CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Felicetta MARINELLI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 23/09/2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art.110, 640 cod. pen.). 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali, oltre che vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità ed alla legittimazione del Baruffa a sporgere la querela. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali, oltre che vizio della motivazione, quanto alla ritenuta responsabilità del Guardo per il reato ascritto, oltre che in relazione alla affermata credibilità della persona offesa; il Guardo non ha tenuto alcun comportamento ingannevole, ha consegnato l'assegno, seppure non coperto con allegazione del proprio documento di identità; le dichiarazioni delle persone offese dimostrano la ricorrenza di un mero inadempimento civilistico. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e violazione di norme processuali quanto alla mancata disapplicazione della recidiva; l'unica sentenza per furto e ricettazione del 2006 non poteva essere ritenuta valido elemento di riferimento per ritenere la ricorrenza della recidiva. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, non consentiti e generici. 3.1. Il primo motivo di ricorso è generico, aspecifico (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01) ed omette di confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha esplicitamente chiarito le modalità di acquisto della vespa da parte del [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente al [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente decisione da parte di entrambi di metterla in vendita sul sito subito.it, con piena legittimazione del Baruffa a proporre querela in quanto effettivamente titolare del bene in questione, tanto che presentava querela insieme al [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito perché, con le proprie censure, il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01), a fronte di una persuasiva e logica ricostruzione della condotta truffalfina posta in essere, pienamente riscontrata dalle dichiarazioni delle persone offese e dalla documentazione acquisita, concentrandosi invece la difesa nella lettura parcellizzata (con riferimento alla consegna del documento di identità, dato di fatto irrilevante una volta raggiunto l'obiettivo di impossessamento e il conseguente profitto) di tale univoco insieme di elementi di prova. 3.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato;' ancora una volta il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, limitandosi a proporre una propria considerazione a fronte della specifica valutazione articolata dalla Corte in tema di accresciuta pericolosità del ricorrente, attesa la ripetuta attività predatoria nei confronti del patrimonio altrui. 3.4. Anche il quarto motivo di ricorso si presenta del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di confronto con la chiara e logica motivazione resa dalla Corte di appello sul punto (pag.8) in mancanza di qualsiasi irragionevolezza od illogicità (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav