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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 06300/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20825/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica -intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 970/2024 depositata il 12/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Presidente di SezioneFrancesco [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 20825/2024 Cron.

Rep.

C.C. 10/2/2026 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alla specializzazione in psichiatria da ciascuno di loro conseguita in data 25 luglio 1983, ovvero che la parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle note direttive europee in tema di medici specializzandi.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 febbraio 2024, ha rigettato il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che, pur avendo gli appellanti proposto tre motivi di gravame, la causa poteva essere decisa facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, rappresentata nella specie dal sicuro decorso del termine di prescrizione, con assorbimento delle ulteriori questioni.

Richiamando l’orientamento di questa Corte di cui alla sentenza n. 10813 del 2011, la Corte capitolina ha stabilito che correttamente il Tribunale aveva dichiarato la prescrizione del diritto, posto che la causa era stata introdotta in primo grado nell’anno 2015 e che i medici non avevano compiuto alcun atto di interruzione della prescrizione entro il 27 ottobre 2009.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori suindicati con unico atto affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto comunitario sulla adeguata remunerazione dei medici specializzandi, in relazione delle direttive n. 82/76/CEE e n. 93/16/CEE.

I ricorrenti sostengono che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell’Unione europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi.

Osservano che essi avrebbero subito un pregiudizio economico pari alla differenza tra il trattamento che essi avrebbero percepito in applicazione dei D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 e quello che, pur frequentando corsi di specializzazione, non hanno goduto fino all’anno accademico 2005-2006; aggiungono che, in base all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari delle relative borse di studio spetterebbero sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., omessa e carente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione, falsa applicazione del d.lgs. n. 368 del 1999.

Secondo i ricorrenti, il diritto all’adeguato compenso previsto dalle direttive suindicate avrebbe trovato attuazione solo con il d.P.C.m. del 2007 e, di conseguenza, la borsa di studio riconosciuta dal d.lgs. 257 del 1991 risulterebbe inadeguata a realizzare gli scopi della direttiva, atteso che con il d.P.C.m. del 2007 è stato previsto diverso e miglior compenso.

La Corte d’appello avrebbe poi errato laddove ha ritenuto che la temporanea esclusione dell’operatività delle norme di cui agli artt. da 37 a 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 non costituisca inadempimento dello Stato alla direttiva de qua.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., omessa e carente motivazione circa un fatto decisivo e violazione dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., in materia di regolamento delle spese di lite.

Si osserva che la motivazione mancherebbe in ordine alla condanna alle spese disposta dalla Corte d’appello.

4. La Corte osserva che il ricorso è inammissibile per le seguenti concorrenti ragioni.

4.1. La prima ragione è quella della sua tardività.

La sentenza impugnata, infatti, è stata depositata il 12 febbraio 2024, per cui, sommando al termine di sei mesi di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. la sospensione feriale dei termini per la durata di 31 giorni, la data ultima di proponibilità del ricorso era quella del 13 settembre 2024.

Ne consegue che, essendo stato notificato il ricorso in data 30 settembre 2024, lo stesso è inesorabilmente tardivo.

4.2. La seconda ragione di inammissibilità consiste nell’evidente incomprensione, da parte dei ricorrenti, dell’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata la quale, come si è detto, ha affermato che nessun atto di interruzione della prescrizione era stato compiuto entro il 27 ottobre 2009, essendo stato il giudizio introdotto con citazione del 2015, per cui il diritto dei medici appellanti era prescritto.

A fronte di tale motivazione i ricorrenti, lungi dal confutarla e immaginando che la Corte d’appello abbia esaminato il merito della domanda, pretenderebbero di ottenere il riconoscimento del loro diritto al trattamento migliore di cui al d.lgs. n. 368 del 1999, non considerando che nessuna remunerazione spettava ai ricorrenti, dato il maturarsi della prescrizione.

4.3. La sentenza impugnata, del resto, ha correttamente richiamato la granitica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250).

Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.

Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi.

I ricorrenti, d’altra parte, non hanno neppure prospettato di aver compiuto un atto di interruzione della prescrizione nel decennio che va dal 27 ottobre 1999 al 27 ottobre 2009, per cui correttamente la Corte di merito ha concluso che il diritto fatto valere in giudizio fosse da considerare prescritto.

5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensive da parte degli intimati.

Sussistono tuttavia i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiarainammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20825/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica -intimata- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 970/2024 depositata il 12/02/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Presidente di SezioneFrancesco [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 20825/2024 Cron. Rep. C.C. 10/2/2026 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alla specializzazione in psichiatria da ciascuno di loro conseguita in data 25 luglio 1983, ovvero che la parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle note direttive europee in tema di medici specializzandi. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 febbraio 2024, ha rigettato il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che, pur avendo gli appellanti proposto tre motivi di gravame, la causa poteva essere decisa facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, rappresentata nella specie dal sicuro decorso del termine di prescrizione, con assorbimento delle ulteriori questioni. Richiamando l’orientamento di questa Corte di cui alla sentenza n. 10813 del 2011, la Corte capitolina ha stabilito che correttamente il Tribunale aveva dichiarato la prescrizione del diritto, posto che la causa era stata introdotta in primo grado nell’anno 2015 e che i medici non avevano compiuto alcun atto di interruzione della prescrizione entro il 27 ottobre 2009. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori suindicati con unico atto affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di norme di diritto comunitario sulla adeguata remunerazione dei medici specializzandi, in relazione delle direttive n. 82/76/CEE e n. 93/16/CEE. I ricorrenti sostengono che soltanto con l’integrale attuazione del d.lgs. n. 368 del 1999 sarebbe stato pienamente recepito il contenuto delle direttive dell’Unione europea circa l’equa remunerazione dei medici specializzandi. Osservano che essi avrebbero subito un pregiudizio economico pari alla differenza tra il trattamento che essi avrebbero percepito in applicazione dei D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007 e quello che, pur frequentando corsi di specializzazione, non hanno goduto fino all’anno accademico 2005-2006; aggiungono che, in base all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, ai titolari delle relative borse di studio spetterebbero sia l’indicizzazione annuale in base al tasso programmato di inflazione che la rideterminazione triennale in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., omessa e carente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione, falsa applicazione del d.lgs. n. 368 del 1999. Secondo i ricorrenti, il diritto all’adeguato compenso previsto dalle direttive suindicate avrebbe trovato attuazione solo con il d.P.C.m. del 2007 e, di conseguenza, la borsa di studio riconosciuta dal d.lgs. 257 del 1991 risulterebbe inadeguata a realizzare gli scopi della direttiva, atteso che con il d.P.C.m. del 2007 è stato previsto diverso e miglior compenso. La Corte d’appello avrebbe poi errato laddove ha ritenuto che la temporanea esclusione dell’operatività delle norme di cui agli artt. da 37 a 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 non costituisca inadempimento dello Stato alla direttiva de qua. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., omessa e carente motivazione circa un fatto decisivo e violazione dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., in materia di regolamento delle spese di lite. Si osserva che la motivazione mancherebbe in ordine alla condanna alle spese disposta dalla Corte d’appello. 4. La Corte osserva che il ricorso è inammissibile per le seguenti concorrenti ragioni. 4.1. La prima ragione è quella della sua tardività. La sentenza impugnata, infatti, è stata depositata il 12 febbraio 2024, per cui, sommando al termine di sei mesi di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. la sospensione feriale dei termini per la durata di 31 giorni, la data ultima di proponibilità del ricorso era quella del 13 settembre 2024. Ne consegue che, essendo stato notificato il ricorso in data 30 settembre 2024, lo stesso è inesorabilmente tardivo. 4.2. La seconda ragione di inammissibilità consiste nell’evidente incomprensione, da parte dei ricorrenti, dell’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata la quale, come si è detto, ha affermato che nessun atto di interruzione della prescrizione era stato compiuto entro il 27 ottobre 2009, essendo stato il giudizio introdotto con citazione del 2015, per cui il diritto dei medici appellanti era prescritto. A fronte di tale motivazione i ricorrenti, lungi dal confutarla e immaginando che la Corte d’appello abbia esaminato il merito della domanda, pretenderebbero di ottenere il riconoscimento del loro diritto al trattamento migliore di cui al d.lgs. n. 368 del 1999, non considerando che nessuna remunerazione spettava ai ricorrenti, dato il maturarsi della prescrizione. 4.3. La sentenza impugnata, del resto, ha correttamente richiamato la granitica giurisprudenza di questa Corte secondo cui, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250). Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi. I ricorrenti, d’altra parte, non hanno neppure prospettato di aver compiuto un atto di interruzione della prescrizione nel decennio che va dal 27 ottobre 1999 al 27 ottobre 2009, per cui correttamente la Corte di merito ha concluso che il diritto fatto valere in giudizio fosse da considerare prescritto. 5. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensive da parte degli intimati. Sussistono tuttavia i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo d
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