CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna dell'imputato per reati in materia di stupefacenti. 2. Avverso la prefata sentenza la difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi, al quale, munita di procura speciale, ha successivamente rinunciato. 3. Consegue l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 cod. proc. pen., per sopravvenuta carenza di interesse in regione dell'intervenuta rinuncia a coltivare l'impugnazione. 4. Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 20