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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 ottobre 1994

Cassazione n. 04799/2024

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1994 avverso la ordinanza del 22/06/2023 del G.I.P. TRIBUNALE DI RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo e per l'annullamento con rinvio, rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 giugno 2023 il G.i.p. del Tribunale di Rimini, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per il reato di rapina impropria pluriaggravata.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Inosservanza di norme processuali (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), in relazione alla espressione della volontà dell'imputato, viziata per la mancata comprensione della lingua italiana, circostanza in ragione della quale egli "non poteva comprendere fino in fondo la portata dell'accordo che stava sottoscrivendo", non essendo stati neppure tradotti gli atti processuali. 2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati (il primo) o non consentiti (il secondo). 4. Il G.i.p. ha dato atto che l'imputato: - aveva scritto di suo pugno, sia pure con l'ausilio di altro detenuto, le ampie dichiarazioni indirizzate al Pubblico ministero; - aveva "interloquito con il giudice con l'intermediazione del legale mostrando di comprendere il contenuto del negozio sulla pena sottoscritto dal suo rappresentante"; - aveva conferito al difensore la procura speciale per la scelta di riti alternativi "in lingua italiana e parimenti autenticata nella firma, senza però l'ausilio di alcun interprete". A tale ultimo proposito va evidenziato che anche per la presentazione del ricorso per cassazione la nomina del difensore (collega di studio di quello che ha assistito l'imputato in primo grado), con il conferimento della procura speciale, è stata redatta con le medesime forme. Il primo giudice, dunque, ha indicato specifici elementi, contestati con affermazioni generiche e apodittiche nel ricorso, sulla base dei quali si può escludere che l'imputato avesse dubbi sul significato del proprio atto, anche in ragione dell'adempimento dei doveri di informazione previsti dall'art. 27 del codice deontologico forense da parte del difensore. Non vi erano motivi per i quali il giudice dovesse disporre la comparizione personale di Bodi all'udienza, che la difesa neppure deduce di avere sollecitato. Va sul punto ribadito che, nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento, si deve ritenere che egli acconsenta implicitamente allo svolgimento dell'udienza in sua assenza (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736; in senso conforme, sul concordato in appello, v. Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623).5. Anche in ordine alla omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso è inammissibile, in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa. Pertanto, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge la sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento prevista dall'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure genericamente indicata dalla difesa, limitatasi a dedurre che dagli atti non emergono "compiuti elementi di prova circa la colpevolezza dell'imputato". 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1994 avverso la ordinanza del 22/06/2023 del G.I.P. TRIBUNALE DI RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo e per l'annullamento con rinvio, rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 giugno 2023 il G.i.p. del Tribunale di Rimini, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per il reato di rapina impropria pluriaggravata.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Inosservanza di norme processuali (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), in relazione alla espressione della volontà dell'imputato, viziata per la mancata comprensione della lingua italiana, circostanza in ragione della quale egli "non poteva comprendere fino in fondo la portata dell'accordo che stava sottoscrivendo", non essendo stati neppure tradotti gli atti processuali. 2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati (il primo) o non consentiti (il secondo). 4. Il G.i.p. ha dato atto che l'imputato: - aveva scritto di suo pugno, sia pure con l'ausilio di altro detenuto, le ampie dichiarazioni indirizzate al Pubblico ministero; - aveva "interloquito con il giudice con l'intermediazione del legale mostrando di comprendere il contenuto del negozio sulla pena sottoscritto dal suo rappresentante"; - aveva conferito al difensore la procura speciale per la scelta di riti alternativi "in lingua italiana e parimenti autenticata nella firma, senza però l'ausilio di alcun interprete". A tale ultimo proposito va evidenziato che anche per la presentazione del ricorso per cassazione la nomina del difensore (collega di studio di quello che ha assistito l'imputato in primo grado), con il conferimento della procura speciale, è stata redatta con le medesime forme. Il primo giudice, dunque, ha indicato specifici elementi, contestati con affermazioni generiche e apodittiche nel ricorso, sulla base dei quali si può escludere che l'imputato avesse dubbi sul significato del proprio atto, anche in ragione dell'adempimento dei doveri di informazione previsti dall'art. 27 del codice deontologico forense da parte del difensore. Non vi erano motivi per i quali il giudice dovesse disporre la comparizione personale di Bodi all'udienza, che la difesa neppure deduce di avere sollecitato. Va sul punto ribadito che, nel caso in cui l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento, si deve ritenere che egli acconsenta implicitamente allo svolgimento dell'udienza in sua assenza (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736; in senso conforme, sul concordato in appello, v. Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Ariano, Rv. 284623).5. Anche in ordine alla omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. il ricorso è inammissibile, in relazione a quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Peraltro, già prima della richiamata modifica legislativa, era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa. Pertanto, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non emerge la sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento prevista dall'art. 129 cod. proc. pen., peraltro neppure genericamente indicata dalla difesa, limitatasi a dedurre che dagli atti non emergono "compiuti elementi di prova circa la colpevolezza dell'imputato". 6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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