CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34273/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 27 febbraio 2023, con la quale il Giudice di Pace di Teramo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 4.000,00 euro di ammenda. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 9 maggio 2022, nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'illegittimità della presenza dell'imputato nel territorio italiano. Ritenuto che il trattamento sanzionatorilo irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna ulteriore valutazione, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]:asser deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3