CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 00049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e -Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27642/2019R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentatae difes a da ll’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA (già A.U.S.L. n.8), in persona del Direttore Generale pro tempore; rappresentat a e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 1702/2018della CORTE di APPELLO di CATANIA, depositata il19 luglio 2018. C.C. 12.12.2022 N. R.G. 27642/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2022 dal Consigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] La societàLaboratorio [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio l ’[OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, chiedendone la condanna al pagamento del corrispettivo integrale o, in via subordinata, parziale , per le prestazioni sanitarie eseguite nel l’anno 2001 , in regime di accreditamento per conto del [OSCURATO:PERSONA], in misura eccedente il tetto di spesa determinato in via amministrativa dalla Regione. Costituitasi la convenuta, la domanda, parzialmente accolta, in primo grado, dal Tribunale di Siracusa, è stata rigettata, in secondo grado, dalla Corte di appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’azienda sanitaria. La Corte territoriale, rigettate le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di giudicato esterno, ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-le fonti normative regolatrici della fattispecie in esame erano costituitedagli artt. 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 , nella formulazione applicabile ratione temporis , i quali : a) disciplinavano l e condizioni del l’ “ accreditamento istituzionale ” , quale speciale abilitazione rilasciat a alle strutture sanitarie pubbliche e private da parte della Regione; b)prevedevano la facoltà delle Regioni e delle [OSCURATO:PERSONA] di provvedere alla definizione di accordi con le strutture pubbliche, nonché al la stipula di contratti con le strutture private e i professionisti accreditati , aventi ad oggetto, tra l’altro, l’indicazione del volume massimo delle prestazioni che le strutture si impegnavano ad assicurare, dei requisit i del servizio e de l C.C. 12.12.2022 N. R.G. 27642/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. corrispettivo preventivato; c) stabilivano la regola secondo cui la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere le remunerazioni per le prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali. Alla luce di tale disciplina, doveva quindi ritenersi che il mero accreditamento non faceva sorgere né il diritto delle aziende sanitarie di esigere l’erogazione del servizio da parte delle struttureaccreditate, né il diritto di queste ultime di esigere il corrispettivo per l’eventuale erogazione delle prestazioni, inmancanza della stipulazione del contratto; II-il D ecreto A ssessor i ale n. 29149/1999, invocato dalla società attrice a fondamento della sua domanda, nel prevedere il pagamento eventuale delle prestazioni eccedenti il budgetprevisionale di ciascuna struttura (comunque condizionato al mancato superamento del budget dell’Azienda ovvero alla rimodulazione del pagamento in caso di superamento del budget della struttura) si riferi va solo al l’anno 1999 e, in assenza di appositi accordi tra l’[OSCURATO:PERSONA] e le strutture accreditate, non poteva estendere la sua efficacia agli anni successivi, in particolare all’anno2001. Proponericorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base ditre motivi. Risponde con controricorso l ’ [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale , ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Entrambi le parti hanno depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 27642/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1. Con il primo motivo viene denunciata « violazione e/o falsa applicazione della legge in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.. Violazione dell’art.8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Violazione degli artt. 1 e 4 del D.A. n. 29149/1999. Violazione della nota-provvedimento del 18 luglio 2001 di attribuzione del budget individuale per l’annualità 2001 edi remunerazione dell’extra budget ex D.A. n. 29149/1999». La società ricorrente deduce che la Corte di merito avrebbe errato nell’escludere l’ultrattività, in relazione all’anno 2001,delle disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale n.29149/1999. Osserva che, al contrario, l’applicabilità di tale normativa in ordine al pagamento delle prestazioni extrabudget erogate nel 2001, sarebbe stata espressamente prevista dalla nota - provvedimento emessa il 18 luglio 2001 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, con la quale l’Azienda aveva comunicato alla struttura il tetto di spesa per l’anno 2001, disponendoal contempo che l’eventuale eccedenza di prestazioni erogate sarebbe stata remunerata secondo i criteri dettati dal Decreto Assessorialen.29149 del 15 giugno 1999 . Sostiene che la detta nota-provvedimentoavrebbe rappresentato il c.d. “accordo contrattuale” di cui all’art.8-quinquiesdel d.lgs. n. 502 del 1992, con l’effetto, vincolante per le parti, di estendere le disposizioni dettate dal D ecreto A ssessoriale del 1999 anche all’anno 2001. 2. Il primo motivo di ricorso presenta elementi di stretta connessione col( e va dunque esaminato congiuntamente al ) secondo motivo. Con esso viene denunciato «omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, atteso che il giudice non ha tenuto conto di un documento decisivo ai fini della C.C. 12.12.2022 N. R.G. 27642/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. definizione del giudizio, ovvero della nota del 18 luglio 2001, versata in atti, da cui emerge in modo incontrovertibile, per espressa volontà dell’amministrazione resistente, l’ultrattività delle disposizioni dettate da DA n.29149/99. Violazione dell’art.115 c.p.c.. Violazione di legge in relazione all’art.360 n.5 c.p.c.». La società ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di tenere in considerazione la suddetta nota-provvedimento del 18 luglio 2001, con cui l’[OSCURATO:PERSONA] di Siracusa le aveva comunicato il tetto di spesa per l’anno 2001 ed aveva disposto la remunerabilità, secondo i canoni di cui al D ecreto Assessoriale del 1999,delle prestazioni erogate in misura eccedente il tetto medesimo. Osserva che tale ultima circostanza non era contestata tra le parti, sicché la sentenza impugnata sarebbe censurabile anche per violazione dell’art.115 c.p.c.. 2.1. Gli illustrati motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati. 2.1.a. Sono inammissibili nella parte in cui (primo motivo) denunciano, quale violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c., unitamente a lla presunta violazione dell’art.8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, anche quella degli artt.1 e 4 del Decreto Assessoriale n. 29149 del 1999 e della nota - provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] di Siracusa del 18 luglio 2001, nonché nella parte in cui (secondo motivo) denunciano l’omesso esame della predetta nota-provvedimento, ai sensi dell’art.360n.5 c.p.c.. In primo luogo, infatti, va osservato, al riguardo, che tanto il decreto assessoriale, quanto la nota dell’azienda sanitaria costituiscono provvedimenti amministrativi, che non assurgono al rango di fonti del C.C. 12.12.2022 N. R.G. 27642/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. diritto erispetto ai quali non è configurabile, pertanto, il vizio di cui all’art. 360n.3 c.p.c.; in proposito, giova ricordare che questa Corte ha già affermato che al Decreto Assessoriale n.29149 del 1999 non può attribuirsi natura di atto normativo(Cass. 19/03/2020, n. 7479) . In secondo luogo, avuto riguardo alla natura non normativa degli atti in questione, la censura della lettura delle implicazioni di essi, fornita dalla Corte di appello – secondo cui l’efficacia del decreto assessoriale sarebbe stata limitata al 1999, senza potersi attribuire rilievo, in senso contrario, al contenuto alla nota-provvedimento del 18 luglio 2001 – si traduce nella contestazione di un apprezzamento di fatto, insindacabilmente operato dal giudice del merito; la prede tta lettura, infatti, proprio in quanto concerne (anche) la portata di atti amministrativi, deve essere riguardata non come il risultato di una attività interpretativa – corretta o meno – di norme giuridiche, ma come il risultato di una ricostruzione di merito del rapporto di accreditamento, nella sua fase funzionale. La circostanzache l’esclusione della dedotta estensione degli effetti temporali del decreto assessoriale del 1999 , ad opera della nota - provvedimento dell’azienda del 2001 , costituisca il risultato di una valutazione di merito operata dalla Corte territoriale, implica, altresì, l’inammissibilità della specifica censura fondata sull’asserita violazione del principio di non contestazione, atteso che tale principio opera in relazione a circostanze di fatto, e non anche in ordine alle implicazioni effettuali sul piano giuridico di tali circostanze, che presuppongono una attività valutativa del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, ove debitamente motivata. Infine, con specifico riguardo alla denuncia di omesso esame di fatto decisivo e controverso – premesso che l’ammissibilità di tale C.C. 12.12.2022 N. R.G. 27642/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. censura postula che essa sia formulata con riferimento ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (recante i due necessari caratteri della “decisività” e dell’essere stato oggetto di discussione tra le parti), come tale non ricomprendentené elementi istruttori (anche di natura precostituita) né “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a tali profili (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413-01; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305-01) – va evidenziato che, nel caso di specie, viene denunciato l’omesso esame di un documento senza indicare se e dove, sulla base di esso, fossero state formulate, nei gradi di merito, le argomentazioni ritenute disattese con le doglianze proposte con il ricorso per cassazione. La censura in parola, pertanto, è inammissibile anche per violazione dell’art.366 n.6 c.p.c.. 2.1.b.I motivi in esame sono, invece infondati, nella parte in cui (primo motivo) denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art.8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha ripetutamente affermato che, i n tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] edella Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni C.C. 12.12.2022 N. R.G. 27642/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall’avvenuto accreditamento ( Cass. 29/09/2021, n. 26334 ; Cass.29/10/2019, n. 27608; v. anche Cass. 16/04/2021, n. 10182). In proposito, sulla premessa che non vi è alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, si è anche precisato che deve, in ogni caso, escludersi, ai sensi dell’art. 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, la possibilità che possano validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia , atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta(Cass. 11/03/2020, n.7019). La decisione della Corte di appellodi Catania è, dunque, conforme a diritto nella parte in cui, correttamente interpretando l’art.8-quater del d.lgs. n.502 del 1992 ( nella formulazione applicabile ratione temporis), ha escluso l’obbligo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale di corrispondere la remunerazione delle prestazioni che siano state eventualmente erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art.8-quinquies del medesimo decreto legislativo; erogazione, che, in mancanza della stipulazione di detti accordi, non avrebbe potuto essere esatta dai predetti enti e a cui, pertanto, il soggetto privato accreditato non sarebbe stato tenuto nei confronti dei medesimi. L’obbligazione di erogare prestazioni in misura eccedente il tetto di spesa e il correlativo diritto di credito alla remunerazione di queste prestazioni,infatti, sarebbe potuta sorgere , alla stregua della norma in C.C. 12.12.2022 N. R.G. 27642/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. esame, solo in base a degli accordi contrattuali espressi e formali, i quali non eranosurrogabili da altre forme di manifestazione di volontà, né ovviamente, attraverso atti autoritativi di derivazione unilaterale, (come la nota - provvedimento del 2001) , i quali , anche quando avessero preveduto specifici criteri di pagamento ( nella specie, asseritamente, mediante l’applicazione del canone c.d. della regressione tariffaria e della rimodulazione, sul presupposto del superamentodel budget della struttura ma non di quello dell’azienda) , non avrebbero comunque potuto at tribuire – in assenza di specifico accordo contrattuale volto a concordare l’entità delle prestazioni e il relativo corrispettivo– il diritto di credito alla remunerazione. 3. Con il terzo motivo viene denunciata « violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art.360 n.4 c.p.c.». La società ricorrente deduce che, nel formulare il giudizioin ordine al carattere non ultrattivo del Decreto Assessoriale del 1999, la Corte di merito avrebbe pronunciato ultra petita , poiché detto giudizio non era stato richiesto, esulando dalle «domande» dell’[OSCURATO:PERSONA] di Siracusa (p.38 del ricorso). 3.1. La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile , atteso che l ’ [OSCURATO:PERSONA] itaria Provinciale di Siracusa, in qualità di convenuta, non aveva proposto domandema aveva resistito a quelle formulate nei suoi confronti dalla società ricorrente, talché il rilievo della non ultrattività del decreto assessoriale del 1999 – neppure attinente alla deduzione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto vantato ex adverso – rientrava tra le argomentazioni difensive (mere difese) volte ad evidenziare l’infondatezza della pretesaattorea. C.C. 12.12.2022 N. R.G. 27642/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 4.In definitiva, il ricorso proposto dal la società L aboratorio [OSCURATO:SOCIETA]. deve essere rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6. A norma dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorsoil ricorso; condanna la società ricorrente a rimborsare alla azienda controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 7.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti pro