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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47284/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Argentina 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 9/6/2021 -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Macerata applicava all'imputato -su concorde richiesta delle parti- riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con la continuazione e la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni tre, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 750,00 di multa in relazione ai delitti di rapina aggravata e porto abusivo d'arma.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti.

3. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448„ comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252).

Nella specie, la deduzione difensiva non risulta avere riscontro nei capi d'imputazione e il giudice emittente ha adeguatamente scrutinato detto profilo a pag. 7. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santis L c I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Argentina 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 9/6/2021 -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Macerata applicava all'imputato -su concorde richiesta delle parti- riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con la continuazione e la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni tre, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 750,00 di multa in relazione ai delitti di rapina aggravata e porto abusivo d'arma. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti. 3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448„ comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252). Nella specie, la deduzione difensiva non risulta avere riscontro nei capi d'imputazione e il giudice emittente ha adeguatamente scrutinato detto profilo a pag. 7. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santis L c I
Sentenza Cassazione n. 47284/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris