CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LEXANDRU [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Torino e condannato il ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.); [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine agli artt. 129 e 337 cod. proc. pen. per non doversi procedere per mancanza di condizione di procedibilità - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici. Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume.dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e ' quelle poste a fondamento dell'impugnazione. La Corte di appello ha fornito una motivazione diversa rispetto a quella emessa nella sentenza di primo grado (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), in particolarela stessa argomenta sulla procura speciale rilasciata dal Bertolini, che esiste ed è valida, e non rileva a nulla che la stessa non sia stata acquisita in atti. Da ciò discende la legittimità della querela sporta da [OSCURATO:SOCIETA]., per mezzo di delegati e subdelegati; [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso motivo è anche manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, ai fini della riferibilità della querela ad una persona giuridica, la previsione di cui all'art. 337 cod. proc. pen. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto, con la conseguenza che detta veridicità deve presumersi fino a contraria dimostrazione. (Sez. 2, n. 23534, del 18/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276663; N. 12455 del 2008 Rv. 239747 - 01, N. 8368 del 2014 Rv. 259037 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624 cod. pen. - è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4) non presenta alcun vizio in quanto la Corte di appello ha fornito una motivazione adeguata ed esente da vizi logico giuridici, con cui il ricorrente non si confronta (si veda pag 3-4 della sentenza impugnata), richiamando anche la confessione dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata esclusione della recidiva - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello ha delineato con chiarezza le motivazioni su cui ha basato la propria decisione, chiarendo che la tenuità va esclusa per l'abitualità del ricorrente nel porre in essere le condotte per cui è stata accertata la sua responsabilità penale, con la conseguente impossibilità di applicare la causa di esclusione della punibilità, ex art. 131 bis cod. pen.. La doglianza che contesta la sussistenza della condizione ostativa della abitualità, ex art. 131 bis, comma 1, cod. pen. non si confronta con la definizione di abitualità per la quale «il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità», risultando la commissione di più reati della stessa indole adeguatamente motivata nel caso in esame, come pure parimenti non è stata esclusa, con motivazione congrua, la recidiva, stante l'accresciuta pericolosità sociale conseguente alla commissione delitto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M