato lavalutazione operata dalla Corte di Cassazione circa l’ammissibilità delladeduzione del giudicato esterno da parte dei ricorrenti.Infatti, la Corte ha valutato come necessaria, per la deduzione delgiudicato, la riproduzione del testo integrale della sentenza che si assumeessere passata in giudicato, ritenendo non sufficiente il richiamo a stralcidella motivazione, perché ciò non consente alcuna operazione diinterpretazione del giudicato, e le ricorrenti contestano questa valutazionedi deficit di specificità, senza individuare una erronea percezione dei fattida parte della Corte.Numero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026L’inammissibilità del ricorso per errore revocatorio in questo caso èben delineata dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. civ., sez. trib.,13/05/2024, n. 13109: “Il ricorso per errore revocatorio di una sentenzadella Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n.4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazioneche il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione deifatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,quale corollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, comma 1,n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibilequando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictuoculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio nonabbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'atto risultante dalricorso o della sua effettiva allegazione”; Cass. civ., sez. lav., 12/10/2022,n. 29750: “É inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro laparvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile "ictu oculi" e inmaniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, aisensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione cheil provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti,abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 delcodice di rito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, pacifica la mancatatrascrizione dell'atto di precetto, ritenuta in contrasto con il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, il dissenso sulla necessità omeno di detta trascrizione non costituisse una doglianza attinente allaerronea percezione di un fatto)”, si veda anche per es.: Cass. civ., sez.

II,4/12/2018, n. 31311.2) Secondo motivo di revocazione: “Violazione dell’art. 395 n. 4c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”.Le ricorrenti sostengono che la Cassazione abbia suppostoerroneamente che, in mancanza di certificazione ex art. 124 delle disp.Numero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026operare il più generale principio della rilevabilità d’ufficio in Cassazione delgiudicato esterno, erroneamente ritenendo che l’attestazione delcancelliere sarebbe, pertanto, un mezzo di prova indispensabile ai finidella corretta deduzione del giudicato esterno all’interno del giudizio e ciòa prescindere dalla mancata contestazione della controparte sull’effettivopassaggio in giudicato.Il motivo è inammissibile.Anche in questo caso, infatti, non è dedotto un “errore revocatorio”,bensì è contestata la valutazione giuridica, operata dall’ordinanzaimpugnata, circa le risultanze processuali in tema di deduzionedell’eccezione di giudicato.In ogni caso, il presente motivo è irrilevante, perché resta ferma,come sopra argomentato, la valutazione, da parte dell’ordinanzaimpugnata, dell’inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione (aventead oggetto l’eccezione di giudicato) per difetto di autosufficienza.3) Pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.Non si decide sulle spese, non essendosi la controparte costituita insede di legittimità.Poiché però il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dareche ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui ald.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, in solidotra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellaNumero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 10/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.32664/2024 depositata il 16/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 154/2021, harigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] srl avversol’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Bolognal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che, in accoglimento della domanda di revocatoria, ex art. 67,comma 1, n. 2, L. Fall., proposta dalla curatela del Fallimento ABCNumero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026Immobiliare srl in liquidazione, aveva dichiarato inefficace, nei confrontidella massa di creditori del Fallimento, la cessione di crediti stipulata il25/5/2016 tra la società in bonis e i ricorrenti (si trattava di un accordo dimediazione, con il quale le parti, dato atto dell'esistenza di un debito di €.176.100,32 di ABC nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di un debito di €. 49.100,30 diABC nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per un totale di €. 225.000,62,avevano concordato l'estinzione del suddetto debito complessivo tramitecessione ai convenuti da parte di ABC dei crediti da quest'ultima vantatinei confronti di quattro società conduttrici di altrettanto unità immobiliaredel complesso di via Larga 33 di sua proprietà per canoni maturandi finoalla concorrenza di €. 225.200,62), e per l'effetto aveva condannato Fierisrl alla restituzione al Fallimento della somma di euro 111.039,72, parialla somma riscossa in conseguenza dell'atto traslativo del credito.La Corte d’Appello di Bologna ha, fra l’altro, affermato la natura dimezzo anomalo di pagamento di cui all'art. 67, c. 1 n. 2 L. Fall. dellacessione di crediti di ABC Immobiliare a [OSCURATO:SOCIETA] e a [OSCURATO:PERSONA] srl,non essendo stata prevista come mezzo di estinzione contestuale alsorgere del debito, ha rilevato che i cessionari, una volta qualificata lacessione come anomala forma di pagamento, non avevano superato lapresunzione di conoscenza dello stato di insolvenza della cedente, haescluso la causa di esonero della revocatoria ex art. 67, co. 3 n. 2 L. Fall.,non essendo stato dimostrato dai ricorrenti che il ricorso alla cessione delcredito fosse normale prassi seguita dalle parti, e ha confermato lastatuizione del Tribunale di reiezione della domanda riconvenzionale direstituzione da parte del Fallimento della somma di €. 84.500 corrispostadalle ricorrenti alla società in bonis (somma incassata a titolo di canoni dilocazione e poi ritrasferita alla ABC, la cui ripetizione potrebbe essere fattavalere solo nell’ambito del procedimento di insinuazione al passivo dele quello restitutorio vantato dalla curatela in esito all'accoglimentoNumero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026dell'azione revocatoria (a seguito della revocatoria fallimentare, sorge undebito verso la massa dei creditori, che non può essere compensato concrediti vantati verso il fallito, anche se ammessi al passivo, essendo lacompensazione consentita solo tra i debiti e i crediti scaturenti da rapportidirettamente intercorsi con il fallito).ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna,lamentando, con un unico motivo di impugnazione, la reiezione delladomanda riconvenzionale e dell’eccezione di compensazione su indicate el’illegittima violazione del giudicato esterno- affermando che nel giudiziod'appello erano state dedotte sia la decisione del Tribunale di Bologna21/3/2019 n. 416, sia la decisione della Corte d’Appello di Bologna13/10/2020 n. 2360, che avevano già statuito in modo incontrovertibilesull’esistenza del contro credito posto in compensazione e che la Corted’Appello di Bologna (sentenza n. 154/2021) ha totalmente ignorato-.La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32664/2025, pubblicata il16/12/2024, ha ritenuto inammissibile il ricorso in entrambe le suearticolazioni.Da un lato, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’eccezione digiudicato fosse inammissibile per un evidente deficit di specificità,mancando l’autosufficienza del ricorso, perché la parte ricorrente chededuca l’esistenza del giudicato deve non solo riprodurre nel ricorso iltesto integrale della sentenza che si assume passata in giudicato, ma haanche l’onere di provare il passaggio in giudicato della stessa,corredandola dell’idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p., mentre,mel presente caso, i ricorrenti avevano riportato solo uno stralcio dellapronuncia e mancava la prova del passaggio in giudicato della sentenza n.2360/2020.Dall’altro lato, la Corte di Cassazione ribadisce che il diritto allaripetizione di somme va fatto valere nei modi e con le forme del giudizio diNumero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026accertamento dello stato passivo e conferma il principio di dirittoaffermato dalla Corte d’Appello in materia di compensazione a seguito diazione revocatoria.2) Con ricorso per revocazione, ex artt. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., del13/6/2025, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl hanno impugnato la sentenzadella Corte di Cassazione pubblicata il 16/12/2024, sostenendo che laCorte sia incorsa in errore di fatto, integrante vizio revocatorio, eproponendo due motivi di revocazione.[OSCURATO:PERSONA] ABC Immobiliare non si è costituito in sede di legittimità.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di revocazione: “Violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c.in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”.Le ricorrenti affermano l’esistenza di un errore di percezione sulcontenuto dei motivi di ricorso, dove si suppone erroneamente un deficitdi specificità, quando invece il contenuto dei motivi di ricorso era più cheautosufficiente in punto di eccezione di giudicato esterno, tra l’altrorilevabile d’ufficio, alla luce della produzione di entrambe le sentenze dallequali emergeva – come indicato in ricorso – un evidente contrasto digiudicati ignorato e non deciso dalla Cassazione, con evidente denegatagiustizia.Le ricorrenti sostengono che la sentenza n. 2360 del 13/10/2020 dellaCorte d’Appello di Bologna si ponga in contrasto con la sentenza n. 154del 26 gennaio 2021 della medesima Corte, la quale ha confermato lacondanna di primo grado inflitta a [OSCURATO:SOCIETA]., che non poteva esserecondannata a restituire per la seconda volta ed in forza del medesimotitolo le medesime somme già corrisposte e pari ad €. 84.500,00.E affermano che il contrasto di giudicati appare in modo evidente dalconfronto tra i passi delle due sentenze riportate.Secondo le ricorrenti, poi, altro errore di fatto compiuto dallaCassazione nella sentenza impugnata è dato dalla circostanza dove siNumero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026suppone erroneamente che nel caso di specie non avrebbe potuto operarela compensazione come da giurisprudenza ivi richiamata, dato che lacompensazione sarebbe consentita solo tra debiti e crediti scaturenti darapporti direttamente intercorsi con il fallito.Le ricorrenti affermano che anche in questo caso sussiste errore dipercezione, risultante altresì dal giudicato ignorato ed eccepito in questasede: dal giudicato esterno emerge che la compensazione poteva operare,trattandosi di debiti e crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsicon il fallito, mentre la Cassazione suppone erroneamente che il debito edil credito non siano scaturiti da rapporti direttamente intercorsi con ilfallito.Il motivo di revocazione è inammissibile.1.1) Le ricorrenti sostengono che la Corte di Cassazione, conl’ordinanza n. 32664/24 qui impugnata per revocazione, abbia commessoun errore di percezione sul contenuto dei motivi di ricorso (in particolaresull’eccezione di giudicato, il cui accoglimento avrebbe comportato ilriconoscimento dell’operatività dell’eccepita compensazione tra crediti),erroneamente supponendo un deficit di specificità in punto eccezione digiudicato (afferma la Corte: “La parte ricorrente che deduca l'esistenza delgiudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, non solo riprodurre inquest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passatain giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci dellamotivazione (cfr. Cass. nr 15737/2017; conf., ex multis, Cass. n.13988/2018)…I ricorrenti hanno riportato solo uno stralcio dellapronuncia, che non consente alcuna operazione di interpretazione delgiudicato…”.1.2) In primo luogo si osserva che l'errore revocatorio ricorre inpresenza di una falsa percezione della realtà: di un errore, cioè,obbiettivamente ed immediatamente percepibile, che attieneall'accertamento o alla ricostruzione della verità di specifici dati empirici,Numero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026idonei a dar conto di uno specifico accadimento, al quale la parteinteressata intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito dellasua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata.Detto errore non può perciò mai consistere in un’inesatta valutazionedelle risultanze processuali (integrando essa, semmai, un viziomotivazionale), giacché la valutazione implica di per sé una ponderazionetra più possibili letture, e dunque esclude in radice la configurabilitàdell'errore in discorso.Ai sensi dell’articolo 395, n. 4, c.p.c., l’errore revocatorio, il qualericorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cuiverità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppostal'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, si svela nelcontrasto — tale da presentarsi in termini di esclusione reciproca — tra larappresentazione di un fatto (o di un complesso di fatti) univocamenteemergente dagli atti e dai documenti e la supposizione del medesimo fatto(o complesso di fatti) posta a base della decisione del giudice: si trattainsomma di una falsa percezione della realtà, obiettivamente edimmediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice, per effetto diuna sorta di abbaglio, ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo inveceincontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l'inesistenza di unfatto decisivo, che dagli stessi atti risulti al contrario positivamenteaccertato (Cass. n. 6669/2015; Cass. n. 321/2015; Cass. n. 17443/2008).Nellò stesso senso è anche la giurisprudenza più recente: “Nel sistemadi tutela dei diritti processuali, la revocazione emerge come strumentoeccezionale di correzione di errori giudiziari, circoscritta a ipotesitassativamente delineate dalla normativa. Tale rimedio trova applicazionein presenza di un errore materiale o di fatto che sia manifesto dagli atti edai documenti di causa e che abbia determinato la pronuncia impugnata.L'errore suscettibile di revocazione si concretizza in una divergenza traquanto attestato dagli atti processuali e quanto erroneamente percepito eNumero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026valutato dal giudice, tale da configurare una rappresentazione distorta eoggettivamente verificabile di un fatto decisivo per la decisione. Questotipo di errore si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva dauna valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che,pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione. La revocazione nonpuò essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla basedi elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errorimateriali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo dellasentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto dicontroversia decisa dal giudice. In tale contesto, il principio di tassatività edi eccezionalità della revocazione si pone come garanzia della stabilità deigiudicati e della certezza dei rapporti giuridici, evitando che il rimedio sitrasformi in uno strumento di riesame generale delle decisioni giudiziarie”(Cass. civ., sez. lav., 21/11/2024, n. 30052; Cass. civ., sez. lav.,6/09/2025, n. 24677).1.3) Nel presente caso, con evidenza le ricorrenti, lamentando chel’ordinanza impugnata abbia erroneamente valutato come nonspecificamente esposta l’eccezione di giudicato esterno, non hannodedotto un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., cioè unarappresentazione distorta della realtà, bensì hanno contestato lavalutazione operata dalla Corte di Cassazione circa l’ammissibilità delladeduzione del giudicato esterno da parte dei ricorrenti.Infatti, la Corte ha valutato come necessaria, per la deduzione delgiudicato, la riproduzione del testo integrale della sentenza che si assumeessere passata in giudicato, ritenendo non sufficiente il richiamo a stralcidella motivazione, perché ciò non consente alcuna operazione diinterpretazione del giudicato, e le ricorrenti contestano questa valutazionedi deficit di specificità, senza individuare una erronea percezione dei fattida parte della Corte.Numero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026L’inammissibilità del ricorso per errore revocatorio in questo caso èben delineata dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. civ., sez. trib.,13/05/2024, n. 13109: “Il ricorso per errore revocatorio di una sentenzadella Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n.4, c.p.c., è inammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazioneche il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione deifatti, ha dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,quale corollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, comma 1,n. 6, c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibilequando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictuoculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio nonabbia avuto contezza della integrale trascrizione dell'atto risultante dalricorso o della sua effettiva allegazione”; Cass. civ., sez. lav., 12/10/2022,n. 29750: “É inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro laparvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile "ictu oculi" e inmaniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, aisensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione cheil provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti,abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 delcodice di rito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, pacifica la mancatatrascrizione dell'atto di precetto, ritenuta in contrasto con il principio diautosufficienza del ricorso per cassazione, il dissenso sulla necessità omeno di detta trascrizione non costituisse una doglianza attinente allaerronea percezione di un fatto)”, si veda anche per es.: Cass. civ., sez. II,4/12/2018, n. 31311.2) Secondo motivo di revocazione: “Violazione dell’art. 395 n. 4c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”.Le ricorrenti sostengono che la Cassazione abbia suppostoerroneamente che, in mancanza di certificazione ex art. 124 delle disp.Numero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026operare il più generale principio della rilevabilità d’ufficio in Cassazione delgiudicato esterno, erroneamente ritenendo che l’attestazione delcancelliere sarebbe, pertanto, un mezzo di prova indispensabile ai finidella corretta deduzione del giudicato esterno all’interno del giudizio e ciòa prescindere dalla mancata contestazione della controparte sull’effettivopassaggio in giudicato.Il motivo è inammissibile.Anche in questo caso, infatti, non è dedotto un “errore revocatorio”,bensì è contestata la valutazione giuridica, operata dall’ordinanzaimpugnata, circa le risultanze processuali in tema di deduzionedell’eccezione di giudicato.In ogni caso, il presente motivo è irrilevante, perché resta ferma,come sopra argomentato, la valutazione, da parte dell’ordinanzaimpugnata, dell’inammissibilità del motivo di ricorso in cassazione (aventead oggetto l’eccezione di giudicato) per difetto di autosufficienza.3) Pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.Non si decide sulle spese, non essendosi la controparte costituita insede di legittimità.Poiché però il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dareche ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui ald.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presuppostiprocessuali dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, in solidotra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per la stessa impugnazione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellaNumero registro generale 13009/2025Numero sezionale 2578/2026Numero di raccolta generale 25046/2026Data pubblicazione 06/09/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 10/6/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25046/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris