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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28063/2021

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't ORDINANZA sul ricorso 12350-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controdcorrente - avverso la sentenza n. 8780/24/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata 12/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 12350 sez.

MT - ud. 12-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n.6776/16 ,sez 1, rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl avverso l'avviso d'accertamento TK503A100294/2015 per Ires, Iva ed [OSCURATO:PERSONA] detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 8780/2018, rigettava l' impugnazione .

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di due motivi.

L'Amministrazione ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc e decisa con motivazione semplificata Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere essa deciso sull'inapplicabilità dell'art 8 legge 44/2012 in ragione del fatto che dopo l'emissione dell'avviso di accertamento era stata proposta l'azione penale.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art132 cpc per motivazione contraddittoria ed illogica e quindi nulla.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata ( vedi pg 5) ha ritenuto l'appello inammissibile per mancanza di censure specifiche alla sentenza di primo grado e tale pronuncia è espressamente indicata nel dispositivo.

In prosieguo, la sentenza ha argomentato anche in ordine alla infondatezza del gravame.

Trattasi di motivazione del tutto superflua essendo l'unica effettiva ratio decidendi costituita dalla pronuncia di inammissibilità.

La società ricorrente ha omesso di impugnare la predetta ratio decidendi costituita dalla inammissibilità del ricorso ed ha proposto censure solo nei confronti della motivazione nel merito del tutto priva di rilevanza.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, non avendo impugnato l'unica effettiva ratio decidendi.

In ragione del carattere processuale della pronuncia di inammissibilità non si dà corso alla richiesta riunione del presente procedimento con quelli recanti i numeri 13054/19 e 16901/19 Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.. .

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ,se dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
't ORDINANZA sul ricorso 12350-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controdcorrente - avverso la sentenza n. 8780/24/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata 12/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 12350 sez. MT - ud. 12-05-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n.6776/16 ,sez 1, rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl avverso l'avviso d'accertamento TK503A100294/2015 per Ires, Iva ed [OSCURATO:PERSONA] detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania che, con sentenza 8780/2018, rigettava l' impugnazione . Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di due motivi. L'Amministrazione ha resistito con controricorso. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc e decisa con motivazione semplificata Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere essa deciso sull'inapplicabilità dell'art 8 legge 44/2012 in ragione del fatto che dopo l'emissione dell'avviso di accertamento era stata proposta l'azione penale. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art132 cpc per motivazione contraddittoria ed illogica e quindi nulla. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ( vedi pg 5) ha ritenuto l'appello inammissibile per mancanza di censure specifiche alla sentenza di primo grado e tale pronuncia è espressamente indicata nel dispositivo. In prosieguo, la sentenza ha argomentato anche in ordine alla infondatezza del gravame. Trattasi di motivazione del tutto superflua essendo l'unica effettiva ratio decidendi costituita dalla pronuncia di inammissibilità. La società ricorrente ha omesso di impugnare la predetta ratio decidendi costituita dalla inammissibilità del ricorso ed ha proposto censure solo nei confronti della motivazione nel merito del tutto priva di rilevanza. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, non avendo impugnato l'unica effettiva ratio decidendi. In ragione del carattere processuale della pronuncia di inammissibilità non si dà corso alla richiesta riunione del presente procedimento con quelli recanti i numeri 13054/19 e 16901/19 Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.. . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ,se dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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