CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 36181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06-06-2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, i! provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relaz:one svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le concusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio ad altro Giudice per nuovo esame limitatamente alla motivazione sulla recidiva e alla conseguente incidenza sul trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 6 giugno 2022, la Corte di appello di Torino confermava la decisione del 10 dicembre 2021 del Tribunale di Torino, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata contestata, alla pena di 6 mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA], dietro compenso di denaro, due dosi di cocaina, e per avere inoltre detenuto illecitamente due ulteriori dosi, una di cocaina e una di eroina; fatto accertato in Torino il 29 agosto 2016 2. Avverso la pronuncia della Corte di appello piemontese, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa, deducendo il vizio di motivazione, contesta la mancata esclusione della recidiva reiterata, evidenziando che tra l'ultimo reato commesso dall'imputato e quello per il quale si è proceduto sono trascorsi sei anni, ossia un periodo superiore a quello di osservazione previsto dali'art. 163 cod. pen. per l'estinzione del reato in caso di sospensione condizionale della pena, a ciò aggiungendosi che, in ogni caso, il reato de quo non può essere considerato espressione di accentuata pericolosità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che, nel confermare il giudizio del Tribunale in merito all'applicabilità della contestata recidiva, posta in regime di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, la Corte di appello ha sottolineato che l'ultimo precedente a carico di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ritenuto così risalente al punto da consentire di escludere la recidiva, precisando che l'imputato è stato riconosciuto dagli agenti di P.G, proprio in ragione dei suoi precedenti di polizia, per cui la vicenda per cui si è proceduto è stata considerata rappresentativa del mancato ravvedimento da parte del ricorrente e della sua aumentata perlcolosità sociale, non avendo egli inteso arrestare le sue condotte delittuose. 2. Orbene, il percorso argomentativo della sentenza impugnata riguardante l'applicazione della recidiva non si sottrae alle censure difensive, risultando generico nelle sue enuncian:Ini, non essendo stato chiarito né quali siano i precedenti penali annoverati da [OSCURATO:PERSONA], né quale sia la distanza temporale degli stessi rispetto ai fatti di causa, né, ancora, in che termini la nuova condotta illecita debba ritenersi sintomatica della maggiore pericolosità dell'imputato, non apparendo pregnante in tal senso la circostanza che il riconoscimento dell'imputato sia stato reso possibile dal suo pregresso coinvolgimento in attività illecite, venendo in rilievo una circostanza che attiene più alla valutazione delle prove di colpevolezza che alla descrizione del profilo soggettivo dell'autore del reato. Stante la ravvisata lacuna argomentativa rispetto al tema dedotto dalla difesa, si impone pertanto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata in parte qua, occorrendo un adeguato approfondimento in sede di merito in ordine all'applicabilità della recidiva (con le eventuali ricadute in punto di trattamento sanzionatorio), approfondimento da compiere alla luce della consolidata affermazione di questa Corte (cfr. ex rnuitis Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), secondo cui, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice. In assenza di censure in punto di colpevolezza, deve essere infine dichiarata, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto a lui ascritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale re