CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07806/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 73 co. 1 e 1 bis D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della successiva illecita commercializzazione, sostanza stupefacente del tipo cocaina, una parte della quale del peso netto di circa 50,30 grammi, con principio attivo pari a 36,47 grammi, pari a 243,1 dosi medie singole, mentre un'altra parte, frazionata in tre involucri, ciascuno del peso di circa un grammo per un peso complessivo pari a circa 2,86 grammi con principio attivo pari a grammi 1,29 circa, da cui sono ricavabili circa 8,6 dosi singole. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare in riferimento al mancato riconoscimento del minimo della pena. Si osserva che l'art. 581 lett ci) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Ad ogni modo, la Corte territoriale ha evidenziato l'ingente quantitativo di sostanza rinvenuta, l'elevato tasso di principio attivo, il consistente numero di dosi ricavabili dalla sostanza detenuta, nonché il contesto in cui la condotta si è realizzata. La stessa Corte ha inoltre precisato che non potevano essere valorizzate ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio neppure le dichiarazioni confessorie dell'imputato, poiché rese in un contesto di evidente prova della responsabilità. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm