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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 26044/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si dà atto che il presente procedimento viene trattato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa, ex art. 599 bis cod. proc. pen., in data 24 settembre 2024 la Corte d'Appello di Bologna applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione ai reati di truffa aggravata ascrittigli.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il pronunciamento di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Assumeva, inoltre, che la Corte d'Appello non aveva reso alcuna motivazione in relazione alla corretta qualificazione delle condotte contestate e in relazione alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (v. in tal senso Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01).

Nel caso di specie l'imputato aveva proposto appello chiedendo l'esclusione dell'aggravante contestata e l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, motivi che sono stati fatti oggetto di rinuncia contestualmente alla richiesta di definizione del processo mediante concordato in appello su una pena determinata che è stata applicata dalla Corte negli esatti termini richiesti.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. —..1 cc a < Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle _igrks-: ...iz tu Luewi o= z spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle z CnI G1 0 C.0 Cl. ammende. = z Così deciso il 16/04/2024 O 115 LO i- Il Consigliere estensore La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si dà atto che il presente procedimento viene trattato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa, ex art. 599 bis cod. proc. pen., in data 24 settembre 2024 la Corte d'Appello di Bologna applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione ai reati di truffa aggravata ascrittigli. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il pronunciamento di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Assumeva, inoltre, che la Corte d'Appello non aveva reso alcuna motivazione in relazione alla corretta qualificazione delle condotte contestate e in relazione alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (v. in tal senso Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01). Nel caso di specie l'imputato aveva proposto appello chiedendo l'esclusione dell'aggravante contestata e l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, motivi che sono stati fatti oggetto di rinuncia contestualmente alla richiesta di definizione del processo mediante concordato in appello su una pena determinata che è stata applicata dalla Corte negli esatti termini richiesti. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. —..1 cc a < Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle _igrks-: ...iz tu Luewi o= z spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle z CnI G1 0 C.0 Cl. ammende. = z Così deciso il 16/04/2024 O 115 LO i- Il Consigliere estensore La
Sentenza Cassazione n. 26044/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris