CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 19217/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27354/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’SVIZZERA di ASSICURAZIONE contro la [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via diVILLA PATRIZI, n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.S., [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] E C., in persona dei legali rappresentanti in carica, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla viaPOSTUMIA n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende in uno all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonchécontro ASSITEAMS.R.L. in LIQUIDAZIONE -intimata – R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. Valle avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di MILANO n. 2507/2021depositata il 26/08/2021 . Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 26/06/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] L’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]. agricola S.S. e la Soc ietà agricola [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], affermandosi titolari di contratti di assicurazione contro gli eventi atmosferici conclusi, per il tramite dell’agente con rappresentanza [OSCURATO:SOCIETA]., con la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione contro la Grandine, in seguito AGS, sia nelle forme delle polizze collettive cd.S ARIS che di quelle integrative di prezzo e di franchigia, cd. SARGA, premesso che, a seguito del verificarsi di eventi atmosferici avversi (quali grandine, siccità) verificatisi nel corso dell ’ anno 2012 e che avevano colpito i raccolti delle loro aziende agricole, avevano invano avanzato richiest e di i n dennizzo in base alle polizze Sarga nn. 3679, 3680, 3682, 3683, 4865 e 4866 per la [OSCURATO:PERSONA], nn. 3712, 3713, 3714, 3715 e 3716 per [OSCURATO:PERSONA] e nn. 3720, 4879 e 4880 per la [OSCURATO:PERSONA], convenivano i n giudizio la detta AGS dinanzi al Tribunale di Milano al fine di ottenerne la condanna al pagamento di euro 7.442,37 in favore della prima società agricola, di euro 6.437,87 per l’imprenditore individuale ed euro 7.416,07 in favore del la S ocietà agricola [OSCURATO:SOCIETA]. La AGS si costituì in giudizio e chiese il rigetto delle domande, negando la conclusione dei contratti assicurativi e il pagamento dei premi da parte delle dette società e dell’imprenditore individuale. La AGS chiese, altresì, di essere autorizzata a chiamare in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di esserne manlevata nel caso di accoglimento delle domande. R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la cui chiamata nel processo era stata autorizzata dal giudice, si costituì in giudizio e dedusse che il mandato era stato correttamente espletato e i contratti assicurativi con le già menzionatesocietà e con l’imprenditore individuale erano stati regolarmente conclusi, con corresponsione del premio assicurativo nel termine indicato dalla AGS. Il Tribunale di Milano, istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 436 del 2019 accolse integralmente le domande. La AGS propose impugnazione e la Corte d’appello di Milano, nel ricostituito contraddittorio con tutte le parti, ha rigettato l’appello, con sentenza n. 2507 del 2021. AGS propone, avverso la detta pronuncia della Corte territoriale, ricorso per cassazione, affidandosi a quattordici motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] rispondono con un unico controricorso e propon gono , altresì,ricorso incidentale condizionato su tre motivi o censure. [OSCURATO:SOCIETA]., ora in liquidazione, è rimasta intimata. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. La sola parte controricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al la quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che la causa può essere decisa sulla base del criterio della ragione più liquida della complessiva reiezione dei singoli motivi di ricorso principale (restando assorbito l’incidentale condizionato), prescindendosi dalla tematica relativa alla regolarità formale della copia (notificata) della sentenza gravata, se priva di indicazioni autentiche sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione, sulla quale è intervenuta la recentissima Cass. n. 12971 del 13/05/2024. R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] società assicuratrice ricorrente propone i seguenti motivi di impugnazione: primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, 1346 e 1418 cod. civ.in relazione all ’ art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: la sentenza è illegittima laddove ha ritenuto che i moduli incompleti e provvisori, asseritamente inoltrati alla c ompagnia assicuratrice dall ’ [OSCURATO:SOCIETA]. , potessero integrare proposte assicurative valide, complete, determinate ed attuali. Secondo motivo, nullità della sentenza per violazione dell’artt.115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 360, n. 4, cod. proc. civ. – travisamento della prova : l a sentenza ha travisato le risultanze processuali, non avvedendosi che i documenti da essa richiamati («docc. da 25 a 27 prodotti dagli appellati, già attori in primo grado») ai fini della presunta validità delle proposte assicurative,contenevano informazioni incompatibili con l’esistenza di una proposta contrattuale valida, completa, determinata ed attuale. Terzo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1326, 1327, 1887 e 1899 cod. civ. in relazione all ’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: la sentenza è illegittima laddove ha ritenuto che AGS abbia unilateralmente esteso ai contratti SARGA la disciplina dei contratti SARIS, derogando per questa via alla modalità di perfezionamento dell’accordo di cui all’art. 1326 cod. civ. nonché laddove ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 1327 cod. civ. Quarto motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 360, n . 4, cod. proc. civ.– travisamento della prova: il g iudice del gravame ha travisato la risultanzaprocessuale costituita dal certificato 3679 in quanto le informazioni in esso contenute risultavano inconciliabili con una presunta conclusione dell’accordo risalente al marzo del 2012. R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. – divieto di doppia presunzione – mancanza di prova in ordine al fatto storico della c.d. notifica delle proposte contrattuali: la sentenza è illegittima in quanto resa in violazione del divieto di doppia presunzione; il fatto storico della presunta notifica della proposta nonè stato provato in modo diretto e certo. Sesto motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1895 cod. civ. in relazione all ’ art. 360, n. 3 cod. proc. civ. : la sentenza è illegittima laddove ha implicitamente rigettato l’eccezione della nullità dei certificati assicurativi recanti una data successiva al sinistro. Settimo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1887, 1888 e 1895 cod. civ. in relazione all ’ art. 360, n. 3 cod. proc. civ. : la sentenza è illegittima laddove ha implicitamente rigettato l’eccezionesecondo la quale il pagamento non può avere l’effetto di perfezionare un accordo che nonesiste. Ottavo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1888, 2725 e 2729 cod. civ. in relazione all ’ art. 360, n. 3 c.p.c: la sentenza è illegittima laddove ha implicitamente rigettato l’eccezione secondo la quale, in assenza della prova del fatto storico della notifica, la residua documentazione esaminata dal giudice è priva di rilevanza, consistendo in meri indizi insufficienti a provare la notifica e quindi la stipuladel contratto. Nono motivo, nullità della sentenza per violazione dell’artt. 115 e 116 cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. – travisamento della prova – v iolazione e falsa applicazione dell’art.1901 cod. civ. in relazione all ’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice del gravame è incorso nel travisamento delle risultanze processuali allorché ha riconosciuto l ’ esistenza di un patto in deroga all’art. 1901 cod. civ.sulla base della «circolare 2012». R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] motivo, nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e segnatamente la dichiarazione confessoria di [OSCURATO:SOCIETA] ; v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1711 cod. civ. in relazione all ’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: la sentenza è illegittima laddove non considerando una dichiarazione confessoria di [OSCURATO:SOCIETA], ha ritenuto che la medesima,avesse rispettato la legge ed il mandato agenziale. Undicesimo motivo, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 360, n. 4, cod. proc. civ.: la sentenza è nulla laddove ha ritenuto che le mere difese proposte da AGS in sede di appello avessero violato l’art. 345 cod. proc. civ. Dodicesimo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art.1888 cod. civ. in relazione all ’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ. : la sentenza è illegittima laddove ha ritenuto che la mancata conoscenza da partedell’assicurando delle clausole contenute in un distinto documento fosse irrilevante ai fini del perfezionamento contrattuale. Tredicesimo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ. in relazione all ’ art. 360, n. 3, cod. proc. civ. : la sentenza è illegittima laddove ha ritenuto che incombeva su AGS dimostrare che ai contratti SARGA si applicasse la disciplina del codice civile. Quattordicesimo motivo, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., motivazione perplessa ed incomprensibile: la sentenza è incomprensibile laddove, da una parte, afferma che il contratto si sarebbe perfezionato con la notifica della proposta; dall’altra, afferma l’esistenza di posizioni «che notificate nonsono ancora perfezionate». R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. Valle I motivi e le censure propostisono in gran parte, anche se non perfettamente, complessivamente sovrapponibili a quelli disattesi dalle precedenti sentenze di questa Corte, recanti n. 42076 del 30/12/2021, in causa tra AGS e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e n. 18119 del 6/06/2022 tra AGS e [OSCURATO:PERSONA] e ancora [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , su questioni in massima parte sovrapponibili. A dette due pronunce, entrambe rese a seguito di udienza pubblica, può, dunque, far si richiamo, al fine di dirimere i comuni punti controversi. In via preliminare deve, inoltre, rilevarsi che la sentenza n. 25920 del 15/10/2019, alla quale AGS ha più volte fatto riferimento al fine di avvalorare le proprie tesi, non è un precedente particolarmente rilevante in questa sede, in quanto l’apparato documentale sotteso a detta pronuncia era di molto minore peso e, inoltre, la stessa complessiva prospettazione giuridica della domanda dell’assicurato, o assicurando, era diversa. La sentenza n. 4746 del 19/02/2019 è richiamata dalle controricorrenti nelle note per la discussione, ma da essa non appare potersi cogliere consistenti elementi di similitudine, trattandosi di sentenza di rigetto per preponderanti ragioni di inammissibilità delle censure, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ., e di accoglimento di un solo motivo di ricorso, sulle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza n. 18118 del 6/06/2022, deliberata alla stessa udienza pubblica del 24/03/2022, nella quale venne discusso il ricorso deciso dalla n. 18119 del 2022, ha, inoltre, cassato con rinvio su ricorso dell’assicurato, o assicurando, una sentenza della Corte d’appello di Milano, la n. 5351 del 2018, richiamata in nota dalla AGS a sostegno delle proprie tesi sul nono motivo di ricorso, che aveva confermato quella del Tribunale della stessa sede di R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. Valle rigetto della domanda d’indennizzo e utili spunti possono pure da essa trarsi in ordine alla valutazione in diritto delle prospettazioni delle parti. Ciò premesso, il Collegio osserva, in conformità a quanto già deciso nella sentenza n. 42076/2021 e n. 18119/2022, che il fulcro della motivazione «si concentra essenzialmente nel rilievo che, ai fini della prova della conclusione delle polizze de quibus e della decorrenza della copertura assicurativa, la Corte territoriale assegna - oltre e indipendentemente dai certificati solo in parte esibiti -alla documentazione acquisita nel giudizio di primo grado», nella specie costituita da: a) tabulato datato 6/11/2012, redatto e timbrato dall’appellata e da quest’ultima sottoscritto nella prima pagina, nel quale la compagnia assicurativa elenca nel dettaglio i contratti assicurativi per polizze non agevolate emesse dall’intermediario AssiteamS.r.l., tra questi comprendendo le polizze non agevolate integrative di prezzo con l e assicurat e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con attribuzione agli stessi dello stato di «emesso» e indicazione dell’avvenuto incasso del premio; b) verbale di ispezione datato 17/10/2012 redatto da funzionari della AGS, che menzionano espressamente l e dette aziende e imprese assicurate e ricomprende tra i contratti emessidall ’ Agenzia anche le polizze integrative multirischio non agevolate sopra enumerate ossia nn. 3679, 3680, 3682, 3683, 4865 e 4866 per la [OSCURATO:PERSONA], nn. 3712, 3713, 3714, 3715 e 3716 per [OSCURATO:PERSONA] e nn. 3720, 4879 e 4880 per la [OSCURATO:PERSONA]; c) stampe delle schermate del server dell’odierna ricorrente contenenti tutti gli elementi essenziali dei contratti, ivi compresi il numero definitivo di polizza e la data di decorrenza della garanzia (10/03/2012). R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] documentazione ora richiamata la Corte territoriale ha riconosciutol’efficacia probatoria di cui agli artt. 2702, 2710 e 2712 cod. civ., provenendo la medesima dalla società di assicurazione nei confronti dellaquale è stata fatta valere. A ciòconsegue che a quella documentazione la Corte di merito ha attribuito, come già osservato da questa Corte nellasentenza n. 42076 del 2021, «non già valore di prova indiziaria ai sensi dell’art.2729 cod. civ., bensì di prova scritta idonea di per sé a dimostrare direttamente l’esistenza del contratto di assicurazione e la sua decorrenza». Tale ragionamento probatorio, «oltre a non essere pertinentemente contrastato, appare comunque corretto in iure, ex art. 1888 cod. civ., in quanto conforme alla costante interpretazione di questa Corte secondo cui, ai fini della prova del contratto, possono rilevare anche documenti diversi dalla polizza, se da essi è possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo, essendo vietato soltanto che la prova documentale possa essere sostituita o integrata da quella orale, fuori dell’ipotesi eccezionale di cui all’art 2724 n. 3 cod. civ.» (così la citata sentenza n. 42076, con richiami di giurisprudenza). Alla luce di questa ricostruzione compiuta dalla Corte di merito, vengono a cadere, per essere in parte inammissibili ed in parte infondati, imotivi di ricorso primo e secondo . Il primo, avente ad oggetto la presunta incompletezza della proposta contrattuale, trova adeguata risposta, come già rilevato dalla sentenza n. 42076 del 2021, nel fatto che la Corte di merito ha richiamato, come fonte documentale della prova della conclusione del contratto, il tabulato del 6/11/2012 cit., nel quale risultavano elencati tutti i dettagli delle polizze, tra cui quelle relative alle tre imprese controricorrenti, con indicazione dell’avvenuto incasso del premio, il che vuol dire che tra le parti il premio era stato esattamente concordato. In o l tr e , la decisione qui R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. Valle in esame si fonda anche sull’ulteriore presupposto che il modulo utilizzato per raccogliere le adesioni alle polizze agevolate ed integrative era il medesimo e che per entrambe trovasse applicazionel’art. 10 delle Condizioni generali di contratto. Il terzo motivo del ricorso principale pone in dubbio l’identità, data per presupposta dalla Corte territoriale, della disciplina del procedimento di formazione dell’accordo tra le parti per le polizze SARIS, assistite dalla garanzia consorziale, e per le polizze SARGA. Il terzo motivo è eminentemente fattuale ed è comunque superato dagli elementi considerati in sentenza, dai quali la Corte d’appello trae la «prova implicita ma univoca» (ancora Cass. n. 42076 del 2021) dell ’ accettazione di quelle proposte e , pertanto , della conclusione dei contratti e dell ’ avvio della copertura assicurativa sin dal 10/03/2012. Giova, peraltro, ribadire che le censure proposte con il motivo all’esame muovono dalla contestazione di un presupposto di fatto, accertato dalla sentenza in esame e quindi insindacabile in questa sede: e , cioè , che le polizze assicurative collettive e quelle individuali avessero un’uniformità di disciplina, come si rileva dall’art. 10 delle condizioni generali di contratto (così, con riferimento alla stessa censura, esposta in altro motivo del ricorso ivi deciso, Cass. n. 18119 del 2022, pagg. 21 e seg.). Il quarto motivo censura la sentenza d’appello affermando che il giudice del merito ha travisato la risultanza costituita dal certificato n. 3679, in quanto le informazioni di cui al documento erano incompatibili con una presunta conclusione dell’accordo al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con il tenore della decisione impugnata, laddove questa afferma, con riferimento al primo motivo d’appello (pag. 30), che la questione dell’incongruenza dei dati tra la documentazione prodotta R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. Valle dall’[OSCURATO:PERSONA] e il certificato n. 3679 non era stata posta nel precedente grado di merito ed era, pertanto, inammissibile in fase d’impugnazione, in forza del disposto dell’art. 345 cod. proc. civ., non integrando la questione un’eccezione rilevabile d’ufficio (pag. 31, prime tre righe sentenza impugnata). Ciò vale anche a disattendere il complesso ragionamento effettuato da parte della ricorrente nell’undicesimo motivo: la contestazione dei dati riportati nella polizza n. 3679 non poteva ritenersi effettuata ritualmente, atteso che detta polizza venne prodotta in giudizio soltanto a seguito di ordine di esibizione da parte del Tribunale, cosicché la AGS non poteva contestare dati sulla cui esattezza essa stessa aveva contribuito a gettare confusione, non depositando la documentazione se non a seguito di ordine giudiziale. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto la AGS non individua il fatto che sarebbe stato desunto presuntivamente e che avrebbe, a sua volta, sorretto un’ulteriore presunzione. In ogni caso,il ragionamento della Corte d’appello in ordine alla conclusione dei contratti risulta adeguatamente motivato in diritto sulla base della documentazione già richiamata, dalla quale il giudice del merito ha, con apprezzamento di fatto, tratto che i contratti si perfezionavano, sulla base delle stesse istruzioni impartite dalla AGS all’agente, ossia all’[OSCURATO:SOCIETA]., con la notifica della proposta dell’assicurato alla compagnia assicuratrice (come afferma Cass. n. 18118 del 2022, pag. 9, sub. Par. 6.1.: «nel contratto di assicurazione ad assumere la veste di proponente è l’assicurato, né i termini del problema mutano per il fatto che il contratto sia stato concluso tramite l’interposizione di un agente dell’assicuratore»), ossia all’AGS, per il tramite dell’agente [OSCURATO:SOCIETA]. e mediante inserimento nel sistema informatico della stessa società assicuratrice. R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] motivo si muove in un’ottica meramente oppositiva alla motivazione, senza un’adeguata e articolata prospettazione e in chiave quasi interamente fattuale. L’esame della documentazione, già sopra richiamata, ha giustificato le conclusioni in diritto del giudice del merito, specie laddove questi afferma che il procedimento di conclusione del contratto poteva essere ritenuto perfezionato ai sensi dell’art. 1327 cod. civ. e che la prova della notifica della proposta non risultava adeguatamente contestata ed era stata in ogni caso fornita dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva prodotto gli attestati di notifica trasmessi alla AGS e l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte della AGS. Il sesto motivo rimane assorbito da quanto affermato con riferimento al quinto ed è, comunque, anch ’ esso inammissibile , «non risultando esplicato in diritto per quale ragione il fatto che i certificati di polizza fossero successivamente consegnati dovrebbe comportare la nullità del contratto» (così Cass. n. 18119 del 2022). È appena il caso di ribadire che il certifica to di polizza ha, nell’ambito del contratto di assicurazione, funzione di prova , ai sensi dell’art. 1888, comma 1, cod. civ.e non costitutiva cosicché il dato temporale della sua consegna dopo il verificarsi del sinistro non dimostra in alcun modo che anche il contratto sia stato concluso dopo il sinistro assicurato. In altra pronuncia, già richiamata (Cass. n. 18118 del 6/06/2022), questa Corte ha affermato che la presenza del certificato di assicurazione, sottoscritto dall’assicurato e dall ’ intermediario [OSCURATO:SOCIETA], ben poteva avere un valore sostanzialmente confessorio dell ’ esistenza della polizza in discussione. Il settimo motivo è inammissibile, in quanto esso non coglie il senso della decisione impugnata: la Corte territoriale ha, alle pagg. 33 in fine e 34, in principio ritenuto che l’affermazione del Tribunale che nel tabulato del 17/10/2012 risultava inserito l’avvenuto R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. Valle pagamento del premio da parte delle tre impreseera errata, ma ciò non comportava erroneità della decisione del primo giudice, posto che l’avvenuto pagamento dei premi era dimostrato, sia pure come avvenuto in una data successiva al 17/10/2012 ed era non contestato e il mutamento del tempo del pagamento non mutava i termini della questione, atteso che anche alla detta data (17/10/2012) i sinistri si erano verificati (in quanto tutti relativi al periodo decorrente dall’aprile dell’anno 2012) e che il punto nodale rimaneva il momento nel quale in cui l’ accordo delle parti era intervenuto, prima degli eventi atmosferici avversi, restando marginale il momento del pagamento, pacificamente intervenuto dopo i sinistri. Peraltro, il motivo è inammissibile anche in quanto non coglie che la sentenza impugnata ha considerato il pagamento del premio non quale prova della conclusione del contratto (il che è stato desunto da altri elementi), ma solo quale dimostrazione dell’adempimento corretto da parte delle imprese assicurate. L’ottavo motivo ribadisce, nell’ottica di mera contrapposizione, la tesi della mancata prova o, meglio, dell’inesistenza della notifica della proposta, con la conseguenza che i contratti non potrebbero essere ritenuti perfezionati: come già affermato, in relazione al quarto motivo di ricorso, la prospettazione difensiva parte dall’errato presupposto che il giudice del merito abbia attribuito valenza meramente indiziaria alla documentazione elencata (proposte, verbale, e-mail) mentre, viceversa, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sull’efficacia di piena prova documentale dei detti atti versati in giudizio, dalle parti spontaneamente o per ordine del giudice, pervenendo alla conclusione dell’intervenuta perfezionamento dei contratti di assicurazione, relegando la stampa e la consegna dei certificati nel perimetro della prova scritta, necessitata ai sensi dell’art. 1888, comma primo, cod. civ. R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] nono motivo pone il tema dell ’ accordo derogatorio ad avvalersi della sospensione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1901, comma primo,cod. civ. La Corte territoriale, alla pag. 41, ha affermato, con un tipico accertamento di fatto, che sulla base degli atti già enumerati e segnatamente dellacomunicazione inviata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in data 10 luglio 2012 e dalla prassi del settore confermata dalla circolare [OSCURATO:SOCIETA] per l ’ anno 2011 , esistesse la prova scritta che tra intermediario e imprese assicurate intercorreva un accordo derogatorio dell’art. 1901 cod. civ., vincolante anche per la AGS, che, comunque, accettando il premio aveva ratificato l’operato della [OSCURATO:SOCIETA]., agente, qualora questo avesse operato senza averne i poteri, il che, peraltro, non era stato dimostrato. Tale accordo è da ritenere giuridicamente lecito : l ’ art. 1932 cod. civ., nel qualificare come inderogabili una serie di disposizioni in materia di assicurazione, tra cui l ’ art. 1901 cod. ci v ., espressamente ammette la deroga purché in senso più favorevole all’assicurato. E poiché è fuor di dubbio che l’esistenza di un accordo checonsente all’assicurato di pagare il premio anche dopo la scadenza costituisce una deroga all ’ art. 1901 cit. più favorevole al medesimo, il Collegio ritiene trattarsi di una deroga consentita dalla legge, tale da far sì che ne risulti priva di fondamento la censura contenuta nel motivodi ricorso. Né può essere taciuta la circostanza, riconosciuta dalla Corte d’appello, per cui la AGS aveva pacificamente incassato il premio assicurativo e, anzi, ne aveva sollecitato il riversamento da parte dell’agente, il che costituisce prova del fatto che il rifiuto del pagamentoera contrario alla buona fede. Il ricorso contesta che il riversamento delle somme da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. fu necessario per avviare l ’ istruttoria e ricostruire tutte le posizioni sospette, ma R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. Valle si tratta di un profilo di merito sul quale questa Corte non può intervenire. In riferimento alle censure del decim o motivo, il Collegio osserva che la questione della ratifica dell’operato dell’agente [OSCURATO:SOCIETA]. , oltre ad investire una motivazione aggiuntiva rispetto al punto centrale della questione, è comunque inammissibile,perché tende a sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. L’undicesimo motivo è inammissibile, giusta quanto affermato con riferimento al quarto motivo di ricorso, del quale costituisce sostanzialmente una rimodulazione, priva di un’autonoma critica. Il motivo, inoltre, contesta malamente l’applicazione da parte della Corte territoriale del disposto dell’art. 345 cod. proc. civ.: dal testo della sentenza d’appello, che riproduce testualmente quella di primo grado alle pagg. 17, 18 e 19 non è menzione della polizza n. 3679: da tanto consegue un’alternativa nel senso che la questione relativa alla discrasia dei dati non era stata posta, ovvero era stata posta e il Tribunale non l’aveva esaminata, e in tal caso la AGS avrebbe dovuto fare valere la questione in appello ai sensi dell’art.112 cod. proc. civ., il che non è dato cogliere. Il dodicesimo motivo è infondato: la Corte territoriale ha, sulla base della documentazione richiamata e segnatamente sul contenuto del messaggio di posta elettronica tra dipendenti [OSCURATO:SOCIETA]., rilevato che risultava chiaramente quale fosse il procedimento di formazione dell’accordo e, per vero, nessun contrario elemento in ordine alla mancata conoscenza da parte degli assicurati può trarsi da detta documentazione, potendosi, viceversa, agevolmente argomentare, sulla base del tenore delle proposte da essi sottoscrittee della documentazione contrattuale in loro possesso che essi fossero ampiamente a conoscenza del procedimento di formazione del contratto. R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] tredicesimo motivo è inammissibile, siccome aspecifico e poiché si limita alla ripetizione di mere censure, in ordine al procedimento di formazione del contratto, affermandosi, tautologicamente, che per le polizze SARGA il procedimento di formazione della comune volontà è quello di cui all’art. 1326 cod. civ., ma non critica , in maniera argomentata, la diversa conclusione della Corte territoriale e prima ancora de l Tribunale, sulla base della stessa documentazione in atti. Il quattordicesimo motivo è inammissibile. Pur essendo indubbio che la motivazione della sentenza impugnata sia, sul punto, estremamente stringata – essendosi la Corte d’appello limitata ad affermare che l ’ operato dell’intermediario era stato ratificato dalla [OSCURATO:PERSONA] con l’accettazione del pagamento – la censura contenuta nel motivo in esame invoca la violazione dell’art. 1711 cod. civ.sulla base di una serie di argomenti che sono di puro merito. Come già osservato nella più volte citatesentenze n. 42076 del 2021 e 1811 del 2022 , infatti, la censura , oltre a contenere una serie di considerazioni «meramente oppositive» rispetto alla motivazione, omette di confrontarsi con la globalità delle argomentazioni contenute nella sentenza in esame, le quali, «nel far leva su prove documentali attestanti la conclusione del contratto e l’avvio della decorrenza della garanzia, per ciò stesso comprovano al tempo stesso anche la ratifica dell’operato dell’intermediaria». Il ricorso principale è, quindi, infondato ed è, pertanto, rigettato. Il ricorso incidentale delle controricorrenti , incentrato sulle domande subordinate a quella di pagamento dell’indennizzo e proposte ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. e comunque in via restitutoria, non esaminate in fase di merito, in quanto le loro R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. Valle domande erano state integralmente accolte, siccome espressamente qualificato come condizionato dalla difesa delle controricorrenti,è assorbito dal rigetto del ricorso principale . Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza della società ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rimastaintimata. La soccombenza di AGS non è adeguato fondamento per la condanna della stessa ai sensi dell ’ art. 96, comma 3, cod. proc. civ., come chiesto dalle controricorrenti, atteso che al momento della proposizione dell ’ impugnazione per cassazione, risalente all’ottobre dell’anno 2021 , l ’ orientamento di questa Corte sfavorevole alle prospettazioni della AGS non si era ancora consolidato e, anzi, la tesi difensiva della società assicuratrice poteva annover are l ’ ordinanza n. 25920 del 15/10/2019 di cassazione con rinvio in suo favore e, inoltre,la sentenza di questa Corten. 42076 del 2021, ad essa sfavorevole, non era stata ancora pubblicata (visto, che, invero lo sarebbe stato il 30/12/2021 ) e le ulteriori per essa sfavorevoli, ossia la 18118 e la 18119, alle quali si è già fatto riferimento,sarebbero intervenute nel corso dell’ anno 2022, cosicché non è dato ravvisare alcun abuso dello strumento processuale (a prescindere dal fatto che, in sede di memoria , la stessa difesa delle controricorrenti afferma che ulteriori sentenze di merito, rese in fase d’impugnazione, sfavorevoli alla compagnia assicuratrice non risultano impugnate). Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto dell’impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della solaricorrente principale e in favore del competente Ufficio di R.g. n. 27354 del 2021 Ad. 26/06/2024; estensore: C. Valle merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13), se dovuto. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dell e controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 1 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processua