CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 ottobre 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamentano la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e il travisamento della prova, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto - peraltro già adeguatamente valutate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale - una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; osservato, in particolare, che a pagina 5, con motivazione esente dalle lamentate contraddittorietà, la Corte di merito ha evidenziato come, alla luce delle risultanze processuali, risultassero integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto contestato: l'imputato si era qualificato falsamente come tecnico autorizzato alla riparazione di caldaie Baxi per ottenere la fiducia della cliente e concordare un intervento di riparazione ed era riuscito a ottenere il pagamento della somma di 450 euro, asserendo di avere effettuato detto intervento, in realtà mai eseguito, come dimostrato dal perdurare del malfunzionamento, eliminato poi da un tecnico specializzato al costo di 150 euro; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo di questa Corte (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (nella specie la Corte territoriale ne ha congruamente escluso l'applicazione in ragione delle modalità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co