CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15930/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GennaroMelchiorre;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.5531/2019 depositata il 24/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania rigettaval’appello della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito piùbrevemente anche solo ITALSOLAI), così confermando la sentenza diprimo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuenteavverso l’avviso di accertamento TARI per l’annualità 2015, notificataleNumero registro generale 4795/2020Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 15930/2026Data pubblicazione 24/05/2026dalla concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]2. Avverso siffatta pronuncia ricorre la ITALSOLAI, affidandosi a tremotivi.3. Resiste la [OSCURATO:SOCIETA] che ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente si duole sotto il profilo dell’art.360,primo comma n. 3 c.p.c. della violazione dell’art.132, primo comma, n.4c.p.c., sostenendo la nullità della sentenza per motivazione apparentenella parte in cui la CTR aveva affermato che “Contrariamente ai rilievi delcontribuente, l’avviso risulta adeguatamente motivato con riferimento aipresupposti dell’imposta.” in quanto tale motivazione si sostanzierebbe inun’enunciazione meramente apparente.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). Le Sezioni Unite della Corte hannochiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéNumero registro generale 4795/2020Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 15930/2026Data pubblicazione 24/05/2026affetta da error in procedendo, allorquando, benché graficamenteesistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.:Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. I medesimi concettigiuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U.09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p.3.5.]). Ancor più di recente, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476 (che cita,in motivazione, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. U.18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018, n. 33679) ha avutomodo di ribadire che «nel giudizio di legittimità è denunciabile solol’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia siesaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale egrafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione» (Cass 19591/2022).1.3. Nel caso, di specie, la motivazione, sebbene sintetica, si pone al disopra del c.d. minimo costituzionale perché consente di cogliere in modoinequivoco l’iter logico giuridico della decisione, senza lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie congetture, per averchiaramente esposto, da un lato, che l’avviso fosse adeguatamentemotivato in relazione ai parametri dell’imposta, ossia alla TARI del 2015;Numero registro generale 4795/2020Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 15930/2026Data pubblicazione 24/05/2026dall’altro, che l’accertamento da parte dell’Ufficio si fosse basato suglielementi disponibili, con rilievo privilegiato della documentazione inviatadal contribuente nel 1993 e che fossero insussistenti eventuali aree nontassabili, per difetto di prova da parte della contribuente, anche inconsiderazione del fatto che la contribuente non avesse consentito accessoai tecnici incaricati dall’Ufficio per rilevarle.2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole, in relazione all’art.360, primo comma n. 3 c.p.c. della violazione dell’art.7 comma 1 legge212/2000, assumendo che la CTR aveva errano nel ritenere che l’avviso diaccertamento fosse adeguatamente motivato rispetto ai presuppostidell’imposta, ossia la TARI 2015.2.1. Il motivo è infondato.2.2. In continuità con quanto già affermato da questa Corte in merito aglioneri motivazionali di ogni atto impositivo va innanzitutto ribadito chel'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone ilcontribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesaimpositiva, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi", medianteuna fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazionetributaria (Cass. n. 30039 del 2018).2.3. Tale condivisibile principio di portata generale è fondato sullanecessità che in ogni avviso di accertamento e di rettifica siano presentigli elementi identificativi della pretesa tributaria, dovendosi escludere ogniformalismo nell'indicazione delle norme di diritto violate, quandochiaramente evincibili, o di tutti gli elementi di prova, eventualmenteintegrabili in sede di giudizio. In sintesi, l'obbligo di motivazione puòritenersi assolto ove dalla motivazione dell'avviso emerga una fedele echiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazionetributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa ingiudizio del contribuente. Tale predicazione dell'obbligo motivazionalesoddisfa la declinazione di legittimità di cui all'art. 7 legge n. 212 del 2000Numero registro generale 4795/2020Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 15930/2026Data pubblicazione 24/05/2026(Statuto del contribuente), che a sua volta richiama l'art. 3 legge n. 241del 1990, secondo cui all'Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicarenei suoi atti "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hannodeterminato la decisione dell'amministrazione" (Cass. 26691/2025).2.4. Inoltre, con specifico riferimento alla TARSU, ma anche alla TARI, laverifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento -sinanche in rettifica - va ora condotta in base alla disciplina dettata, perl'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1,comma 162, della legge n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica vengaeffettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o dellatariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'attodella maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoriaritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali(quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a renderecomprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità diindicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare lasuperficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fasecontenziosa (Cass. 20620/2019, richiamata da più recente Cass.29259/2025; 26691/2025, cit.; 15793/2025; in tema di TIA, Cass.16096/2024).2.5. In tali pronunce, questa Corte - dopo aver ricordato che la generaleportata precettiva dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo deveessere interpretata (in ragione della cd. polisistematicità del sistematributario) in termini di modularità, termini, questi, correlati alle specifichediscipline di ciascun tributo, alla funzione assolta da ciascun attoimpositivo e, conclusivamente, alla maggiore o minore articolazione dellamedesima fattispecie costitutiva del potere (v., ex plurimis, Cass., 17maggio 2017, n. 12251; Cass., 16 marzo 2015, n. 5190; Cass., 28novembre 2014, n. 25329; Cass., 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., 3agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno 2009, n. 13335; Cass., 7 maggioNumero registro generale 4795/2020Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 15930/2026Data pubblicazione 24/05/20262008, n. 11082; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27758). Cass., 19 novembre2019, n. 29988 ha, per l'appunto, condivisibilmente rimarcato, per unverso, che "l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dallamotivazione dell'avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti glielementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire unaadeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente" e, dall'altro,che la fattispecie della rettifica della superficie sottoposta a tassazioneTARSU è connotata dalla "semplicità del procedimento logico che in questicasi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontareviene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base dellacategoria, per la superficie tassata".2.6. Orbene, nella fattispecie in esame l’avviso di accertamento (il cuicontenuto è debitamente trascritto nel ricorso per cassazione) espone ogniutile indicazione per comprendere i presupposti di fatto e di dirittodell'imposizione (vale a dire, l'indirizzo, le superfici, le tariffe, l’impostaper ciascun cespite e l’importo dovuto), con la specifica motivazione diinfedele presentazione di denuncia TARI. Questo perché il profilo cheinvolge la motivazione dell'atto impositivo - e, dunque, un requisito divalidità dell'atto - va tenuto distinto da quello che attiene al riscontroprobatorio dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva (causapetendi dell'atto), essendosi- in più occasioni - rimarcato che l'obbligo dimotivazione dell'avviso di accertamento deve ritenersi adempiutomediante l'enunciazione del criterio sulla cui base la pretesa impositivaviene esercitata, con le specificazioni necessarie per consentire alcontribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delleragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa,nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenzadei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuenteha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimocriterio o di altri parametri (v., ex plurimis, Cass. 29259/2025, cit;Numero registro generale 4795/2020Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 15930/2026Data pubblicazione 24/05/202614257/2025; 16096/2024; 23386/2021; 2555/2019; 1694/2018;26431/2017; 16620/2017; 25709/2016; 12658/2016; 22841/2010;14094/2010; 21571/2004).3. Con il terzo motivo, infine, la società ricorrente lamenta ex art. 360,primo comma , n. 4 c.p.c. la violazione dell’art.116 c.p.c. sostenendo chela sentenza impugnata era da ritenere illegittima per aver la CTR travisatoil contenuto della denuncia della contribuente là dove aveva affermato cheai fini della determinazione della superficie da tassare la [OSCURATO:SOCIETA] ha3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (vediCass.SS.UU.5792/2024) il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria alfatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione perrevocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiestidall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito unpunto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se iltravisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da unadelle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c.,a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.3.3. Sicchè qualora il preteso travisamento riguardi un fatto sostanziale,esso va fatto valere nei ristretti limiti di cui al n.5 del 1° commadell’art.360 c.p.c. che, così come da ultimo riformulato, introducenell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia) (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053). Ne consegue che, nelNumero registro generale 4795/2020Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 15930/2026Data pubblicazione 24/05/2026rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il«fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» talefatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua«decisività (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049).3.4. Ciò perché secondo il consolidato orientamento di questa Corte(Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018,n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679) l'omesso o ildifettoso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omessoesame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e, pertanto, neppure ilcattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi dellapredetta norma.3.5. Nel caso di specie, l’inammissibilità del motivo, oltre che per l’errataprospettazione del vizio di travisamento quale error in procedendo nellavalutazione delle prove rispetto al disposto dell’art.116 c.p.c., risultaevidente sol che si consideri che il fatto storico, ossia l’estensione dellasuperficie tassabile, rispetto alla quale la ricorrente lamenta iltravisamento della dichiarazione del contribuente, è stato comunque presoin considerazione dal giudice di merito che ha ritenuto che l’accertamentodell’estensione di tali superfici da parte dell’Ufficio fosse stato fatto “sullabase degli elementi disponibili, tra cui” -quindi, senza esaurirli- quellidesumibili dalla documentazione inviata dal contribuente nel 1993 ai finidella denuncia per l’applicazione della Tarsu, essendo estraneo al vizio inquestione il lamentato cattivo esercizio del potere di apprezzamento delleprove non legali, fermo restando che la ricorrente, non si è fatta carico dispiegare perché il preteso travisamento del contenuto della sola denunciaNumero registro generale 4795/2020Numero sezionale 2257/2026Numero di raccolta generale 15930/2026Data pubblicazione 24/05/2026del 1993, avesse il carattere della decisività, ossia avrebbe, di per sé,determinato un esito diverso della lite.3.6. In definitiva, il ricorso va rigettato.4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali, CPA e IVA, come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 11/3/2026Il Presidente