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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10827/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13906/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Alberico II n. 33; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1465/3/15, depositata il 18 dicembre 2015.

Oggetto: IVA -avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava gli appelli proposti dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 175/20/13 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento IVA 2008.

La CTR osservava in particolare che l'aliquota del 4% applicata nella compravendita immobiliare tra la società contribuente ed i coniugi Cozza/Stucchi doveva considerarsi corretta, in quanto l'acquirente finale (Stucchi, moglie del Cozza) aveva i requisiti per godere dell'agevolazione "prima casa", affermando in diritto che era al momento del contratto definitivo che doveva riferirsi l'agevolazione medesima, dovendosi considerare in termini unitari la fattispecie contrattuale complessa preliminare/definitivo.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis , tab. parte I allegata al dPR 131/1986 e degli artt. 1401 ss . cod. civ., poiché la CTR ha affermato l'applicabilità dell'aliquota del 4%, anziché del 10%, alla vendita di un immobile ai coniugi Cozza /Stucchi .

La censura è infondata.

L'art. 1, comma 2, nota II bis, della parte prima della Tariffa allegata al dPR 131/1986 (TU dell'imposta di registro), nel testo applicabile temporalmente, prevede che «In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare».

Pacifico che nel caso di specie si tratta delle dichiarazioni in questione (finalizzate all'ottenimento dell'aliquota agevolata al 4% per acquisto della prima casa), la CTR ligure ha accertato - insindacabilmente- in fatto che il soggetto destinatario degli effetti traslativi del preliminare immobiliare ([OSCURATO:PERSONA], moglie del promissario acquirente) era in possesso dei requisiti di cui a dette dichiarazioni.

Il giudice tributario di appello pertanto ha fatto piena e corretta applicazione della previsione normativa e non merita censura, in particolare affermando che il momento giuridicamente rilevante ai fini del riconoscimento dell'agevolazione de qua, è quello «.. in cui si realizza l'effetto traslativo..».

Con tale ultima considerazione evidentemente la pronuncia impugnata ha quindi -insindacabilmente- in fatto accertato che un contratto preliminare vi era stato e che in virtù dello stesso un acconto ivato era stato versato dal promissario acquirente, che poi ha indicato ai fini del rogito (e delle agevolazioni prima casa) per l'appunto la moglie.

Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997, 10, legge 212/2000, poiché la CTR ha affermato che la violazione oggetto della contestazione di cui al primo motivo ha natura "meramente formale".

La censura è inammissibile.

Va ribadito che «La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (Cass., n. 20910/2017).

E' evidente che l'affermazione criticata nella motivazione della sentenza impugnata non aveva alcuna attinenza al trattamento sanzionatorio, ma soltanto al rapporto impositivo in senso stretto, con specifico ed esclusivo riguardo all'oggetto della pretesa erariale (aliquota del 10% in luogo di quella applicata del 4%).

In coerenza nessuna statuizione è stata assunta dal giudice tributario di appello sulle sanzioni, per la semplice ragione che pregiudizialmente si è ritenuta l'infondatezza della pretesa erariale medesima.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500 per onorari,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13906/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Alberico II n. 33; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1465/3/15, depositata il 18 dicembre 2015. Oggetto: IVA -avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava gli appelli proposti dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 175/20/13 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento IVA 2008. La CTR osservava in particolare che l'aliquota del 4% applicata nella compravendita immobiliare tra la società contribuente ed i coniugi Cozza/Stucchi doveva considerarsi corretta, in quanto l'acquirente finale (Stucchi, moglie del Cozza) aveva i requisiti per godere dell'agevolazione "prima casa", affermando in diritto che era al momento del contratto definitivo che doveva riferirsi l'agevolazione medesima, dovendosi considerare in termini unitari la fattispecie contrattuale complessa preliminare/definitivo. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell’art. 1, nota II bis , tab. parte I allegata al dPR 131/1986 e degli artt. 1401 ss . cod. civ., poiché la CTR ha affermato l'applicabilità dell'aliquota del 4%, anziché del 10%, alla vendita di un immobile ai coniugi Cozza /Stucchi . La censura è infondata. L'art. 1, comma 2, nota II bis, della parte prima della Tariffa allegata al dPR 131/1986 (TU dell'imposta di registro), nel testo applicabile temporalmente, prevede che «In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare». Pacifico che nel caso di specie si tratta delle dichiarazioni in questione (finalizzate all'ottenimento dell'aliquota agevolata al 4% per acquisto della prima casa), la CTR ligure ha accertato - insindacabilmente- in fatto che il soggetto destinatario degli effetti traslativi del preliminare immobiliare ([OSCURATO:PERSONA], moglie del promissario acquirente) era in possesso dei requisiti di cui a dette dichiarazioni. Il giudice tributario di appello pertanto ha fatto piena e corretta applicazione della previsione normativa e non merita censura, in particolare affermando che il momento giuridicamente rilevante ai fini del riconoscimento dell'agevolazione de qua, è quello «.. in cui si realizza l'effetto traslativo..». Con tale ultima considerazione evidentemente la pronuncia impugnata ha quindi -insindacabilmente- in fatto accertato che un contratto preliminare vi era stato e che in virtù dello stesso un acconto ivato era stato versato dal promissario acquirente, che poi ha indicato ai fini del rogito (e delle agevolazioni prima casa) per l'appunto la moglie. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997, 10, legge 212/2000, poiché la CTR ha affermato che la violazione oggetto della contestazione di cui al primo motivo ha natura "meramente formale". La censura è inammissibile. Va ribadito che «La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.4) c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (Cass., n. 20910/2017). E' evidente che l'affermazione criticata nella motivazione della sentenza impugnata non aveva alcuna attinenza al trattamento sanzionatorio, ma soltanto al rapporto impositivo in senso stretto, con specifico ed esclusivo riguardo all'oggetto della pretesa erariale (aliquota del 10% in luogo di quella applicata del 4%). In coerenza nessuna statuizione è stata assunta dal giudice tributario di appello sulle sanzioni, per la semplice ragione che pregiudizialmente si è ritenuta l'infondatezza della pretesa erariale medesima. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500 per onorari,