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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25122/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato, è generico poiché, da un lato, non si misura. con la struttura motivazionale della doppia conforme di condanna (che acclara la responsabilità dell'imputato in base alle testimonianze della polizia giudiziaria) e, dall'altro lato, lamenta una omessa risposta a un motivo di appello irrilevante ai fini della decisione, poiché inerente a una condotta posta in essere in un momento successivo a quello di consumazione del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato, è generico poiché, da un lato, non si misura. con la struttura motivazionale della doppia conforme di condanna (che acclara la responsabilità dell'imputato in base alle testimonianze della polizia giudiziaria) e, dall'altro lato, lamenta una omessa risposta a un motivo di appello irrilevante ai fini della decisione, poiché inerente a una condotta posta in essere in un momento successivo a quello di consumazione del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 25122/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris