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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 35313/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23809/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2748/2023, depositata il 18/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, prima, con la sentenza n. 7423/2017, la Corte d'Appello di Roma, poi, con la pronuncia n. 2748/2023, depositata il 18/04/2023, hanno accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla scrittura privata del 31 luglio 2009, di essere manlevato dell'importo di euro 348.575,88 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente hanno condannato quest’ultimo a corrispondere detto importo subordinatamente alla stipula del contratto di assegnazione definitivo, previo frazionamento del mutuo e dell'ipoteca .

Avverso la sentenza n. 2748/2023 della corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata, hanno resistito con controricorso.

Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., con cui ha prospettato l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ritualmente e tempestivamente la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis, 2° comma, cod.proc.civ.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.

Entrambe le parti hanno depositato memoria; quella dei controricorrenti non ha i requisiti richiesti dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunzia Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all’art.1362,1° e 2° comma, art. 1418, 1325 e 1938 cc così come modificato dall’art. 10 della l. 154/92, interpretato e applicato ai sensi dell’art. 12, 2° comma Preleggi al c.c.) .

Il ricorrente si duole di come la corte d'appello ha interpretato la scrittura di manleva del 31 luglio 2009, deducendo che andava interpretata secondo i canoni di cui all’art. 1362, 1^ e 2^ co. c.c. in relazione ad una norma imperativa (l’art. 1938 c.c.).

Se una norma ha un contenuto immediatamente precettivo essa va applicata in ogni caso; se una determinata questione non può essere decisa sulla base di una norma specifica o paradigmatica, l’art. 12, 2^ comma delle Preleggi al c.c. sovviene e dispone “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato .

Il giudice a quo avrebbe ritenuto inapplicabile alla fattispecie per cui è causa una norma imperativa, l’art. 1938 cod.civ., con una motivazione illogica, contraddittoria e non aderente al corredo probatorio , atteso che, dopo averla considerata astrattamente applicabile, in considerazione del fatto che detta norma introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche e tra queste rientra, appunto, anche il c.d. patto di manleva , ne ha escluso l’applicazione perché all'interno della pattuizione intercorsa tra le odierne parti processuali sussistono una serie di indici certi e non opinabili mediante i quali è possibile precisare esattamente la prestazione dedotta in obbligazione.

E per mezzo di tali indici colui che si obbliga a tenere indenne la controparte può rendersi conto dell'importo complessivo dell'esposizione debitoria .

In aggiunta, sarebbe stato erroneamente rigettato il motivo di appello con cui veniva lamentato che il tribunale non aveva tenuto conto della decisione del Tribunale di Roma n. 19544/2014 intervenuta in un giudizio che ha visto parte anche il Santomauro in una vicenda che vedeva i soci della cooperativa contrapposti a conclusosi con la statuizione dell’obbligo dell’istituto bancario di procedere al frazionamento del mutuo fondiario erogato alla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] a r.l. secondo le quote di mutuo accollate dagli assegnatari e, conseguentemente, di frazionare, negli stessi limiti, la garanzia ipotecaria” poiché, oggetto di causa sono le pretese del fallimento della cooperativa edilizia e non già di [OSCURATO:PERSONA] .

Il motivo è inammissibile.

Conducono a tale conclusione più ordini di ragioni: a) la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., non avendo parte ricorrente messo questa Corte nella condizione di conoscere il contenuto della scrittura privata oggetto della censura.

L’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. codifica il principio di autonomia e autosufficienza del ricorso che, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha investito questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950); non basta onde ritenere soddisfatte le prescrizioni dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. – come sostiene il ricorrente nella memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio – l’allegazione della suddetta scrittura privata.

Proprio da Cass., Sez.

Un., n. 8950/2022 si evince la necessità che sia riprodotto il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e che sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; non si tratta di adempimenti alternativi, bensì cumulativi (v.

Cass. 30/07/2024, n. 21346; Cass. 29/05/2024, n. 15058; Cass. 19/07/2023, n. 21230; Cass. 19/04/2022, n. 12481), cui il ricorrente non ha provveduto b) la prospettazione di un esito dell'attività di interpretazione opposta rispetto a quella del giudice a quo e non già la deduzione della violazione dei canoni di interpretazione da parte della corte territoriale.

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra: ex plurimis v.

Cass. 09/04/2021, n. 9461); c) la riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibileai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.(Cass. 24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098 ; Cass. 17/11/2003, n. 17402; Cass.23/09/2003, n. 12632); c) il mancato superamento della preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, cod.proc.civ., secondo cui quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, coc.proc.civ.

Il ricorrente per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947). 2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 112, 132, 1^ co. n.4 c.p.c. art. 2697, 1^ co. c.c. all’art. 11, 6^ co.

Costituzione.

Nullità della sentenza per motivazione apparente perplessa e contraddittoria (art. 360 n. 4 c.p.c.) .

La sua tesi è che la corte d'appello sia incorsa sia nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., perché, non essendo mai stato provato l’adempimento dell’obbligazione da parte del manlevato, il diritto alla rivalsa, garantito, appunto dalla manleva non era mai sorto, sia nella violazione dell’art. 2697, 1° comma, cod.civ. quanto alla prova dell’adempimento dell’obbligazione presupposta.

In particolare, evocando Cass. n. 31131/2023, il ricorrente sostiene che il giudice a quo avrebbe dovuto d’ufficio rilevare la nullità negoziale, anche se diversa da quella dedotta nell'atto introduttivo (impossibilità o illiceità dell’oggetto), in quanto chiaramente desumibile dalla prospettazione dei fatti costitutivi, ossia l’impossibilità giuridica della delibera per carenza di potere dell’organo assembleare.

In aggiunta, la corte d'appello avrebbe reso una motivazione apparente e perplessa, avendo attinto il suo convincimento da elementi mai entrati nel processo.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni: a) la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. è prospettata in maniera del tutto assertiva, in violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. (v. suprasub § 1): Cass. 25/09/2019, n. 23834 ; b) le ulteriori censure mosse alla sentenza impugnata non ne hanno colto la ratio decidendi e quindi non l’hanno efficacemente confutata nella parte in cui la domanda di manleva del Santomauro è stata ritenuta subordinata alla stipula del contratto definitivo di assegnazione del bene, previo frazionamento del mutuo e dell’ipoteca; c) la censura di avvenuta violazione dell’art. 2697 cod.civ. può essere scrutinata come tale solo se venga denunciato che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., Sez.

Un., 5/08/2016, n. 16598). 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.,al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, agli artt. 112 e 342 c.p.c. ed all’art. 2697 1^ co. c.c. .

Non avendo gli eredi Santomauro svolto appello incidentale sul capo di sentenza relativo alle spese, non potendo considerarsi tale la richiesta di stile contenuta nella semplice memoria di costituzione del 27 novembre 2017 … così formulata “con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore degli scriventi difensori” , ed avendo gli appellati nelle loro conclusioni chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del tribunale, la corte territoriale, liquidando le spese del grado tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà (contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e altri soggetti) e del valore dell’affare (decisum), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate… e quantificando l’onorario secondo le tariffe medie compresa la fase istruttoria/trattazione che non si era mai celebrata avrebbe errato.

Il motivo è inammissibile, non avendo la ricorrente addotto alcuna giustificazione in iure a supporto della denunciata violazione di legge (v.

Cass. 26/06/2013, n. 16038; Cass.1/12/2014, n. 25419; Cass.12/1/2016, n. 287; Cass. 26/7/2024, n. 20870).

La corte territoriale ha liquidato le spese del giudizio d’appello, facendo applicazione del principio della soccombenza, non ha modificato il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese di lite, perciò le censure del ricorrente risultano incomprensibili. 4) Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti,seguono la soccombenza.

Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis, 2° comma, cod.proc.civ. a seguito di proposta di inammissibilità del Consigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, applical'art. 96, 3° e 4° comma, cod.proc.civ. come previsto dall’art. 380 bis, ult. comma, cod.proc.civ.

Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento di somma , liquidata in dispositivo ex art. 96, 3° co., c.p.c. in favore dei controricorrenti; e al pagamento di somma, liquidata in dispositivo ex art. 96, 4° co., c.p.c., in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti : delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge; di euro 7.000,00 ex art. 96, 3° comma, cod.proc.civ.

Condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 ex art. 96, 4° co., c.p.c., in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23809/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2748/2023, depositata il 18/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, prima, con la sentenza n. 7423/2017, la Corte d'Appello di Roma, poi, con la pronuncia n. 2748/2023, depositata il 18/04/2023, hanno accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla scrittura privata del 31 luglio 2009, di essere manlevato dell'importo di euro 348.575,88 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente hanno condannato quest’ultimo a corrispondere detto importo subordinatamente alla stipula del contratto di assegnazione definitivo, previo frazionamento del mutuo e dell'ipoteca . Avverso la sentenza n. 2748/2023 della corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata, hanno resistito con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., con cui ha prospettato l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ritualmente e tempestivamente la decisione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis, 2° comma, cod.proc.civ. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria; quella dei controricorrenti non ha i requisiti richiesti dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo si denunzia Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in relazione all’art.1362,1° e 2° comma, art. 1418, 1325 e 1938 cc così come modificato dall’art. 10 della l. 154/92, interpretato e applicato ai sensi dell’art. 12, 2° comma Preleggi al c.c.) . Il ricorrente si duole di come la corte d'appello ha interpretato la scrittura di manleva del 31 luglio 2009, deducendo che andava interpretata secondo i canoni di cui all’art. 1362, 1^ e 2^ co. c.c. in relazione ad una norma imperativa (l’art. 1938 c.c.). Se una norma ha un contenuto immediatamente precettivo essa va applicata in ogni caso; se una determinata questione non può essere decisa sulla base di una norma specifica o paradigmatica, l’art. 12, 2^ comma delle Preleggi al c.c. sovviene e dispone “Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato . Il giudice a quo avrebbe ritenuto inapplicabile alla fattispecie per cui è causa una norma imperativa, l’art. 1938 cod.civ., con una motivazione illogica, contraddittoria e non aderente al corredo probatorio , atteso che, dopo averla considerata astrattamente applicabile, in considerazione del fatto che detta norma introduce un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche e tra queste rientra, appunto, anche il c.d. patto di manleva , ne ha escluso l’applicazione perché all'interno della pattuizione intercorsa tra le odierne parti processuali sussistono una serie di indici certi e non opinabili mediante i quali è possibile precisare esattamente la prestazione dedotta in obbligazione. E per mezzo di tali indici colui che si obbliga a tenere indenne la controparte può rendersi conto dell'importo complessivo dell'esposizione debitoria . In aggiunta, sarebbe stato erroneamente rigettato il motivo di appello con cui veniva lamentato che il tribunale non aveva tenuto conto della decisione del Tribunale di Roma n. 19544/2014 intervenuta in un giudizio che ha visto parte anche il Santomauro in una vicenda che vedeva i soci della cooperativa contrapposti a conclusosi con la statuizione dell’obbligo dell’istituto bancario di procedere al frazionamento del mutuo fondiario erogato alla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] a r.l. secondo le quote di mutuo accollate dagli assegnatari e, conseguentemente, di frazionare, negli stessi limiti, la garanzia ipotecaria” poiché, oggetto di causa sono le pretese del fallimento della cooperativa edilizia e non già di [OSCURATO:PERSONA] . Il motivo è inammissibile. Conducono a tale conclusione più ordini di ragioni: a) la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., non avendo parte ricorrente messo questa Corte nella condizione di conoscere il contenuto della scrittura privata oggetto della censura. L’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. codifica il principio di autonomia e autosufficienza del ricorso che, anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha investito questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950); non basta onde ritenere soddisfatte le prescrizioni dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. – come sostiene il ricorrente nella memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio – l’allegazione della suddetta scrittura privata. Proprio da Cass., Sez. Un., n. 8950/2022 si evince la necessità che sia riprodotto il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e che sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito; non si tratta di adempimenti alternativi, bensì cumulativi (v. Cass. 30/07/2024, n. 21346; Cass. 29/05/2024, n. 15058; Cass. 19/07/2023, n. 21230; Cass. 19/04/2022, n. 12481), cui il ricorrente non ha provveduto b) la prospettazione di un esito dell'attività di interpretazione opposta rispetto a quella del giudice a quo e non già la deduzione della violazione dei canoni di interpretazione da parte della corte territoriale. La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod.civ., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra: ex plurimis v. Cass. 09/04/2021, n. 9461); c) la riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibileai sensi dell’art. 366, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ.(Cass. 24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098 ; Cass. 17/11/2003, n. 17402; Cass.23/09/2003, n. 12632); c) il mancato superamento della preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, cod.proc.civ., secondo cui quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, coc.proc.civ. Il ricorrente per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947). 2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 112, 132, 1^ co. n.4 c.p.c. art. 2697, 1^ co. c.c. all’art. 11, 6^ co. Costituzione. Nullità della sentenza per motivazione apparente perplessa e contraddittoria (art. 360 n. 4 c.p.c.) . La sua tesi è che la corte d'appello sia incorsa sia nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., perché, non essendo mai stato provato l’adempimento dell’obbligazione da parte del manlevato, il diritto alla rivalsa, garantito, appunto dalla manleva non era mai sorto, sia nella violazione dell’art. 2697, 1° comma, cod.civ. quanto alla prova dell’adempimento dell’obbligazione presupposta. In particolare, evocando Cass. n. 31131/2023, il ricorrente sostiene che il giudice a quo avrebbe dovuto d’ufficio rilevare la nullità negoziale, anche se diversa da quella dedotta nell'atto introduttivo (impossibilità o illiceità dell’oggetto), in quanto chiaramente desumibile dalla prospettazione dei fatti costitutivi, ossia l’impossibilità giuridica della delibera per carenza di potere dell’organo assembleare. In aggiunta, la corte d'appello avrebbe reso una motivazione apparente e perplessa, avendo attinto il suo convincimento da elementi mai entrati nel processo. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni: a) la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. è prospettata in maniera del tutto assertiva, in violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. (v. suprasub § 1): Cass. 25/09/2019, n. 23834 ; b) le ulteriori censure mosse alla sentenza impugnata non ne hanno colto la ratio decidendi e quindi non l’hanno efficacemente confutata nella parte in cui la domanda di manleva del Santomauro è stata ritenuta subordinata alla stipula del contratto definitivo di assegnazione del bene, previo frazionamento del mutuo e dell’ipoteca; c) la censura di avvenuta violazione dell’art. 2697 cod.civ. può essere scrutinata come tale solo se venga denunciato che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., Sez. Un., 5/08/2016, n. 16598). 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.,al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37, agli artt. 112 e 342 c.p.c. ed all’art. 2697 1^ co. c.c. . Non avendo gli eredi Santomauro svolto appello incidentale sul capo di sentenza relativo alle spese, non potendo considerarsi tale la richiesta di stile contenuta nella semplice memoria di costituzione del 27 novembre 2017 … così formulata “con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore degli scriventi difensori” , ed avendo gli appellati nelle loro conclusioni chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del tribunale, la corte territoriale, liquidando le spese del grado tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà (contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e altri soggetti) e del valore dell’affare (decisum), delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate… e quantificando l’onorario secondo le tariffe medie compresa la fase istruttoria/trattazione che non si era mai celebrata avrebbe errato. Il motivo è inammissibile, non avendo la ricorrente addotto alcuna giustificazione in iure a supporto della denunciata violazione di legge (v. Cass. 26/06/2013, n. 16038; Cass.1/12/2014, n. 25419; Cass.12/1/2016, n. 287; Cass. 26/7/2024, n. 20870). La corte territoriale ha liquidato le spese del giudizio d’appello, facendo applicazione del principio della soccombenza, non ha modificato il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese di lite, perciò le censure del ricorrente risultano incomprensibili. 4) Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti,seguono la soccombenza. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis, 2° comma, cod.proc.civ. a seguito di proposta di inammissibilità del Consigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, applical'art. 96, 3° e 4° comma, cod.proc.civ. come previsto dall’art. 380 bis, ult. comma, cod.proc.civ. Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento di somma , liquidata in dispositivo ex art. 96, 3° co., c.p.c. in favore dei controricorrenti; e al pagamento di somma, liquidata in dispositivo ex art. 96, 4° co., c.p.c., in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti : delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge; di euro 7.000,00 ex art. 96, 3° comma, cod.proc.civ. Condanna il ricorrente al pagamento di euro 1.000,00 ex art. 96, 4° co., c.p.c., in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que
Sentenza Cassazione n. 35313/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris