CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad AGRIGENTO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L'UNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede in data 31/12/2020, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di integrazione della liberazione anticipata avanzata dal condannato, sottoposto al regime differenziato ex art. 41 bis, comma 2,0.P., in relazione al periodo di espiazione compreso tra il 26/6/2012 ed il 31/12/2015. 1.1. Il Tribunale - rilevato che l'istanza del detenuto si basava sulla circo- stanza della temporanea vigenza del D.L. 23/12/2013, n. 146, che aveva ricono- sciuto all'art. 4, comma 4, la possibilità di conseguire la liberazione anticipata speciale anche ai detenuti per reati ostativi ex art. 4 bis O.P. - ha evidenziato che tale disposizione non era stata confermata in sede di conversione, in quanto la L. 21/2/2014,n. 10, aveva escluso dal beneficio i condannati per reati ostativi. Tale circostanza non dà luogo ad un fenomeno di successione di leggi con conseguente necessità di applicare la lex mitior (cioè quella vigente al momento dell'esecuzione della pena), per la ragione che la norma non ratificata è affetta da inefficacia originaria (come ha osservato questa Corte di cassazione, Sez. 1, Panno, 27/6/2014). 1.2. Tale assetto non è smentito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020 che ha affermato il principio che "le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura e della sua incidenza sulla libertà personale. In questa ipotesi, l'applicazione retroattiva di una tale legge è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost.". Infatti, i reati del Ribisi erano stati commessi dall'agosto 2010 all'ottobre 2011, e a quella data egli poteva legittimamente prospettarsi la possibilità di ottenere in sede esecutiva una decurtazione a titolo di liberazione anticipata di 45 giorni di pena per ogni semestre. Né, rileva il Tribunale di sorveglianza, la vicenda normativa che si è illustrata ha inciso su diritti maturati medio tempore dal condannato, quale quello di chiedere misure alternative astrattamente ammissibili per avere maturato - alla data di precaria vigenza della disposizione poi non convertita - il limite di pena utile a tal fine. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 54 O.P. e all'art. 4 D.L. 146 del 2013, anche in relazione all'art. 25 Cost. e all'art. 2 cod. pen., e correlato vizio di motivazione.2.1. Il ricorrente censura l'erroneità dell'argomentare del Tribunale di sorveglianza, che ha negato l'operatività del principio di retroattività della lex mitior intervenuta in corso di esecuzione della pena in base al rilievo che, nella specie, non si avrebbe un fenomeno di successione di leggi nel tempo quanto di inefficacia originaria della disposizione più favorevole introdotta con decreto- legge convertito con emendamenti soppressivi proprio di quella disposizione. Invero, tale evenienza è espressamente prevista dall'art. 2, comma sesto, cod. pen. che prevede l'applicazione del criterio della lex mitior anche nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti. Nel caso in esame, vi è stato un atto riconducibile alla funzione legislativa che ha subito modifiche in sede di conversione, ma che comunque ha prodotto effetti giuridici. La richiesta del Ribisi di concessione della liberazione anticipata speciale possedeva tutti i requisiti formali e sostanziali per un suo positivo accoglimento, dovendosi avere riguardo al dato che egli aveva già fruito della liberazione anticipata ordinaria, basata sugli stessi presupposti di meritevolezza e parteci- pando della medesima finalità rieducativa. È stato erroneo appellarsi ad una pronuncia, quale la sentenza Panno, che riguardava profili differenti ed estranei alla tematica specifica in esame, inoltre il rigetto del reclamo ha disconosciuto la portata innovativa della recente sentenza della Corte costituzionale, intesa ad una reimpostazione della materia della esecuzione penale, in un'ottica espansiva delle garanzie e dei benefici, anche grazie all'affermazione della natura sostanziale degli istituti penitenziari e della loro sottoposizione alla disciplina dell'art. 2 cod. pen., non però nel senso di riferirsi all'epoca di commissione del reato, in violazione del principio del favor rei, quanto di ancorare la valutazione della condotta del condannato alla disciplina vigente all'epoca della legge più favorevole. 3. Il Procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta in cui chiede il rigetto del ricorso, rilevando che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la disposizione dell'art. 4 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146, non recepito nella legge di conversione nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole per il condannato per delitti ostativi, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al tempo della domanda di concessione del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.1.1. Invero, nel caso in esame non vi è stata applicazione retroattiva di una legge meno favorevole, ma precisamente l'applicazione della legge vigente al momento dell'esecuzione della pena; soltanto, si è interposta una breve parentesi di vigenza di una disposizione più favorevole - introdotta con D.L. 23/12/2013 n. 146 e scomparsa con la Legge 21/2/2014 n. 10 - che non ha inciso affatto sulla natura della pena e sulle ricadute sulla libertà personale, essendo rimasto intatto il regime sanzionatorio che il Ribisi poteva attendersi tanta all'epoca di commissione dei reati che al momento dell'esecuzione. 1.2. Infatti, correttamente il Tribunale di sorveglianza ha osservato che all'epoca di commissione dei reati da parte del Ribisi (agosto 201.0 - ottobre 2011) e - va aggiunto - all'epoca dell'ordine di esecuzione della sentenza, termine iniziale dell'esecuzione penale, il condannato poteva legittimamente contare soltanto sul beneficio della liberazione anticipata ordinaria; né, nel breve periodo di vigenza del decreto-legge che aveva esteso anche ai titoli di condanna ostativi il beneficio più ampio, il Ribisi risultava avere maturato, in virtù dell'applicazione di quella parentesi normativa, decurtazioni tali da consentirgli l'accesso ad istituti penitenziari di favore. Sicché, contrariamente all'assunto difensivo, deve affermarsi che nessun effetto giuridico essa aveva potuto svolgere sulla posizione del ricorrente all'epoca della sua precaria vigenza, essendosi risolta in una norma priva di ogni riflesso sulla situazione concreta del Ribisi: in tali termini coerentemente l'impugnata ordinanza ha rilevato che "il mutamento legislativo non ha inciso sui diritti maturati medio tempore dal Ribisi, quale quello di vedere valutate nel merito istanze di misure alternative astrattamente ammissibili per espiazione dei limiti di pena previsti dalla legge". 2. Tale impostazione è conforme al principio di individualizzazione della sanzione ed alle mutate prospettive in tema di esecuzione penale. 2.1 Invero, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2020, che ha raccolto le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con riguardo all'art. 7 della-Convenzione, in ordine al principio di legalità dei reati e delle pene, ha affermato che l'introduzione di una norma che incide sul trattamento sanzionatorio in itinere, influendo altresì sulla funzione rieducativa della pena, deve rispondere al principio di irretro- attività della sanzione sancito dall'art. 25, comma secondo, Cost.Ma, per l'appunto, deve trattarsi di una norma che - all'epoca della sua vigenza - abbia inciso sul trattamento sanzionatorio in itinere, e non di una norma neutra rispetto alla posizione del condannato', né può affermarsi senz'altro la "sostanzializzazione" dei regimi esecutivi con rigido riferimento al tempus commissi delicti, in quanto l'esecuzione della condanna resta un tertium genus normativo intervenendo dopo l'accertamento del fatto e a compiuta definizione dell'iter processuale. 2.2. Resta dunque valida l'impostazione seguita dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui si è ravvisata la compatibilità costituzionale dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui esclude i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis ord. pen. dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata stabilita, in via generale, per gli altri condannati, in quanto la disposizione censurata ha introdotto un regime speciale che, nell'estendere la misura di un beneficio penitenziario già applicabile a tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limitazioni giustificate dalla connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati (Sez. 1, n. 2780 del 20/07/2016, dep. 20/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269411). 2.3. Infine, si rileva che tale soluzione è rispettosa anche della ratio della liberazione anticipata speciale, che rispondeva ad una finalità contingente - da cui è derivata la temporaneità del beneficio, di natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella generale di cui all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, potendo trovare applicazione, pertanto, solo in relazione a periodi di detenzione sofferti nella vigenza temporale prevista, compresa tra I'l gennaio 2010 e il 23 dicembre 2015 (Sez. 1, n, 18224 del 19/10/2018, dep. 02/05/2019, Giorgi, Rv. 275467; Sez. 1, n. 58080 del 26/10/2017, Ramaro, Rv. 271617) - finalità di natura meramente deflattiva della popolazione carceraria, dunque da ritenersi estranea alla situazione dei detenuti in regime differenziato (qual era ed è quella delll'odierno ricorrente), allocati in sezioni carcerarie distinte e connotate da rigido isolamento detentivo. 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam