CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 8966/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -ricorrente - contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato; -intimato - avverso la sentenza nr. 219/2021 della Corte d’Appello di Venezia depositata il 2/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/7/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia , in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso l'ordinanza, ex art. 702- ter c.p.c., del Tribunale di Venezia, che aveva respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento dello status di rifugiato ma accolto quella volta ad ottenere protezione umanitaria, ha rigettato la domanda di protezione internazionaleproposta dallo straniero. 2. La Corte distrettuale ha rilevato, per quanto di interesse in questa sede, che non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, non avendo lo straniero allegato alcun elemento idoneo a provare una grave violazione dei diritti fondamentali della persona. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a otto motivi, illustrati con memoria, il Ministero dell’Interno ha depositato nota costitutiva al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione degli artt. 24, 101 Cost., 6 Cedu , 702 quater cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr. 3 e 4 cpc; sostiene che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato in quanto il termine di trenta giorni per la proposizione dell’atto di appello non sarebbe stato rispettato tenendo della data di notifica dell’appello e non del suo deposito. 1.1.Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 101 , 1 comma,e 435 cpc 3 e 4 comma e 347 cpc per non avere la Corte onerato l’appellante della notifica alla controparte personalmente del ricorso in appello e del decreto presidenziale. 1.2. Con il terzo motivo il ricorrente oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 175 2 comma e 168 bis IV e V comma cpc; afferma che la mancata notificazione e/o comunicazione alla parte dell’ordinanza di anticipazione dell’udienza ha impedito l’instaurazione del contraddittorio con conseguente insanabile vizio di nullità della sentenza. 1.3. Con il quarto, quinto, sesto e settimo motivo si lamenta violazione dell’art 291 e 307 3 comma cpc, 136 e 137 cpc e 162 cpc; il ricorrente deduce ancora una volta la nullità della sentenza per la mancata rinnovazione della comunicazione di anticipazione dell’udienza. 1.4. Con l’ottavo motivo, dedotto in via subordinata, viene prospettato omesso esame circa un fattodecisivo con riferimento al buon livello di integrazione socio lavorativa raggiunto in Italia ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. 2. I motivi da due a sette, da esaminarsi prioritariamente e congiuntamente, vanno accolti per quanto di ragione. 2.1.La ricostruzione fornita nel ricorso degli eventi processuali che hanno interessato il giudizio di appello risulta confermata dagli atti di causa e può essere riassunta come segue: il Tribunale di Venezia ha pronunciato in data 17/6/2019 ordinanza con la quale è stato accolto la domanda dello straniero di riconoscimento della protezione umanitaria; il Ministero ha proposto appello con ricorso depositato in data 12/7/2019; il Presidente di Sezione della Corte di Appello di Venezia con decreto del 2/08/2019 ha fissato la Camera di Consiglio davanti al Collegio per la data del 17/1/2022, mandando alla parte istante per la notifica a controparte del ricorso e del decreto ed assegnando al resistente termine per costituirsi sino a 10 giorni prima del giudizio. 2.2. In data 28/11/2019 l’udienza è stata anticipata al 13/1/2020 senza che tuttavia il decreto fosse stato comunicato alla parte resistente; di ciò prendeva atto la Corte, che con due successive ordinanze del 30/3/2020 e del 16/7/2020 ordinava la comunicazione al difensore di [OSCURATO:PERSONA] delle date di fissazione delle udienze anticipate rispetto a quella fissata dall’originario decreto presidenziale. 2.3. I provvedimenti ordinatori di cui sopra, come risulta dall’attestazione della Cancelleria, non sono stati mai comunicati alla parte non costituita e per essa all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non trovando seguito l’ordine impartito dalle ordinanze collegiali. 2.4.L’impugnata sentenza è stata, quindi, deliberata nella Camera di Consiglio svoltasi all’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi prima della data d’udienza originariamente fissata per il 22/2/2022 senza che la controparte fosse stata avvisata della trattazione anticipata del procedimento. 2.5.La mancata comunicazione del provvedimento di anticipa zione dell’udienza ha impedito la costituzione del regolare contraddittorio con conseguente lesione del diritto di difesa (cfr. Cass.26361/2011). 2.6. Secondo la costante giurisprudenza di questo Collegio la documentata mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti dello spostamento d'ufficio dell'udienza già fissata ad un'udienza non immediatamente successiva determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo (Cass. Sez. 5758 2009, n. 5758;Cass. Sez. L, 22/08/2003, n. 12360; Cass. Sez. 3, 02/04/2009, n. 8002e Cass. 17847/2017) 2.7. Va , quindi , rilevata la nullità di detto provvedimento anticipatorio che non si riflette sulla editio actionis e la vocatio in ius, di cui all'anteriore ed indipendente ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza che risultano essere stat i validamente notificati, e travolge, invece, in caso di mancata costituzione del convenuto, gli atti processuali successivamente compiuti in violazione del contraddittorio con quest'ultima parte (in tema, cfr. Cass. n. 1402 del 1996). 3.Il primo e l’ottavo motivo restano assorbiti. 4. Conclusivamente vanno accolti i motivi del ricorso da due e sette, nei limiti di cui in motivazione, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Venezia per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie imotivi del ricorso da due a sette, nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbiti i restanti motivi , cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di le