Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45194/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Istte/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'Il gennaio 2022 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 16 dicembre 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei seguenti reati, commessi il 21 luglio 2020 in Napoli con [OSCURATO:PERSONA] e aggravati dalla c.d. modalità mafiosa, ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., perché i fatti erano stati commessi con metodo mafioso, avendo l'indagato ostentato in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea a esercitare sulle persone offese la coartazione e l'intimidazione tipica della criminalità organizzata: - detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo (capo d), ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, perché aveva detenuto e portato fuori dalla propria abitazione e delle appartenenze di essa, più armi comuni da sparo, tra i quali una pistola, marca Smith & Wesson, cal. 38 special, compendio di furto; - ricettazione (capo e), ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, aveva acquistato o, comunque, ricevuto l'arma di cui al capo d, oggetto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che i fotogrammi estrapolati (che non erano stati acquisiti agli atti dell'indagine, ma erano stati visionati dalla sola polizia giudiziaria) non consentivano, in ogni caso, di ritenere il possesso da parte dell'indagato di un'arma da fuoco, poiché, dalla visione degli stessi, emergeva solo che quest'ultimo si era limitato ad accovacciarsi al fine di schivare dei colpi sparati.

L'esame STUB, inoltre, il cui esito era prettamente indicativo (e, quindi, equivoco), non consentiva di giungere alla conclusione che proprio l'indagato avesse esploso colpi di arma da fuoco.

Il rinvenimento dell'arma, infine, era avvenuto in un luogo non frequentato dall'indagato e di cui lo stesso non aveva la disponibilità, anche considerando che, dalle conversazioni captate, non era emerso alcun elemento dal quale poter desumere il materiale possesso di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416 bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la circostanza aggravante del metodo mafioso in maniera apodittica, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, posto che non vi erano elementi agli atti che potessero giustificare una tale scelta (in particolare, i progr.

N. 539, 531 e 542 del 17 luglio 2020).

2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, pur non ricorrendone i presupposti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità.

In tal senso, giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Nel caso in esame, invece, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, a carico del ricorrente, in ordine ai reati allo stesso contestati; il ricorso in esame, invece, è meramente confutativo delle conclusioni assunte dal giudice di merito.

Si rileva, infatti, che il Tribunale, fornendo sul punto una motivazione ampia e lineare, ha evidenziato che la pistola sequestrata era stata rinvenuta occultata in un box ubicato nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato presente, insieme ad [OSCURATO:PERSONA], sui luoghi in cui il 21 luglio 2020 era avvenuto uno scontro a fuoco tra distinte fazioni delinquenziali per il controllo delle attività illecite della zona (circostanza confermata anche dal ritrovamento sui luoghi di cinque bossoli).

Secondo la Corte, pertanto, la doglianza relativa al riconoscimento dell'indagato è priva di pregio: il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013).

Nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione adeguata, hanno evidenziato n come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritratti dalle registrazioni filmate dalle telecamere di videosorveglianza poste lungo il percorso; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] era seduto in sella al posto del passeggero, mentre si accovacciava sul motorino durante la sparatoria.

Ad avvalorare tale ricostruzione dei fatti, vi erano, tra gli altri, i seguenti elementi: la documentazione sanitaria del medesimo giorno (attestante il ricovero e le patite lesioni, dalle quali si evinceva che l'indagato era stato attinto all'addome da colpi di pistola); le condizioni del motoveicolo rinvenuto presso l'abitazione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che presentava tracce ematiche sulla carrozzeria e altra ammaccature, nonché due fori dì proiettile in entrata sul lato sinistro; le intercettazioni ambientali del 21 e del 22 luglio 2020, dalle quali si evinceva che [OSCURATO:PERSONA], preoccupato per le indagini a suo carico a seguito del rinvenimento dell'arma, si era immediatamente attivato per avvertire [OSCURATO:PERSONA].

Anche la contestazione relativa al valore indiziario degli esiti dello stub eseguito nella fase delle indagini appare meramente confutativa.

Infatti, l'analisi sulle particelle di polvere da sparo, prelevate nel corso delle indagini preliminari mediante il cosiddetto esame "stub", ha natura di accertamento tecnico ripetibile del quale non è necessario dare previo avviso al difensore dell'indagato, mentre i risultati di tale accertamento possono essere utilizzati ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare ancorché acquisiti senza contraddittorio con la difesa (Sez. 1, n. 17645 del 20/03/2013, Tellay, Rv. 256237).

Nel caso di specie, gli esiti della prova scientifica relativa allo stub avevano evidenziato la presenza di particelle da sparo sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], circostanza la quale, unitamente agli ulteriori elementi evidenziati nel provvedimento impugnato e sopra (in parte) richiamati, non poteva non avere un significativo valore indiziario.

1.2. È inammissibile, altresì, il secondo motivo di ricorso nel quale si contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

In punto di diritto, appare sufficiente ricordare che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in oggetto, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, sent. n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato che l'impianto accusatorio si fondava sugli esiti di complesse indagini che avevano interessato gli assetti criminali di una vasta area territoriale della provincia partenopea.

In particolare, era emerso che il gruppo delinquenziale riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], operante nell'area metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio-Barra, diretto dai fratelli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] (soggetti legati a [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'omonimo clan di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano), era stato spinto ad affermare il proprio dominio sul territorio gestito dallo stesso Troia a seguito del suo arresto.

In tale contesto, quindi, si erano inseriti una serie di allarmanti episodi delittuosi, tra i quali lo scontro a fuoco del 21 luglio 2020 oggetto del presente procedimento.

Secondo il giudice di merito, dall'analisi degli elementi acquisiti, si evinceva che il contesto criminale di consumazione delle condotte, la vicinanza degli indagati alle associazioni per delinquere di tipo mafioso storicamente egemoni sul territorio e la modalità esecutiva dell'azione criminale (la diretta e immediata disponibilità di armi da sparo, che solo i canali occulti controllati dalle organizzazioni camorristiche sono in grado di procurare) erano elementi idonei a configurare la circostanza aggravante in esame, nella sua conformazione modale: lo svolgimento dell'azione, infatti, era stata connotata da dinamiche criminali e modelli comportamentali che avevano ricalcato quelli tipici delle associazioni camorristiche, in quanto diretti a instaurare un clima di terrore, assoggettamento e omertà su un territorio.

Per tali ragioni, le argomentazioni svolte dal giudice della cautela erano immuni dai vizi denunciati.

1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 203 del 1991), può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6517 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236).

Nel caso di specie, invece, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione ampia e lineare, ha evidenziato che, in forza delle sopra richiamate valutazioni aventi a oggetto la particolare modalità esecutiva della condotta connotata da elevata spregiudicatezza, in aggiunta alla personalità negativa dell'indagato (che risultava gravato da precedenti penali, anche specifici) e alla mancanza di lavoro e di fonti lecite di sostentamento economico, era possibile ritenere concreto e attuale il pericolo di recidiva.

L'indagato, infatti, nel caso in cui non fosse sottoposto alla massima misura cautelare, avrebbe potuto ristabilire contatti con il contesto di criminalità organizzata di appartenenza e riorganizzarsi rafforzando il gruppo di riferimento.

Per le medesime ragioni, quindi, appariva del tutto inadeguata a contenere la comprovata esigenza cautelare la misura degli arresti domiciliari (che presuppone un particolare affidamento nel soggetto che vi è sottoposto), anche se eseguita in un luogo distante e diverso da quello di commissione dei fatti.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

3. Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Istte/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'Il gennaio 2022 del Tribunale di Napoli, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 16 dicembre 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei seguenti reati, commessi il 21 luglio 2020 in Napoli con [OSCURATO:PERSONA] e aggravati dalla c.d. modalità mafiosa, ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., perché i fatti erano stati commessi con metodo mafioso, avendo l'indagato ostentato in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea a esercitare sulle persone offese la coartazione e l'intimidazione tipica della criminalità organizzata: - detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo (capo d), ai sensi degli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, perché aveva detenuto e portato fuori dalla propria abitazione e delle appartenenze di essa, più armi comuni da sparo, tra i quali una pistola, marca Smith & Wesson, cal. 38 special, compendio di furto; - ricettazione (capo e), ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, aveva acquistato o, comunque, ricevuto l'arma di cui al capo d, oggetto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che i fotogrammi estrapolati (che non erano stati acquisiti agli atti dell'indagine, ma erano stati visionati dalla sola polizia giudiziaria) non consentivano, in ogni caso, di ritenere il possesso da parte dell'indagato di un'arma da fuoco, poiché, dalla visione degli stessi, emergeva solo che quest'ultimo si era limitato ad accovacciarsi al fine di schivare dei colpi sparati. L'esame STUB, inoltre, il cui esito era prettamente indicativo (e, quindi, equivoco), non consentiva di giungere alla conclusione che proprio l'indagato avesse esploso colpi di arma da fuoco. Il rinvenimento dell'arma, infine, era avvenuto in un luogo non frequentato dall'indagato e di cui lo stesso non aveva la disponibilità, anche considerando che, dalle conversazioni captate, non era emerso alcun elemento dal quale poter desumere il materiale possesso di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 416 bis.1 cod. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la circostanza aggravante del metodo mafioso in maniera apodittica, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, posto che non vi erano elementi agli atti che potessero giustificare una tale scelta (in particolare, i progr. N. 539, 531 e 542 del 17 luglio 2020). 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 274, 275 e 292 cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, pur non ricorrendone i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. In tal senso, giova evidenziare che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Nel caso in esame, invece, l'ordinanza esaminata risulta avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, riconducendoli ad unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, a carico del ricorrente, in ordine ai reati allo stesso contestati; il ricorso in esame, invece, è meramente confutativo delle conclusioni assunte dal giudice di merito. Si rileva, infatti, che il Tribunale, fornendo sul punto una motivazione ampia e lineare, ha evidenziato che la pistola sequestrata era stata rinvenuta occultata in un box ubicato nei pressi dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato presente, insieme ad [OSCURATO:PERSONA], sui luoghi in cui il 21 luglio 2020 era avvenuto uno scontro a fuoco tra distinte fazioni delinquenziali per il controllo delle attività illecite della zona (circostanza confermata anche dal ritrovamento sui luoghi di cinque bossoli). Secondo la Corte, pertanto, la doglianza relativa al riconoscimento dell'indagato è priva di pregio: il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013). Nel caso in esame, i giudici di merito, con motivazione adeguata, hanno evidenziato n come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritratti dalle registrazioni filmate dalle telecamere di videosorveglianza poste lungo il percorso; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] era seduto in sella al posto del passeggero, mentre si accovacciava sul motorino durante la sparatoria. Ad avvalorare tale ricostruzione dei fatti, vi erano, tra gli altri, i seguenti elementi: la documentazione sanitaria del medesimo giorno (attestante il ricovero e le patite lesioni, dalle quali si evinceva che l'indagato era stato attinto all'addome da colpi di pistola); le condizioni del motoveicolo rinvenuto presso l'abitazione del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che presentava tracce ematiche sulla carrozzeria e altra ammaccature, nonché due fori dì proiettile in entrata sul lato sinistro; le intercettazioni ambientali del 21 e del 22 luglio 2020, dalle quali si evinceva che [OSCURATO:PERSONA], preoccupato per le indagini a suo carico a seguito del rinvenimento dell'arma, si era immediatamente attivato per avvertire [OSCURATO:PERSONA]. Anche la contestazione relativa al valore indiziario degli esiti dello stub eseguito nella fase delle indagini appare meramente confutativa. Infatti, l'analisi sulle particelle di polvere da sparo, prelevate nel corso delle indagini preliminari mediante il cosiddetto esame "stub", ha natura di accertamento tecnico ripetibile del quale non è necessario dare previo avviso al difensore dell'indagato, mentre i risultati di tale accertamento possono essere utilizzati ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare ancorché acquisiti senza contraddittorio con la difesa (Sez. 1, n. 17645 del 20/03/2013, Tellay, Rv. 256237). Nel caso di specie, gli esiti della prova scientifica relativa allo stub avevano evidenziato la presenza di particelle da sparo sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], circostanza la quale, unitamente agli ulteriori elementi evidenziati nel provvedimento impugnato e sopra (in parte) richiamati, non poteva non avere un significativo valore indiziario. 1.2. È inammissibile, altresì, il secondo motivo di ricorso nel quale si contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. In punto di diritto, appare sufficiente ricordare che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in oggetto, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, sent. n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525). Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato che l'impianto accusatorio si fondava sugli esiti di complesse indagini che avevano interessato gli assetti criminali di una vasta area territoriale della provincia partenopea. In particolare, era emerso che il gruppo delinquenziale riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], operante nell'area metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio-Barra, diretto dai fratelli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] (soggetti legati a [OSCURATO:PERSONA], a capo dell'omonimo clan di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano), era stato spinto ad affermare il proprio dominio sul territorio gestito dallo stesso Troia a seguito del suo arresto. In tale contesto, quindi, si erano inseriti una serie di allarmanti episodi delittuosi, tra i quali lo scontro a fuoco del 21 luglio 2020 oggetto del presente procedimento. Secondo il giudice di merito, dall'analisi degli elementi acquisiti, si evinceva che il contesto criminale di consumazione delle condotte, la vicinanza degli indagati alle associazioni per delinquere di tipo mafioso storicamente egemoni sul territorio e la modalità esecutiva dell'azione criminale (la diretta e immediata disponibilità di armi da sparo, che solo i canali occulti controllati dalle organizzazioni camorristiche sono in grado di procurare) erano elementi idonei a configurare la circostanza aggravante in esame, nella sua conformazione modale: lo svolgimento dell'azione, infatti, era stata connotata da dinamiche criminali e modelli comportamentali che avevano ricalcato quelli tipici delle associazioni camorristiche, in quanto diretti a instaurare un clima di terrore, assoggettamento e omertà su un territorio. Per tali ragioni, le argomentazioni svolte dal giudice della cautela erano immuni dai vizi denunciati. 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante - ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (convertito, con modifiche, dalla legge n. 203 del 1991), può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6517 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236). Nel caso di specie, invece, il giudice di merito, fornendo sul punto una motivazione ampia e lineare, ha evidenziato che, in forza delle sopra richiamate valutazioni aventi a oggetto la particolare modalità esecutiva della condotta connotata da elevata spregiudicatezza, in aggiunta alla personalità negativa dell'indagato (che risultava gravato da precedenti penali, anche specifici) e alla mancanza di lavoro e di fonti lecite di sostentamento economico, era possibile ritenere concreto e attuale il pericolo di recidiva. L'indagato, infatti, nel caso in cui non fosse sottoposto alla massima misura cautelare, avrebbe potuto ristabilire contatti con il contesto di criminalità organizzata di appartenenza e riorganizzarsi rafforzando il gruppo di riferimento. Per le medesime ragioni, quindi, appariva del tutto inadeguata a contenere la comprovata esigenza cautelare la misura degli arresti domiciliari (che presuppone un particolare affidamento nel soggetto che vi è sottoposto), anche se eseguita in un luogo distante e diverso da quello di commissione dei fatti. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 45194/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris