CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 25470_2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di calunnia; rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di legge; osserva: Il ricorso è inammissibile perché i pur lunghissimi argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, trattandosi chiaramente di una impugnazione di merito, volta a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio, sostanzialmente senza alcuna prospettazione di tematiche rilevanti in sede di legittimità; la stessa produzione di numerosissimi allegati e i riferimenti agli stessi dimostra chiaramente che non si intende indicare singoli travisamenti di prova, rilevanti in sede di legittimità, ma offrire una diversa base probatoria per ripetere il giudizio di merito. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Roma il 2 nove