Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 06822/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2276/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difes e d a ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati avversola sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1 741 /202 1, pubblicata il 14/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026dal [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 21/7/2004 [OSCURATO:PERSONA], deceduta poi nelle more del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietarie degli appartamenti siti in Salerno, alla via F. Prudente, n. 9, scala B, contraddistinti dagli interni nn. 37 e 38, nonché di parte del soprastante terrazzo di copertura, convenivano davanti al Tribunale di Salerno il [OSCURATO:PERSONA] di via F. Prudente n. 9 di Salerno nonché l’impresa edile [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condannain solido al ripristino dello stato dei luoghi delle suddette unità immobiliari e al risarcimento dei danni morali e materiali subiti a causa di infiltrazioni degli appartamenti di loro proprietà, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Nelle more del giudizio, in data 28/9/2025 era emessodal Tribunale di Salerno decreto n. 1552/2005, con il quale era ingiunto al Condominio di pagare all’ing. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dei lavori,la somma di € 33.174,42, oltre accessori.

Con atto di citazione notificato in data 26/11/2005, il Condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento di tutti i danni subiti e causati dall’opera professionale dell’ing. [OSCURATO:PERSONA].

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivocosì instaurato veniva riunito al giudizio originariamente introdotto con la domanda risarcitoria dalle attrici Bono-Criscuoli.

Il Tribunale, con sentenza n. 2327/2014, condannava il Condominio e l’impresa convenuta al risarcimento dei danni, quantificati come in dispositivo e revocava il decreto ingiuntivo opposto , determinando in € 14.000, oltre interessi, la somma dovuta dal Condominio,a titolo di compenso,all’ing. [OSCURATO:PERSONA] .

Decidendo sull’appello principale pro posto dall’[OSCURATO:PERSONA] e sugli appelli incidentali proposti dal Condominio, dalle originarie attrici e dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1741/2021, accoglieva l’appelloincidentale delle Bono,riformando solo parzialmente la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso, affidato a tre motivi ; G iuseppina Bono, Carmelina B ono e S erenella B ono si sono difese con controricorso.Le altre parti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha depositato,in data 20 gennaio 2026, “ atto di rinuncia al ricorso principale per cassazione”,sottoscritto digitalmente , come prescritto dall’art. 390 comma 1 c.p.c.

Le controricorrentihanno depositato, in data 26 gennaio 2026, una dichiarazione- sottoscritta dal difensore, munit o di procura speciale -con la quale hanno accettato la rinuncia del Condominio ricorrente.

Sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare - ai sensi dell’art.391 c.p.c. -l’estinzione del giudizio di cassazione senza far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, come previsto dal comma 4 dell’articolo citato.

Resta, altresì, esclusa la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30/5/2002 n. 115.

P.Q.M dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2276/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difes e d a ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -controricorrenti- e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati avversola sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1 741 /202 1, pubblicata il 14/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026dal [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 21/7/2004 [OSCURATO:PERSONA], deceduta poi nelle more del giudizio, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di proprietarie degli appartamenti siti in Salerno, alla via F. Prudente, n. 9, scala B, contraddistinti dagli interni nn. 37 e 38, nonché di parte del soprastante terrazzo di copertura, convenivano davanti al Tribunale di Salerno il [OSCURATO:PERSONA] di via F. Prudente n. 9 di Salerno nonché l’impresa edile [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condannain solido al ripristino dello stato dei luoghi delle suddette unità immobiliari e al risarcimento dei danni morali e materiali subiti a causa di infiltrazioni degli appartamenti di loro proprietà, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Nelle more del giudizio, in data 28/9/2025 era emessodal Tribunale di Salerno decreto n. 1552/2005, con il quale era ingiunto al Condominio di pagare all’ing. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di direttore dei lavori,la somma di € 33.174,42, oltre accessori. Con atto di citazione notificato in data 26/11/2005, il Condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento di tutti i danni subiti e causati dall’opera professionale dell’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivocosì instaurato veniva riunito al giudizio originariamente introdotto con la domanda risarcitoria dalle attrici Bono-Criscuoli. Il Tribunale, con sentenza n. 2327/2014, condannava il Condominio e l’impresa convenuta al risarcimento dei danni, quantificati come in dispositivo e revocava il decreto ingiuntivo opposto , determinando in € 14.000, oltre interessi, la somma dovuta dal Condominio,a titolo di compenso,all’ing. [OSCURATO:PERSONA] . Decidendo sull’appello principale pro posto dall’[OSCURATO:PERSONA] e sugli appelli incidentali proposti dal Condominio, dalle originarie attrici e dall’ing. [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1741/2021, accoglieva l’appelloincidentale delle Bono,riformando solo parzialmente la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso, affidato a tre motivi ; G iuseppina Bono, Carmelina B ono e S erenella B ono si sono difese con controricorso.Le altre parti sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente ha depositato,in data 20 gennaio 2026, “ atto di rinuncia al ricorso principale per cassazione”,sottoscritto digitalmente , come prescritto dall’art. 390 comma 1 c.p.c. Le controricorrentihanno depositato, in data 26 gennaio 2026, una dichiarazione- sottoscritta dal difensore, munit o di procura speciale -con la quale hanno accettato la rinuncia del Condominio ricorrente. Sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare - ai sensi dell’art.391 c.p.c. -l’estinzione del giudizio di cassazione senza far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, come previsto dal comma 4 dell’articolo citato. Resta, altresì, esclusa la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30/5/2002 n. 115. P.Q.M dichia