CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25395/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 13 aprile 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Foggia 1'11 ottobre 2019, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso: con il primo contesta il giudizio di responsabilità dell'imputato, fondato su un'incerta identificazione dello stesso (attraverso un avvistamento da parte della p.g., non seguito da un regolare controllo alla circolazione stradale) ed espresso in assenza di prova della recidiva nel biennio; con il secondo deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, non contenuto entro il minimo edittale di pena anche in forza del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato (penultima ed ultima pagina), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata: dalla comunicazione di notizia di reato presente in atti emerge che i Carabinieri riconoscevano l'imputato alla guida del mezzo; costui era senza patente poiché questa gli era stata revocata con decreto del Prefetto di Foggia notificato in data 11 luglio 2003 ed in tale sede consegnata dallo stesso imputato; la condotta assume rilievo penale poiché l'imputato riporta altre condanne per guida senza patente nel biennio precedente al fatto per cui si procede (come attestato dal suo certificato del casellario Giudiziale). Quanto al trattamento sanzionatorio, contestato peraltro in modo assai vago, i Giudici di merito evidenziano la congruità della pena alla luce della personalità altamente pericolosa dell'imputato e della sua radicata capacità a delinquere, risultante dai numerosissimi e gravi precedenti penali a suo carico. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende