CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05900/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identiche questioni sollevate con il gravame e risolte dalla corte di appello, che: ha escluso la configurabilità del falso grossolano, perché la foto risultava apposta alla carta d’identità con modalità professionali; ha confermato la responsabilità per il delitto di sostituzione di persona, atteso che l’imputato si presentava con generalità diverse da quelle reali, non incidendo sulla configurabilità del reato la possibilità di identificazione successiva; ha confermato la ricettazione, osservando che il marsupio era stato rubato (per come emerge dalle dichiarazioni della vittima della sottrazione) e non smarrito, per come dedotto dal ricorrente; ha negato le circostanze attenuanti generiche, valorizzando le modalità del fatto e rimarcando l’assenza di elementi positivi di valutazione; ha ribadito la recidiva evincendo la maggiore pericolosità dal collegamento tra lo stato di pregiudicato in attesa di carcerazione e le condotte contestate; rilevato che a fronte di una motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità il ricorso si presenta come la mera reiterazione delle censure di merito già risolte, così dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01). per quanto attiene alla dosimetria della pena, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec