CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2022
Cassazione n. 31246/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21604/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CALABRIA - CATANZAROn. 2164/2022 depositata i l 29/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con distinti ricorsi, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento n. TDY02T301944- 2017 con il quale, per l’a.i. 2012, venivano recuperati a tassazione ex art. 109 TUIR costi di pubblicità, ritenuti afferenti ad operazioni inesistenti, di cui a quindici fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società. Anche i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMOSCA GIUSEPPE impugnavano i rispettivi avvisi di accertamento nn. TDY01T301949-2017, TDY01T301947-2017 e TDY01T301950-2017 con i quali veniva recuperato a tassazione il maggior reddito di partecipazione. Con la sentenza n. 1921/04/2021 depositata il 19.11.2021, la CTP rigettava i ricorsi riuniti. I contribuenti proponevano appello, rigettato dalla CTR, con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: L’appello non è fondato. “ La ditta [OSCURATO:PERSONA] non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi, non ha mai versato imposte, non ha una struttura idonea a svolgere l’attività, non ha beni strumentali, non ha dipendenti, non risulta che suoi eventuali fornitori abbiano presentato l’elenco cliente [OSCURATO:PERSONA][,] cioè lo stesso non hai mai effettuato alcun acquisto di beni o merce destinati alla successiva vendita, non ha alcun registro contabile, non ha documenti fiscali e tali informazioni sono state desunte sia dall’Anagrafe dell’[OSCURATO:PERSONA], sia da un accesso effettuato in data 29/09/2016 in Soverato località Caldarello […], che dal contraddittorio effettuato in data 19/10/2016 con il sig. [OSCURATO:PERSONA] accompagnato dal suo legale di fiducia. Considerato che alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria risultavano emesse fatture per gli anni 2012, 2013 e 2014, ed il soggetto non disponeva di libri e documenti contabili, l’Agenzia ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7, del DPR 600/73, [chiedeva] l’autorizzazione ad acquisire, dagli intermediari finanziari, copia dei rapporti, delle operazioni e dei servizi relativi al sig. [OSCURATO:PERSONA] per gli anni indicati. Dopo la richiesta delle indagini bancarie con il ricevimento della relativa documentazione da parte degli [OSCURATO:PERSONA], è stato notificato invito per l’anno d’imposta 2012 con la richiesta della compilazione dello stesso e con l’esibizione di tutta la documentazione fiscale. Il contribuente non ha ottemperato all’invito e non ha esibito alcuna documentazione. Dall’esame del mastrino fornitore [OSCURATO:PERSONA] risulta un debito iniziale di € 52.271,50 che viene movimentato nell’anno 2012 in avere attraverso le 15 fatture d’acquisto ed in dare per effetto dei pagamenti effettuati allo stesso, quantificati in 12 operazioni ma afferenti ad acquisti effettuati negli anni passati per ottenere un saldo a debito al 31/12/2012 pari ad € 90.400,55. Le fatture in acquisto contabilizzate nell’anno d’imposta 2012 sono state pagate a far data dal 13/06/2013 e fino al 28/08/2014 per un totale complessivo di 19 pagamenti. Incrociando i dati in possesso dell’[OSCURATO:PERSONA] ed in particolare la movimentazione bancaria del conto corrente e delle carte superflash del [OSCURATO:PERSONA] è risultata la seguente situazione: […]” Ancor oggi l’appello non giustifica in alcun modo nessuna delle riprese analitiche poste in essere dall’Ufficio. I ricorrenti propongono ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con articolato controricorso. Considerato che: Con il primo motivo si denuncia: Violazione dell'art. 360 cpc n.4 in relazione all'art. 132 cpc n. 4 cpc e 118 disp att. cpc - Motivazione apparente - Violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 4 in relazione all'art. 112 cpc. -Nullità della sentenza. La CTR non ha preso in considerazione le allegazioni e le prove dei contribuenti, disattendendo l’obbligo costituzionale di motivazione. Essa si è limitata ad un ‘copia ed incolla’ di quanto contenuto nell’avviso di accertamento. Tuttavia la circostanza che le fatture della ditta [OSCURATO:PERSONA] siano state contabilizzate anche da un ente pubblico meritava un cenno di motivazione. Peraltro nella sentenza impugnata permane l’ambiguità affliggente gli avvisi, che non specificano se l’inesistenza delle operazioni contestate era oggettiva o solo soggettiva. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione dell'art. 360 cpc n. 3 in relazione all'art. 2729 cc -Violazione dell'art. 360 cpc n. 4 in relazione all'art. 132 n. 4 cpc ed all’art. 118 disp att cpc in ordine alla consapevolezza della frode - Violazione dell'art. 360 cpc n. 3 in relazione all'art. 112 cpc in ordine alla consapevolezza della frode. Dagli elementi di fatto evidenziati dalla CTR non è possibile ricavare il fatto ignoto che il [OSCURATO:PERSONA] ha restituito alla società i soldi della stessa versatigli, “in quanto, secondo un criterio di [inferenza] probabilistica, la presunzione non è precisa, poiché qualunque soggetto che ha debiti verso il fisco (ed il [OSCURATO:PERSONA] è un evasore totale in quanto non ha registrato le fatture di alcun fornitore, ivi compresa quella del Comune di Palermiti e non solo quelle della società ricorrente) non detiene somme sui conti correnti e ne apprende la provvista appena gli perviene”. A fronte di quanto innanzi, il difensore dei contribuenti consta aver depositato telematicamente in data 6 ottobre 2023 un’“istanza”, priva di data, mediante la quale “comunica” “la chiusura della controversia pendente, alla data del 01/01/2023, con la domanda [di] definizione di cui all’art. 1 comma 186 della L. n. 197/2022” e “chiede” “pertanto l’estinzione del procedimento per cessata materia del contendere”. All’istanza sono allegate quattro copie di altrettante domande di definizione agevolata, con ricevute e prove del pagamento delle prime rate. A termini del comma 186 dell’art. 1 della suddetta legge, “le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”. A termini del comma 192, risultano definibili “le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. A termini del comma 197, “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata” con la precisazione che “in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’or