CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Vincenzo SENATORE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Antonio BARRA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 18 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa, in data 14 dicembre 2018, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 23 d.l. 149/2020. La sentenza impugnata sarebbe nulla in considerazione del fatto che il difensore dell'imputato non avrebbe ricevul:o le conclusioni scritte trasmesse dal Procuratore generale ai sensi dell'art. 23 di. 149/2020. L'udienza di trattazione del giudizio di appello sarebbe stata, a seguito dell'accoglimento della richiesta di concessione di termine a difesa, fissata solo sette giorni prima dello svolgimento dell'udienza con conseguente impossibilità per la difesa di avanzare istanza di trattazione orale nel rispetto del termine perentorio di quindici giorni previsto dall'art. 23, comma 4, d.l. 149/2020. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa Alessandra PIGNOTTI e della testimone Alessandra PAOLINI. 3.1. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla PIGNOTTI e dalla PAOLINI, senza tenere conto della comprovata inimicizia dalle stesse nutrita nei confronti del ricorrente, così come desumibile dagli atti (in particolare la PIGNOTTI è imputata del reato di minaccia grave commesso in danno del BARRA mentre la PAOLINI è stata condannata per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. commesso in danno del BARRA). 3.2. La motivazione sarebbe, infine, del tutto carente in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva chiesto la concessione del beneficio della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L'accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che: • In data 24 agosto 2021 è stata fissata, per il giorno 18 ottobre 2021, l'udienza di trattazione del giudizio di appello; • il decreto di fissazione è stato notificato al difensore di fiducia dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 31 agosto 2021; • nessuna delle parti ha formulato istanza di trattazione orale nei termini di legge e che, di conseguenza, il procedimento ha seguito il c.d. rito cartolare; • in data 8 ottobre 2021 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176; conclusioni che, in pari data, sono state notificate al difensore di fiducia dell'imputato mediante sistema SNT; • in data 15 ottobre 2021 l'imputato, a seguito della rinuncia al mandato dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha nominato un nuovo difensore di fiducia nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; • in data 18 ottobre 2021 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di concessione di termine a difesa ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., istanza che è stata accolta dalla Corte di appello con conseguente rinvio all'udienza del 25 ottobre 2021; • in data 21 ottobre 2021 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, senza nulla eccepire in ordine alla violazione dell'art. 23 d.l. 149/2020, di conseguenza la nullità del giudizio è stata eccepita per la prima volta con il ricorso in cassazione. 1.2. Non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 23 d.l. 149/2020. Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, le conclusioni scritte del Procuratore generale sono state regolarmente notificate al difensore di fiducia che assisteva il BARRA in data 8 ottobre 20:21. La rituale esecuzione della notifica al difensore di fiducia che rivestiva tale qualità al momento del deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale non determina, a carico dell'ufficio procedente, alcun obbligo di ulteriore notifica al nuovo difensore nominato nel corso del processo, ancorché il precedente difensore risulti essere stato revocato, sicché la lamentata omissione non può essere causa di nullità. In relazione all'ulteriore doglianza prospettata dalla difesa, deve essere ricordato che l'istanza di trattazione orale deve essere presentata per iscritto entro il termine di 15 giorni prima dell'udienza; in considerazione della natura perentoria di tale termine, l'eventuale rinvio dell'udienza di trattazione, per motivi diversi della mancata instaurazione di un regolare contraddittorio, non può determinare la riapertura del termine per formulare l'istanza di trattazione orale, non sussistendo il diritto di alcuna delle parti di modificare la scelta operata entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata per la trattazione del processo. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2.1. La Corte territoriale ha del tutto omesso di motivare in ordine alla doglianza con la quale la difesa aveva lamentato l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa PIGNOTTI e dalla teste PAOLINI in considerazione della forte c:onflittualità fra le predette ed il ricorrente, conflittualità sfociata in plurimi procedimenti penali a carico delle donne e del BARRA stesso. I giudici di appello si sono, infatti, limitati ad affermare, con motivazione apodittica ed apparente, che le dichiarazioni della PIGNOTFI e della PAOLINI «dettagliate, coerenti e concordi, si appalesano attendibili ed attestano la sussistenza del fatto e la responsabilità del BARRA» (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) senza valutare e confutare gli specifici e decisivi argomenti con i quali la difesa aveva evidenziato il livore e l'inimicizia manifestato dalle due donne nei confronti del BARRA e la conseguente inattendibilità delle rispettive dichiarazioni accusatorie (vedi pagg. 4 e 5 dell'atto di appello). Si tratta, ictk oculi, di allegazioni in astratto idonee ad incidere sulla attendibilità della persona offesa e della testimone PAOLINI che rappresentano le prove decisive a carico dell'imputato, allegazione che, pertanto, dovevano essere prese in considerazione e valutate dalla Corte di merito, poiché in astratto idonee a stravolgere il quadro accusatorio. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale in virtù del quale integra il vizio cli mancanza della motivazione, l'omessa valutazione nella sentenza impugnata delle allegazioni difensive in astratto idonee ad incidere sulla valutazione di attendibilità della testimonianza della persona offesa (Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129-01; da ultimo Sez. 2, n. 25130 del 07/03/2023, Grimaldi, non massimata). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata cori rinvio alla Corte di appello di Perugia che, in sede rescissoria, dovrà misurarsi con le argomentazioni difensive sviluppate in tema di attendibilità delle fonti dichiarative sopra menzionate. 2.3. Il motivo relativo alla mancata concessione del beneficio della non menzione è assorbito in quanto logicamente dipendente dall'esito della valutazione del giudice di rinvio in ordine al profilo principale della responsabilità del ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio all