CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20227/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
viaall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro- intimato -avverso il decreto cron. n. 234/2020 depositato dal Tribunale diVarese in data 16.3.2020 nel procedimento iscritto al n.4057/2017 R.G.;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28.4.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15240/2020Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 20227/2026Data pubblicazione 16/06/2026L’ing. [OSCURATO:PERSONA] venne ammesso al passivo delfallimento dell’imprenditore individuale [OSCURATO:PERSONA] per ilcredito complessivo di € 83.814,08, di cui € 71.107,44, inchirografo, a titolo di compensi per prestazioni d’opera, ed €12.706,64, in privilegio, a titolo di rivalsa IVA.Successivamente il curatore del fallimento propose ricorsoper la revocazione del credito ammesso, incolpando l’ing.Iommazzo di avere ottenuto l’ammissione mediante doloprocessuale, per avere indicato come «acconto» il pagamentoeffettuato sulla fattura n. 5/2013, da intendersi invece emessaa saldo delle prestazioni rese.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Vareseaccolse la domanda del curatore, disponendo la revoca deldecreto di esecutività dello stato passivo nella parte in cui erastato ammesso il credito dell’ing. Iommazzo.Contro il decreto del tribunale, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.Il fallimento è rimasto intimato.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 ilricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazionee falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. inrelazione agli artt. 98, commi 1, 3 e 4, e 99, comma 1, leggefall. e art. 2697 c.c. per aver ritenuto ammissibile la revocazionepur in assenza di dolo e per essere stata comunque propostaoltre il termine di 30 giorni dalla scoperta del dolo; violazione efalsa applicazione dell’art. 95 legge fall.».Il ricorrente si duole che il tribunale, pur avendo negatoche il dolo risultasse da documenti scoperti dopo l’accertamentoNumero registro generale 15240/2020Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 20227/2026Data pubblicazione 16/06/2026del passivo, abbia tuttavia ammesso l’istanza di revocazione,senza considerare che, semmai, il curatore avrebbe dovutopresentare tempestiva impugnazione contro il decreto diesecutorietà dello stato passivo.2. Il secondo motivo di ricorso prospetta «violazione efalsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazioneagli artt. 98, comma 4, legge fall. e 2697 c.c. per aver ritenutodi accogliere la revocazione del decreto ritenendo lo stesso siastato determinato da dolo da parte del creditore istante;interpretazione del concetto di silenzio nella qualificazione didolo revocatorio».Con questo motivo il ricorrente contesta la nozione di dolofatta propria nel decreto impugnato e, in particolare, lavalorizzazione in termini di dolo del mero silenzio serbato sualcuni aspetti del rapporto intercorso con l’imprenditore poifallito.3. Il terzo motivo denuncia «violazione e falsaapplicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agliartt. 98, comma 4, legge fall. e 2697 c.c. e art. 1218 c.c. peraver omesso di considerare non adempiuto l’onere della provagravante sulla procedura di dimostrare, in presenza di eccezionedi inadempimento, l’avvenuto adempimento dell’accordotransattivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]».Si censura l’attribuzione all’attuale ricorrente dell’oneredella prova dell’inadempimento, da parte dell’imprenditore poifallito, del contratto preliminare di compravendita immobiliareal cui adempimento doveva intendersi condizionata la dizione«a saldo» contenuta nella fattura n. 5/2013.4. Il quarto motivo è rubricato «violazione e falsaapplicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. inrelazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. riguardo ai principi inNumero registro generale 15240/2020Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 20227/2026Data pubblicazione 16/06/2026materia di valutazione delle prove; violazione e falsaapplicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. inrelazione all’art. 2697 c.c.; omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. che è statooggetto di discussione tra le parti per aver ritenuto di accoglierela revocazione del decreto ritenendo lo stesso sia statodeterminato da dolo da parte del creditore istante;interpretazione del concetto di silenzio nella qualificazione didolo revocatorio».Il ricorrente contesta al Tribunale di Varese l’omessoesame del contratto definitivo di compravendita immobiliare del25.7.2013, dal quale risulterebbe l’inadempimento, da partedell’imprenditore poi fallito, agli impegni assunti con il contrattopreliminare.5. Infine, il quinto motivo censura «omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c. (crediti maturati successivamenteall’accordo transattivo e quindi non oggetto della fattura “asaldo”)».Il ricorrente sostiene che il tribunale non ha esaminato lacircostanza che la domanda di ammissione al passivoriguardava, in parte, crediti sorti in data successiva rispetto alladata della fattura n. 5/2013, sicché – almeno per questi crediti– nessun valore di quietanza avrebbe potuto essere attribuitoalla dicitura «a saldo» contenuta nella predetta fattura.6. I motivi, da valutare in un unico contesto, per la criticacomplessivamente unitaria che svolgono contro il decretoimpugnato, sono fondati.6.1. Dalla lettura del decreto emerge che il tribunale haesaminato due possibili profili di fondatezza della domanda diNumero registro generale 15240/2020Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 20227/2026Data pubblicazione 16/06/2026revocazione del credito ammesso al passivo che erano statiprospettati dal curatore del fallimento: il dolo del creditore peravere «omesso di riferire fatti decisivi» e la «scoperta didocumenti decisivi non prodotti per causa non imputabile».La seconda ipotesi è stata esclusa dal collegio, rilevandoche l’ing. Iommazzo aveva spontaneamente prodotto la fatturan. 5/2013 in sede di verifica del passivo e che non aveva maicontestato il fatto che quella fattura era stata pagata.6.2. Quanto, invece, al dolo del creditore – contestato subspecie di silenzio decettivo – il tribunale ha ritenuto che essofosse emerso, non da prove introdotte nel processo dal curatoredel fallimento, bensì dalle prove documentali prodotte dallostesso ing. Iommazzo per difendersi dal ricorso per revocazione.Il dolo attribuito all’attuale ricorrente consisterebbe nell’avereegli taciuto che la fattura n. 5/2013 era stata emessa «a saldo»e non, invece, a titolo di acconto.Sennonché, essendo stata prodotta la fattura, conl’esplicita indicazione «a saldo», ed essendo stata richiestal’ammissione al passivo sulla base di quel documento,semplicemente affermando che, in realtà, si trattava di unacconto, non è dato imputare al creditore, a titolo di doloomissivo (ovverosia di silenzio decettivo), una circostanza cherisultava già dal documento da lui stesso prodotto a corredodella domanda, e che quindi poteva (e doveva) essereesaminato in sede di verifica del passivo.Né si vede come la documentazione prodotta dallo stessocreditore per resistere all’istanza del curatore potrebbe venire adare postuma sostanza a un ricorso per revocazione carente aborigine dei suoi presupposti.In sostanza, il tribunale è incorso in un vizio disussunzione, perché il fatto in sé (ovverosia che si trattasse diNumero registro generale 15240/2020Numero sezionale 1918/2026Numero di raccolta generale 20227/2026Data pubblicazione 16/06/2026una fattura «a saldo») non può essere imputato al creditorequale oggetto di dolo revocatorio, dal momento che essoemergeva come tale proprio dal documento prodotto con ladomanda di ammissione al passivo.Si deve aggiungere che il silenzio, di per sé, non integra ildolo, a meno che non sia «accompagnato da artifizi idonei aconfondere la difesa avversaria ed ad indurre il giudice adecidere sula base dell'ignoranza di un fatto saliente che, senoto, avrebbe portato ad una ben diversa decisione» (Cass. n.1207/2020).Men che meno può essere considerata un artifizio lamancata produzione in giudizio di altri documenti, che la parteè sempre libera di utilizzare o meno, a sostegno delle proprieragioni, salvo che venga emesso un ordine di esibizione nei suoiconfronti.7. Accolto il ricorso, il decreto impugnato viene cassatocon rinvio al Tribunale di Varese, perché decida, in diversacomposizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alTribunale di Varese, perché decida, in diversa composizione,anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del28.4.2026.Il Presidente