CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30074/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 20/01/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna, in data 17/10/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628, primo comma, 582, 585 e 576 cod. pen. Ritenuto che l'unica doglianza, con cui si contesta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., è del tutto generica. Considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata - sulla ritenuta responsabilità per il delitto contestato (si vedano, in particolare, pag. 1 e 2) - ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis