CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 4836-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro A2A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' & PARTNERS, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 24/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che alla Corte di Cassazione di accogliere l'istanza di regolamento di competenza dichiarando la competenza territoriale del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, nella causa R.G. N. 7969/2021 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]; conseguenze di legge. Ric. 2022 n. 04836 sez. ML - ud. 14-12-2022 -2- RILEVATO che, con ordinanza del 20 gennaio 2022, il Tribunale di Palermo ha declinato la propria competenza territoriale a conoscere della domanda proposta con ricorso ex art. 1, comma 47, I. n. 92/2012 da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento da quest'ultima intimato al primo, dichiarando sussistere la competenza del tribunale di Milano; che la decisione del Tribunale discende dall'avere questo ritenuto: tempestivo il rilievo d'ufficio, operato alla prima udienza di "effettiva" trattazione della fase cautelare priva di preclusioni processuali; nuovo il rapporto di lavoro, sorto a seguito di passaggio del lavoratore, senza soluzione di continuità, da una società all'altra del gruppo A2A; concluso in Milano il contratto di lavoro; che avverso detta ordinanza propone istanza di regolamento di competenza [OSCURATO:PERSONA], domandando la cassazione della sentenza e la dichiarazione di competenza territoriale del Tribunale di Palermo sulla base di due motivi, ai quali ha resistito, con memoria la [OSCURATO:SOCIETA].; che la Procura Generale ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, con assorbimento del primo; che entrambe le parti hanno poi presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, deduce l'erroneità della pronunzia del Tribunale di Palermo e rileva che deve essere esclusa l'asserita novità del rapporto lavoro perché si era verificata solo la cessione dell'unico originario contratto da una società all'altra dello stesso gruppo di imprese; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto del rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale, non o potendo essere questa sollevata dal giudice a scioglimento della riserva presa all'udienza del 16 dicembre 2021, cui si era pervenuti a seguito del differimento d'ufficio al 16 novembre dell'udienza originariamente fissata al 9 novembre 2021 e dell'ulteriore rinvio, su richiesta delle parti per tentare la conciliazione, al 16 dicembre 2021 in cui si era proceduto alla trattazione scritta della causa; - è logicamente preliminare l'esame del secondo motivo, in relazione al quale è infondata l'eccezione di inammissibilità in quanto dall'ordinanza impugnata risulta l'esatta sequenza processuale alla cui stregua valutare la censurata tardività del rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale del giudice adito; il motivo merita accoglimento, ricorrendo nella specie la violazione dell'art. 428, primo comma, c.p.c., secondo il quale l'incompetenza territoriale può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.; - occorre ribadire i principi già enunciati da Cass. n. 30473 del 2019 secondo cui nel rito disciplinato dalla legge n. 92/2012 esistono le stesse esigenze di celerità e di certezza valevoli in generale per il rito ordinario (Cass. ord. 10516/2019), le quali inducono ad accelerare al massimo la risoluzione delle questioni di competenza, il cui rilievo quindi, anche d'ufficio, va operato in limine litis; il rito del lavoro è informato ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione e, pertanto, il rilievo della questione di competenza, da sottoporre alle parti, doveva avvenire nel corso dell'udienza di trattazione e non poteva essere ulteriormente differito; - è, quindi, tardivo il rilievo avvenuto solo a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2021, corrispondente all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.; il secondo motivo va, dunque, accolto, restando assorbito il primo e dichiarata, pertanto, la competenza territoriale del Tribunale di Palermo innanzi al quale vanno rimesse le parti anche per il regolamento delle spese del presente giudizio; P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Palermo innanzi al quale rimette le parti anche per il reg