CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 11003/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazion. 2210/2023 depositata il 17/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, affidato adue motivi, avverso la sentenza n. 2210/2023 con cui la Corte di GiustiziaNumero registro generale 23177/2023Numero sezionale 736/2026Numero di raccolta generale 11003/2026Data pubblicazione 24/04/2026Tributaria di II grado del Lazio aveva accolto l’appello proposto dallaNidocomb S.r.l. avverso la sentenza n. 705/2020, con cui la CTP di Romaaveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso diaccertamento n. 186 relativo alla TARI 2016, emesso dalla concessionaria.2. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso e depositava inoltrememoria illustrativa, confermando la richiesta di cessazione della materiadel contendere già congiuntamente avanzata dalle parti.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente dato atto che – come risulta dalla richiestacongiunta di estinzione del giudizio per cessata materia del contenderedepositata in data 25/2/2025- le parti hanno raggiunto un accordo per laintegrale definizione dell’odierno contenzioso.Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessatamateria del contendere, con compensazione delle spese di lite, comeconcordemente richiesto.Ricorrendo nella presente fattispecie un’ipotesi di estinzionesopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non ricorrono ipresupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di misura la cui naturaeccezionale, in quanto latu sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensioneinterpretativa (vedi Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 14782/2018; Cass.,n. 20697/2021). P.Q.Mdichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;compensa integralmente le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026.Il PresidenteMilena Balsamo