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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43451/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRrTTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si contesta la identificazione della data di consumazione del delitto di ricettazione non è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello considera la data di "accertamento" del reato e non quella della "consumazione del furto", che integra il reato presupposto (che, come indica il capo di imputazione è stato consumato il 25 giugno 2012).

Ribadito che il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell'accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell'immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del favor rei (tra le altre: Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287 - 01); valutati i periodi di sospensione che intercorrono dal 20 ottobre 2023 al 19 dicembre 2023 e dal 28 aprile 2021 al 29 settembre 2021 (entrambi per legittimo impedimento), rileva che il termine di prescrizione è spirato, il che impone di annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, Così deciso, il 10 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRrTTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si contesta la identificazione della data di consumazione del delitto di ricettazione non è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello considera la data di "accertamento" del reato e non quella della "consumazione del furto", che integra il reato presupposto (che, come indica il capo di imputazione è stato consumato il 25 giugno 2012). Ribadito che il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere individuato, ai fini dell'accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di prova certa, nell'immediata prossimità alla data di commissione del reato presupposto, in applicazione del principio del favor rei (tra le altre: Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010, Gligora, Rv. 246287 - 01); valutati i periodi di sospensione che intercorrono dal 20 ottobre 2023 al 19 dicembre 2023 e dal 28 aprile 2021 al 29 settembre 2021 (entrambi per legittimo impedimento), rileva che il termine di prescrizione è spirato, il che impone di annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, Così deciso, il 10 settembre 20