CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE' APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 6 ottobre 2021 ha confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Udine il 3 dicembre 2019 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce violazione di legge in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché in relazione alla determinazione del quantum di pena (artt. 62 bis e 133 cod. pen.). Il ricorso è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative Stimate soggettivamente preferibili. Il ricorrente peraltro non indica gli elementi di fatto e le rioni di diritto posti alla base della propria richiesta, né individua le prove di cui gh adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/e( valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Gli stessi, infatti, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata (pagine 6 e 7), incentrata sul carattere transfrontaliero del traffico di stupefacenti, sul coinvolgimento di una pluralità di soggetti con ripartizione dei rispettivi compiti, nonché sul dato quantitativo e qualitativo della sostanza sequestrata. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec