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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 17769/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ex art. 641 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata in cui si osserva che il fatto che il Giannetta si fosse reso riconoscibile, non esclude nel concreto la volontà di contrarre un'obbligazione con l'intento di lasciarla inadempiuta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che nulla è dovuto per le spese della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] per l'assenza di un suo contributo utile alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834) P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ex art. 641 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata in cui si osserva che il fatto che il Giannetta si fosse reso riconoscibile, non esclude nel concreto la volontà di contrarre un'obbligazione con l'intento di lasciarla inadempiuta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che nulla è dovuto per le spese della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] per l'assenza di un suo contributo utile alla decisione (Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766; Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Rv. 278834) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 17769/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris