CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 15293/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];-k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, non è consentito in sede di legittimità poiché è finalizzato a ottenere un'alternativa ricostruzione dei fatti estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in proposito, la pag. 3 sulla titolarità in capo all'imputato della Postepay su cui erano stati effettuati i versamenti, per la quale non era stata presentata alcuna denuncia di furto o smarrimento, circostanza da cui si desume la sua consapevolezza rispetto al conseguimento dell'ingiusto profitto); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione dì legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha escluso la sussistenza dei presupposti della particolare tenuità dell'offesa con motivazione esente da vizi logici e conforme al dato normativo, alla luce delle modalità della condotta dell'imputato, il quale, già gravato da precedenti, ha, con una condotta connotata da particolare insidiosità, fraudolentemente approfittato delle circostanze della vendita per ingannare la persona offesa, che confidava nell'affidabilità dell'annuncio (si veda, in particolare, la pag. 3); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che laesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda la pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 17 marzo 2026 Il Consigliere estensore La Presidente [OSCURATO:PERSONA] seppe [OSCURATO:PERSONA] DanIel Brsellino 40/41 • 2