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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 20305/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19123-2020 proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 2/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio nella sua qualità di cessionaria dei rapporti giuridici pro soluto della cedente [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], cessionaria pro soluto dei crediti ceduti da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro I [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 114/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Udine I [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. proponendo azione revocatoria della compravendita intervenuta fra i convenuti sulla base del credito vantato nei confronti della prima società a titolo di fideiussione fino alla concorrenza di Euro 1.144.000,00.

Il Tribunale adito accolse la domanda.

Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:SOCIETA].

Intervenne nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in proprio quale cessionaria dei rapporti giuridici pro soluto della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nella qualità di mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria pro soluto dei crediti ceduti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Con sentenza di data 17 aprile 2020 la Corte d’appello di Trieste rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] era ammissibile trattandosi di successione nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 comma 3 cod. proc. civ., da individuarsi nel diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto e che a seguito dell’intervento era presente nel processo il soggetto attualmente titolare sia della legittimazione ad agire che dell’interesse ad agire.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso.

Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

E’ stata presentata memoria.

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 cod. civ., 111 e 344 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che oggetto della cessione è soltanto il credito, ma non l’azione revocatoria, sicché l’interveniente nel giudizio di appello non è subentrata nel diritto controverso.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che a seguito della cessione del credito l’originaria creditrice ha perso l’interesse ad agire.

E’ intervenuta rituale rinuncia al ricorso, con adesione della controparte (tale dovendosi intendere la dichiarazione di apposizione del visto alla rinuncia).

Ne segue l’estinzione del giudizio di legittimità.

Non si deve provvedere sulle spese stante l’adesione alla rinuncia.

Poiché vi è estinzione a seguito di rinuncia, non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19123-2020 proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 2/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio nella sua qualità di cessionaria dei rapporti giuridici pro soluto della cedente [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA], cessionaria pro soluto dei crediti ceduti da [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro I [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 114/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Udine I [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. proponendo azione revocatoria della compravendita intervenuta fra i convenuti sulla base del credito vantato nei confronti della prima società a titolo di fideiussione fino alla concorrenza di Euro 1.144.000,00. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:SOCIETA]. Intervenne nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in proprio quale cessionaria dei rapporti giuridici pro soluto della cedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nella qualità di mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria pro soluto dei crediti ceduti da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Con sentenza di data 17 aprile 2020 la Corte d’appello di Trieste rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] era ammissibile trattandosi di successione nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 comma 3 cod. proc. civ., da individuarsi nel diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto e che a seguito dell’intervento era presente nel processo il soggetto attualmente titolare sia della legittimazione ad agire che dell’interesse ad agire. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 cod. civ., 111 e 344 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che oggetto della cessione è soltanto il credito, ma non l’azione revocatoria, sicché l’interveniente nel giudizio di appello non è subentrata nel diritto controverso. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ., , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che a seguito della cessione del credito l’originaria creditrice ha perso l’interesse ad agire. E’ intervenuta rituale rinuncia al ricorso, con adesione della controparte (tale dovendosi intendere la dichiarazione di apposizione del visto alla rinuncia). Ne segue l’estinzione del giudizio di legittimità. Non si deve provvedere sulle spese stante l’adesione alla rinuncia. Poiché vi è estinzione a seguito di rinuncia, non sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
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