CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13828/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 5.12.2022 il Tribunale di Palermo, Sez. Riesame, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip di Palermo del 7 novembre 2022 che aveva applicato al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3, 80, comma 1, lett. b) d.p.r. 309 del 1990, art. 416 bis cod.pen., ha escluso limitatamente alla posizione dell'indagato le circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. ed all'art. 80 comma 1, lett. b) d.p.r. 309 del 1990 contestate al capo i) dell'incolpazione provvisoria, confermando per il resto l'ordinanza impugnata. 2. Avverso detta ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo deduce la nullità dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc. in relazione all'art. 297 comma 3, cod.proc.pen. e omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Assume che l'ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta della difesa di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in forza del meccanismo della retrodatazione di cui all'art. 297 comma 3 cod.proc.pen con una motivazione manifestamente illogica. Ed invero al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] impugnata con la richiesta di riesame, l'odierno indagato risultava già essere stato attinto da altra ordinanza cautelare per gli stessi fatti e fatti connessi ad essi emessa in data 23.9.2020 in seguito ad un arresto avvenuto in data 21.9.2020. I fatti contestati nella seconda ordinanza al Marsalone ed agli altri indagati sono relativi ad episodi di cessione di sostanze stupefacenti tutti risalenti ad epoca precedente all'emissione della prima ordinanza. Inoltre al momento dell'emissione della seconda ordinanza i termini di fase erano già scaduti essendo stato. il Marsalone dapprima detenuto in carcere in esecuzione della misura cautelare applicata con la prima ordinanza di custodia cautelare poi sostituita con quella degli arresti domiciliari. Rileva l'illogicità della motivazione del rigetto da parte del Tribunale del riesame fondato sulla indeducibilità dell'eccezione della retrodatazione nella fase cautelare, della insussistenza della connessione qualificata ed il difetto della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento.Con il secondo motivo deduce la nullità dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.) in relazione all'art. 274 cod.proc.pen. Con riferimento alla insussistenza delle esigenze cautelari ; mancanza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Assume che l'ordinanza risulta contraddittoria laddove individua il pericolo di reiterazione dei reati quale logica conseguenza della stretta vicinanza del Marsalone agli ambienti mafiosi mentre in altro passaggio della motivazione viene esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. di talché il giudizio di pericolosità del Marsalone si sarebbe dovuto affievolire. Inoltre non può ritenersi l'attualità delle esigenze cautelari trattandosi di fatti risalenti a due anni prima dell'emissione della misura cautelare. Con il terzo motivo deduce la nullità dell'ordinanza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 275 e 275 bis cod.proc.pen.). Con riferimento all'inadeguatezza della misura scelta ed alla mancata concessione degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen). Rileva l'illegittimità dell'ordinanza impugnata laddove ritiene che la misura degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico non vale a neutralizzare il rischio di reiterazione del reato posto che il presidio del controllo elettronico non impedisce la violazione. [OSCURATO:PERSONA] L Il primo motivo é infondato. Va premesso che nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art.310 cod. proc. pen.) (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Rv. 277351).Quanto al requisito della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, va altresì rilevato che in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del riesame che aveva ritenuto irrilevante, ai fini della pregressa conoscibilità degli elementi, l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. e l'autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni telefoniche)(Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Rv. 279291). Posti tali principi, nel caso de quo la difesa ha assunto la sussistenza di due ordinanze concatenate ma non ha neanche allegato quando sarebbe scaduto il termine di fase della misura, né ha fornito la prova che i fatti oggetto del presente procedimento fossero già desumibili dagli atti all'epoca dell'applicazione della prima misura cautelare tenuto conto altresì che l'informativa finale in ordine ai fatti per cui é intervenuto il secondo titolo custodiale é stata depositata circa un anno dopo l'applicazione della prima ordinanza quando evidentemente non sussistevano gli elementi per poter ipotizzare la sussistenza del sodalizio contestato nell'odierna ordinanza. 2. Il secondo motivo é del pari infondato. Ed invero in relazione al titolo di reato per cui si procede opera la doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen. Giova rimarcare che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità).(Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766). Nella specie l'ordinanza impugnata dopo aver richiamato la doppia presunzione derivante dal titolo di reato per cui si procede ha altresì motivato in ordine alla concretezza ed all'attualità del pericolo di reiterazione di fatti analoghi a quelli in addebito. 3. Il terzo motivo é assorbito. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per