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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08339/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria in data 17 novembre 2011, con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],ha proposto tre motivi aggiunti, nonché la memoria di replica in data 26 novembre 2025; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi aggiuntivi e di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 febbraio 2025, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione del Tribunale di Arezzo, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione contestati ai capi Ba) e Bb) dell’imputazione, per aver distratto beni della [OSCURATO:PERSONA] srl, società in amministrazione straordinaria dichiarata insolvente dal Tribunale di Arezzo nel 2013, operando finanziamenti in favore della [OSCURATO:SOCIETA] per euro 1.287.280,41 e della [OSCURATO:PERSONA] srl, per euro 13.112.000, entrambe società del [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e 111, comma 3 Cost., e art. 6 par. 3 CEDU, per indeterminatezza del capo di imputazione Ba) e Bb).La sentenza di primo grado aveva assolto il ricorrente da tale reato perché il fatto non sussiste sul rilievo che né il capo di imputazione, né l’istruttoria dibattimentale avevano precisato da quali società del gruppo sarebbero state prelevate le somme in ipotesi oggetto di distrazione, né se dettesocietà erano poi fallite.

La Corte territoriale, a seguito di appello del Pubblico ministero era andata in contrario avviso.

Tuttavia, difettando le suddette indicazioni, nonché la specificazione della data delle condotte distrattive, il capo di imputazione sarebbe nullo in quanto non consentirebbe all’imputato di approntare la sua difesa.

Tale nullità sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale, pur pervenendo al ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, avrebbe effettuato una nuova valutazione delle prove dichiarative senza rinnovare l’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen.

L’affermazione di responsabilità sarebbe fondata sulla premessa che, dalle testimonianze assunte nel dibattimento di primo grado, sebbene concernenti il reato di cui al cap Aa), che riguardava altra società, risultava che il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto di tutte le società del gruppo, sicché egli doveva ritenersi responsabile anche delle condotte distrattive poste in essere dopo la cessazione dalla carica di amministratore.

Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe considerato la prova documentale offerta dalla difesa, dalla quale emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] effettuava finanziamenti alle società del gruppo che si trovavano in difficoltà secondo la logica dei vantaggi compensativi. [OSCURATO:PERSONA] deteneva le partecipazioni della maggior parte delle società del gruppo ed era iscritta all’Ufficio italiano Cambi come intermediaria operante nel settore finanziario.

I finanziamenti effettuati nel 2008 in favore della [OSCURATO:SOCIETA] erano giustificati dalle ingenti perdite da questa subite e legate a vicende giudiziarie che avevano coinvolto il [OSCURATO:PERSONA]; l’intervento finanziario aveva avuto conseguenze positive per la società.

Analoghe ragioni avevano indotto la [OSCURATO:PERSONA] a effettuare finanziamenti anche in favore della [OSCURATO:PERSONA].

In ogni caso tali finanziamenti non avevano intaccato le ingentissime risorse di cui disponeva la capo gruppo negli anni di gestione del [OSCURATO:PERSONA].

Le svalutazioni e le rinunce dei crediti erano state effettuate in epoca successiva alla cessazione dell’imputatoda ogni incarico nella società capo gruppo; pertanto, operando una valutazione ex ante, la condotta del ricorrente non aveva generato nessun percolo concreto.

2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale avrebbe determinato la pena in misura superiore al minimo edittale senza che ne ricorressero i presupposti; inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria, non avendo tenuto conto che si trattava di condotte realizzate in breve arco temporale e che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da tutti gli altri capi di imputazione.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte,con le quali ha dedotto l’inammissibilità del primo motivo di ricorso atteso che l’eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione sarebbe stata proposta tardivamente, trattandosi di nullità relativa che deve essere rilevata entro il termine previsto dall'articolo 491 comma1, cod. proc. pen.

Anche il secondo motivo sarebbe inammissibile in quanto il ribaltamento della sentenza di assoluzione di primo grado non richiedeva la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, atteso che la Corte territoriale non aveva operato una diversa valutazione della prova dichiarativa, la quale non era stata considerata dal giudice di primo grado.

Anche il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio sarebbe inammissibile, posto che l’entità della pena, inferiore al medio edittale, non richiedeva alcuna specifica motivazione. 4 Con memoria in data 17 novembre 2011, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi aggiunti.

4.1. Il primo motivo aggiunto denuncia vizio di motivazione in ordine al principio di offensività della condotta con conseguente insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Non solo il capo di imputazione non avrebbe indicato il danno cagionato e il soggetto che lo avrebbe subito, ma difetterebbe l’offensività della condotta ascritta alla [OSCURATO:PERSONA], poiché essa rivestiva il ruolo di mero intermediario di somme non proprie ma provenienti da altre società del gruppo, sicché non avrebbepotuto arrecare pregiudizio ai propri creditori.

Mancherebbe altresì la prova dell’offensività della condotta, sotto il profilo della idoneità dell’atto a causare un reale pericolo di depauperamento per la società ed un tangibile danno ai creditori della massa, sicché non sarebbe configurabile il fatto tipico della bancarotta patrimoniale.

4.2. Il secondo motivo aggiunto denuncia violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe fondato le proprie valutazioni unicamente sulla relazione del consulente della difesa, travisando tuttavia i dati dalla stessa emergenti, e omettendo la valutazione del materiale probatorio prodotto dalla difesa.

4.3. Il terzo motivo ribadisce il denunciato vizio di motivazioni in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

5. In data 26 novembre 2025, il ricorrente ha depositato una memoria nella quale replica alle conclusioni del Procuratore generale.

Evidenzia, inoltre, un ulteriore profilo di nullità della sentenza impugnata, rilevabile d’ufficio e suscettibile di essere fatto valere in ogni stato e grado del procedimento, concernente l’insussistenza della condizione obiettiva di punibilità costituitadal fallimento della società. [OSCURATO:PERSONA], cui sono state attribuite le condotte distrattive, non sarebbe mai stata dichiarata fallita ma sarebbe stata ammessa solo alla procedura di amministrazione straordinaria, con sentenza del Tribunale di Arezzo del 2013.

Tale procedura sarebbe alternativa al fallimento, non determinerebbe alcuno spossessamento, avrebbe finalità conservative dell’attività di impresa e non integrerebbe la condizione richiesta per la sussistenza della bancarotta fraudolenta.

Di conseguenza, mancherebbe il presupposto indefettibile del reato sicché il fatto sarebbe insussistente nella sua tipicità.

6. In udienza, il difensore dell’imputato ha dichiarato di rinunciare alla questione proposta con la suddetta memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato innanzitutto il secondo motivo, concernente la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

Esso è fondato, con assorbimento delle restanti censure.

2.1. L’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e successivamente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022,prevede che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen.

La necessità di procedere alla rinnovazione dell’esame delle fonti di prova dichiarative rinviene il suo fondamento nel rispetto dei principi della Carta EDU, nonché nell’esigenza di escludere che il dubbio in ordine alla colpevolezza dell’imputato possa ritenersi superato senza che il giudice d’appello abbia provveduto a riassumere la prova, in attuazione dei canoni di oralità ed immediatezza.

Secondo quanto affermato dalle Sezioni unite, il canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” pretende che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello avvenga nel rispetto dei principi di oralità della prova e dell’immediatezza della sua formazione davanti al giudice, in modo da consentirgli di apprezzare direttamente gli apporti dichiarativi che si sono rivelati decisivi per la decisione di proscioglimento in primo grado e sui quali, invece, cadono i dubbi del giudice d’appello (Sez.

U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).

Nel delineare l’ambito dell’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, le Sezioni unite hanno precisato che deve trattarsi di prova decisiva, in quanto posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione, nonché di prova oggetto di una diversa valutazione da parte del giudice di appello (Sez.

U., n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).

Tale differente valutazione, attesa l’ampiezza della formula normativa, non può essere circoscritta ai profili attinenti alla attendibilità del dichiarante, ma si estende a tutti i casi che implicano una “diversa interpretazione” delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un “fatto” non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l’interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull’approccio valutativo del giudice, anch’esso pertanto mediato (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 –01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, O., Rv. 276987).

Per tale ragione, la rinnovazione istruttoria non può essere parziale e limitata ad una selezione delle fonti dichiarative e neppure ad una scelta delle circostanze sulle quali esse debbano essere riassunte, tanto più se arbitrariamente delimitata a quelle funzionali ad un giudizio di condanna.

La valutazione della prova dichiarativa è, infatti, il risultato di un’operazione di comparazione tra i contenuti della singola fonte e quelli delle altre fonti, nonché degli altri apporti istruttori (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283678, in motivazione).

Restano fuori dall’obbligo di rinnovazione le ipotesi in cui non si discuta il contenuto probatorio della fonte dichiarativa, ma la sua qualificazione giuridica (Sez.

U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta; Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562 – 01, secondo la quale non sussiste l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto, come nel caso in cui il giudice abbia ritenuto di non poter assumere come prova dell'affermazione di responsabilità dell'imputato il riconoscimento effettuato -con assoluta certezza -dalla persona offesa, pur senza disconoscerne l'attendibilità).

Si è altresì precisato che costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell'esito della condanna (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 -01).

2.2. Nel caso in esame, l’affermazione di responsabilità del ricorrente,operata dalla sentenza impugnata in riforma della decisione assolutoria di primo grado, muove dal presupposto –per stessa affermazione della Corte d’appello contestato dall’imputato – che egli fosse l’amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché delle altre società del gruppo e che tutta l’attività gestoria fosse al medesimo riconducibile.

A fondamento di tale conclusione la sentenza impugnata ha richiamato le dichiarazionitestimoniali assunte nel dibattimento di primo grado, interpretandole come dimostrative della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era sempre stato il gestore effettivo di tutte le società del gruppo.

Da tale ruolo ha tratto poi la conseguenza per cui la decisione in ordine alle condotte distrattive contestate ai capi Ba) e Bb) dell’imputazione fossero al medesimo riconducibili.

Risulta pertanto chiaro che il ribaltamento del giudizio assolutorio operato dalla sentenza impugnata rinviene il fondamento proprio nella valutazione delle dichiarazioni testimonialidalla stessa effettuata disattendendo l’obbligo imposto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che procederà a nuovo giudizio, previa rinnovazione della istruzione dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative ritenute rilevanti ai fini del decidere.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria in data 17 novembre 2011, con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA],ha proposto tre motivi aggiunti, nonché la memoria di replica in data 26 novembre 2025; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi aggiuntivi e di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 febbraio 2025, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione del Tribunale di Arezzo, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione contestati ai capi Ba) e Bb) dell’imputazione, per aver distratto beni della [OSCURATO:PERSONA] srl, società in amministrazione straordinaria dichiarata insolvente dal Tribunale di Arezzo nel 2013, operando finanziamenti in favore della [OSCURATO:SOCIETA] per euro 1.287.280,41 e della [OSCURATO:PERSONA] srl, per euro 13.112.000, entrambe società del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. e 111, comma 3 Cost., e art. 6 par. 3 CEDU, per indeterminatezza del capo di imputazione Ba) e Bb).La sentenza di primo grado aveva assolto il ricorrente da tale reato perché il fatto non sussiste sul rilievo che né il capo di imputazione, né l’istruttoria dibattimentale avevano precisato da quali società del gruppo sarebbero state prelevate le somme in ipotesi oggetto di distrazione, né se dettesocietà erano poi fallite. La Corte territoriale, a seguito di appello del Pubblico ministero era andata in contrario avviso. Tuttavia, difettando le suddette indicazioni, nonché la specificazione della data delle condotte distrattive, il capo di imputazione sarebbe nullo in quanto non consentirebbe all’imputato di approntare la sua difesa. Tale nullità sarebbe rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale, pur pervenendo al ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, avrebbe effettuato una nuova valutazione delle prove dichiarative senza rinnovare l’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen. L’affermazione di responsabilità sarebbe fondata sulla premessa che, dalle testimonianze assunte nel dibattimento di primo grado, sebbene concernenti il reato di cui al cap Aa), che riguardava altra società, risultava che il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di fatto di tutte le società del gruppo, sicché egli doveva ritenersi responsabile anche delle condotte distrattive poste in essere dopo la cessazione dalla carica di amministratore. Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe considerato la prova documentale offerta dalla difesa, dalla quale emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] effettuava finanziamenti alle società del gruppo che si trovavano in difficoltà secondo la logica dei vantaggi compensativi. [OSCURATO:PERSONA] deteneva le partecipazioni della maggior parte delle società del gruppo ed era iscritta all’Ufficio italiano Cambi come intermediaria operante nel settore finanziario. I finanziamenti effettuati nel 2008 in favore della [OSCURATO:SOCIETA] erano giustificati dalle ingenti perdite da questa subite e legate a vicende giudiziarie che avevano coinvolto il [OSCURATO:PERSONA]; l’intervento finanziario aveva avuto conseguenze positive per la società. Analoghe ragioni avevano indotto la [OSCURATO:PERSONA] a effettuare finanziamenti anche in favore della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso tali finanziamenti non avevano intaccato le ingentissime risorse di cui disponeva la capo gruppo negli anni di gestione del [OSCURATO:PERSONA]. Le svalutazioni e le rinunce dei crediti erano state effettuate in epoca successiva alla cessazione dell’imputatoda ogni incarico nella società capo gruppo; pertanto, operando una valutazione ex ante, la condotta del ricorrente non aveva generato nessun percolo concreto. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale avrebbe determinato la pena in misura superiore al minimo edittale senza che ne ricorressero i presupposti; inoltre, la motivazione sarebbe contraddittoria, non avendo tenuto conto che si trattava di condotte realizzate in breve arco temporale e che il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da tutti gli altri capi di imputazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte,con le quali ha dedotto l’inammissibilità del primo motivo di ricorso atteso che l’eccezione di indeterminatezza del capo di imputazione sarebbe stata proposta tardivamente, trattandosi di nullità relativa che deve essere rilevata entro il termine previsto dall'articolo 491 comma1, cod. proc. pen. Anche il secondo motivo sarebbe inammissibile in quanto il ribaltamento della sentenza di assoluzione di primo grado non richiedeva la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, atteso che la Corte territoriale non aveva operato una diversa valutazione della prova dichiarativa, la quale non era stata considerata dal giudice di primo grado. Anche il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio sarebbe inammissibile, posto che l’entità della pena, inferiore al medio edittale, non richiedeva alcuna specifica motivazione. 4 Con memoria in data 17 novembre 2011, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi aggiunti. 4.1. Il primo motivo aggiunto denuncia vizio di motivazione in ordine al principio di offensività della condotta con conseguente insussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Non solo il capo di imputazione non avrebbe indicato il danno cagionato e il soggetto che lo avrebbe subito, ma difetterebbe l’offensività della condotta ascritta alla [OSCURATO:PERSONA], poiché essa rivestiva il ruolo di mero intermediario di somme non proprie ma provenienti da altre società del gruppo, sicché non avrebbepotuto arrecare pregiudizio ai propri creditori. Mancherebbe altresì la prova dell’offensività della condotta, sotto il profilo della idoneità dell’atto a causare un reale pericolo di depauperamento per la società ed un tangibile danno ai creditori della massa, sicché non sarebbe configurabile il fatto tipico della bancarotta patrimoniale. 4.2. Il secondo motivo aggiunto denuncia violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe fondato le proprie valutazioni unicamente sulla relazione del consulente della difesa, travisando tuttavia i dati dalla stessa emergenti, e omettendo la valutazione del materiale probatorio prodotto dalla difesa. 4.3. Il terzo motivo ribadisce il denunciato vizio di motivazioni in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 5. In data 26 novembre 2025, il ricorrente ha depositato una memoria nella quale replica alle conclusioni del Procuratore generale. Evidenzia, inoltre, un ulteriore profilo di nullità della sentenza impugnata, rilevabile d’ufficio e suscettibile di essere fatto valere in ogni stato e grado del procedimento, concernente l’insussistenza della condizione obiettiva di punibilità costituitadal fallimento della società. [OSCURATO:PERSONA], cui sono state attribuite le condotte distrattive, non sarebbe mai stata dichiarata fallita ma sarebbe stata ammessa solo alla procedura di amministrazione straordinaria, con sentenza del Tribunale di Arezzo del 2013. Tale procedura sarebbe alternativa al fallimento, non determinerebbe alcuno spossessamento, avrebbe finalità conservative dell’attività di impresa e non integrerebbe la condizione richiesta per la sussistenza della bancarotta fraudolenta. Di conseguenza, mancherebbe il presupposto indefettibile del reato sicché il fatto sarebbe insussistente nella sua tipicità. 6. In udienza, il difensore dell’imputato ha dichiarato di rinunciare alla questione proposta con la suddetta memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. 2. Per ragioni di ordine logico deve essere esaminato innanzitutto il secondo motivo, concernente la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Esso è fondato, con assorbimento delle restanti censure. 2.1. L’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e successivamente modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022,prevede che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen. La necessità di procedere alla rinnovazione dell’esame delle fonti di prova dichiarative rinviene il suo fondamento nel rispetto dei principi della Carta EDU, nonché nell’esigenza di escludere che il dubbio in ordine alla colpevolezza dell’imputato possa ritenersi superato senza che il giudice d’appello abbia provveduto a riassumere la prova, in attuazione dei canoni di oralità ed immediatezza. Secondo quanto affermato dalle Sezioni unite, il canone dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” pretende che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello avvenga nel rispetto dei principi di oralità della prova e dell’immediatezza della sua formazione davanti al giudice, in modo da consentirgli di apprezzare direttamente gli apporti dichiarativi che si sono rivelati decisivi per la decisione di proscioglimento in primo grado e sui quali, invece, cadono i dubbi del giudice d’appello (Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785). Nel delineare l’ambito dell’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, le Sezioni unite hanno precisato che deve trattarsi di prova decisiva, in quanto posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione, nonché di prova oggetto di una diversa valutazione da parte del giudice di appello (Sez. U., n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112). Tale differente valutazione, attesa l’ampiezza della formula normativa, non può essere circoscritta ai profili attinenti alla attendibilità del dichiarante, ma si estende a tutti i casi che implicano una “diversa interpretazione” delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un “fatto” non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l’interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull’approccio valutativo del giudice, anch’esso pertanto mediato (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 –01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, O., Rv. 276987). Per tale ragione, la rinnovazione istruttoria non può essere parziale e limitata ad una selezione delle fonti dichiarative e neppure ad una scelta delle circostanze sulle quali esse debbano essere riassunte, tanto più se arbitrariamente delimitata a quelle funzionali ad un giudizio di condanna. La valutazione della prova dichiarativa è, infatti, il risultato di un’operazione di comparazione tra i contenuti della singola fonte e quelli delle altre fonti, nonché degli altri apporti istruttori (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 283678, in motivazione). Restano fuori dall’obbligo di rinnovazione le ipotesi in cui non si discuta il contenuto probatorio della fonte dichiarativa, ma la sua qualificazione giuridica (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta; Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562 – 01, secondo la quale non sussiste l’obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto, come nel caso in cui il giudice abbia ritenuto di non poter assumere come prova dell'affermazione di responsabilità dell'imputato il riconoscimento effettuato -con assoluta certezza -dalla persona offesa, pur senza disconoscerne l'attendibilità). Si è altresì precisato che costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell'esito della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267491 -01). 2.2. Nel caso in esame, l’affermazione di responsabilità del ricorrente,operata dalla sentenza impugnata in riforma della decisione assolutoria di primo grado, muove dal presupposto –per stessa affermazione della Corte d’appello contestato dall’imputato – che egli fosse l’amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché delle altre società del gruppo e che tutta l’attività gestoria fosse al medesimo riconducibile. A fondamento di tale conclusione la sentenza impugnata ha richiamato le dichiarazionitestimoniali assunte nel dibattimento di primo grado, interpretandole come dimostrative della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era sempre stato il gestore effettivo di tutte le società del gruppo. Da tale ruolo ha tratto poi la conseguenza per cui la decisione in ordine alle condotte distrattive contestate ai capi Ba) e Bb) dell’imputazione fossero al medesimo riconducibili. Risulta pertanto chiaro che il ribaltamento del giudizio assolutorio operato dalla sentenza impugnata rinviene il fondamento proprio nella valutazione delle dichiarazioni testimonialidalla stessa effettuata disattendendo l’obbligo imposto dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. di procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. 3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, che procederà a nuovo giudizio, previa rinnovazione della istruzione dibattimentale con riferimento alle prove dichiarative ritenute rilevanti ai fini del decidere. P
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