Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13464/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/4/2022 dalla Corte di appello di Trento; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trento confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 353-bis cod. pen.

In motivazione, la Corte escludeva espressamente l'intervenuta prescrizione del reato, pur ritenendo che la data di commissione del fatto, nel capo di imputazione indicata nel 10 dicembre 2014, poteva essere anticipata al 10 novembre 2014, ossia al giorno in cui l'offerta presentata dalla società del Fon era stata protocollata dalla [OSCURATO:PERSONA] (società a totale partecipazione pubblica) che avrebbe dovuto valutare le offerte nell'ambito di una procedura informale di aggiudicazione del contratto.

Riteneva la Corte che, ove pure si fosse preso a riferimento la data più favorevole per l'imputato, la prescrizione non poteva ritenersi maturata alla data della decisione di appello.

2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione del dies a quo dal quale computare il termine di prescrizione.

Si afferma, infatti, che con riferimento al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente la consumazione va individuata nel momento della presentazione delle offerte.

Nel caso di specie, l'offerta proveniente dalla società del Fon era stata inviata in data 7 ottobre 2014 e successivamente protocollata in data 10 novembre 2014.

La Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di considerare tale dato, documentalmente provato in dibattimento, in tal modo computando il termine di prescrizione da una data successiva e, quindi, pervenendo all'esclusione dell'effetto estensivo.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente occorre ribadire che, secondo il più recente pronunciamento intervenuto in materia ed al quale si ritiene di dare continuità, il reato di turbata libertà degli incanti, se realizzato mediante la condotta di collusione, si consuma nel momento in cui è stata presentata l'ultima delle offerte illecitamente concordate, posto che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, che integra un mero "post factum" irrilevante ai fini della configurabilità del reato (Sez.6, n. 19298 del 16/2/2021, Grianti, Rv. 281161).

Quanto detto comporta che il dies a quo non doveva essere individuato con riferimento alla sola proposta formulata dal Fon, dovendosi far riferimento anche alle eventuali ulteriori proposte - frutto di collusione - successivamente inviate all'ente pubblico.

I Sulla base di tale premessa, il ricorso risulta del tutto aspecifico, dato che si limita ad affermare che l'offerta formulata dalla società dell'imputato sarebbe antecedente rispetto alla data ritenuta dalla Corte di appello, ma nulla dice circa la data in cui sarebbero state inviate le altre offerte, frutto dell'accordo collusivo.

Peraltro, anche a voler ritenere superabile tale aspetto, si ritiene che l'argomentazione su cui si è fondata la Corte di appello non è manifestamente illogica o contraddittoria.

La sentenza impugnata, infatti, nel dar valenza decisiva alla data in cui l'offerta del Fon è stata "protocollata", anziché alla data di mera ricezione della stessa, ha valutato che la "conoscenza" dell'offerta è necessariamente successiva al momento in cui la stessa è formalmente presa in carico dall'ente.

In tale contesto, pertanto, deve ritenersi che il dato relativo al momento in cui l'offerta è stata "protocollata" non è meramente formale, bensì attesta il momento in cui l'ente ha avuto effettiva conoscenza della stessa.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 13/4/2022 dalla Corte di appello di Trento; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. In motivazione, la Corte escludeva espressamente l'intervenuta prescrizione del reato, pur ritenendo che la data di commissione del fatto, nel capo di imputazione indicata nel 10 dicembre 2014, poteva essere anticipata al 10 novembre 2014, ossia al giorno in cui l'offerta presentata dalla società del Fon era stata protocollata dalla [OSCURATO:PERSONA] (società a totale partecipazione pubblica) che avrebbe dovuto valutare le offerte nell'ambito di una procedura informale di aggiudicazione del contratto. Riteneva la Corte che, ove pure si fosse preso a riferimento la data più favorevole per l'imputato, la prescrizione non poteva ritenersi maturata alla data della decisione di appello. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione del dies a quo dal quale computare il termine di prescrizione. Si afferma, infatti, che con riferimento al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente la consumazione va individuata nel momento della presentazione delle offerte. Nel caso di specie, l'offerta proveniente dalla società del Fon era stata inviata in data 7 ottobre 2014 e successivamente protocollata in data 10 novembre 2014. La Corte di appello avrebbe erroneamente omesso di considerare tale dato, documentalmente provato in dibattimento, in tal modo computando il termine di prescrizione da una data successiva e, quindi, pervenendo all'esclusione dell'effetto estensivo. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente occorre ribadire che, secondo il più recente pronunciamento intervenuto in materia ed al quale si ritiene di dare continuità, il reato di turbata libertà degli incanti, se realizzato mediante la condotta di collusione, si consuma nel momento in cui è stata presentata l'ultima delle offerte illecitamente concordate, posto che il turbamento si verifica per il solo fatto della presentazione delle offerte, mentre nessun rilievo assume il successivo atto di aggiudicazione, che integra un mero "post factum" irrilevante ai fini della configurabilità del reato (Sez.6, n. 19298 del 16/2/2021, Grianti, Rv. 281161). Quanto detto comporta che il dies a quo non doveva essere individuato con riferimento alla sola proposta formulata dal Fon, dovendosi far riferimento anche alle eventuali ulteriori proposte - frutto di collusione - successivamente inviate all'ente pubblico. I Sulla base di tale premessa, il ricorso risulta del tutto aspecifico, dato che si limita ad affermare che l'offerta formulata dalla società dell'imputato sarebbe antecedente rispetto alla data ritenuta dalla Corte di appello, ma nulla dice circa la data in cui sarebbero state inviate le altre offerte, frutto dell'accordo collusivo. Peraltro, anche a voler ritenere superabile tale aspetto, si ritiene che l'argomentazione su cui si è fondata la Corte di appello non è manifestamente illogica o contraddittoria. La sentenza impugnata, infatti, nel dar valenza decisiva alla data in cui l'offerta del Fon è stata "protocollata", anziché alla data di mera ricezione della stessa, ha valutato che la "conoscenza" dell'offerta è necessariamente successiva al momento in cui la stessa è formalmente presa in carico dall'ente. In tale contesto, pertanto, deve ritenersi che il dato relativo al momento in cui l'offerta è stata "protocollata" non è meramente formale, bensì attesta il momento in cui l'ente ha avuto effettiva conoscenza della stessa. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 febbraio
Sentenza Cassazione n. 13464/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris