CassazionesentenzaSezione FDecisione del 19 marzo 2021
Cassazione n. 31266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06D3JGC), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 12.07.2022 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria rumena, in attuazione di un mandato di arresto emesso in data 19 marzo 2021 per l'esecuzione della pena di tre anni e undici mesi di reclusione, inflitta dal Tribunale di Craiova con la sentenza n. 1579 del 19 marzo 2021 per i reati di disturbo dell'ordine pubblico, porto di armi, oltraggio alla morale e lesioni personali commessi in Romania il 16/17 aprile 2010, il 13/14 febbraio 2016, il 21 agosto 2016 e il 14/15 dicembre 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Lazar, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento. 2.1. Con unico motivo il ricorrente si duole della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione e della violazione dell'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005. Deduce il difensore che la Corte di appello di Roma, nel disporre la consegna del Lazar all'autorità giudiziaria rumena, non avrebbe tenuto in debito conto gli elementi prodotti dalla difesa a dimostrazione dello stabile inserimento del medesimo in territorio italiano. [OSCURATO:PERSONA], infatti, sarebbe proprietario di un veicolo, acquistato regolarmente in data 10 gennaio 2016, titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo dell'immobile sito in Latina, nonché di un regolare contratto di lavoro. La persona richiesta in consegna, peraltro, avrebbe un domicilio in Velletri, presso il quale risiede unitamente alla propria famiglia e ove il giudice della convalida ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ad avviso del ricorrente, inoltre, la presenza dell'interprete alle udienze svolte innanzi alla Corte di appello costituirebbe una garanzia offerta dal nostro ordinamento e, dunque, non potrebbe essere considerata come prova del mancato radicamento effettivo in territorio italiano. Errata sarebbe, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto comprovata la presenza legittima ed effettiva del Lazar da almeno cinque anni in territorio italiano e, dunque, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'operatività del motivo di rifiuto di cui all'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005 o, comunque, non ha verificato autonomamente tale requisito, pur in assenza di allegazioni documentali idonee. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. 3.1. Con requisitoria e conclusioni scritte depositate in data 22 luglio 2022, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo proposto è diverso da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con l'unico motivo. il ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 18- bis, comma 1, lett. b): della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la Corte di appello di Roma, nel disporre la consegna del Lazar all'autorità giudiziaria rumena, non avrebbe tenuto in debito conto gli elementi forniti dalla difesa a dimostrazione dello stabile inserimento del medesimo in territorio italiano. 3. Il motivo è, tuttavia, inammissibile. Il ricorrente, pur formalmente deducendo l'erronea applicazione di legge, in realtà contesta la «valutazione superficiale» e l'«errore interpretativo» che avrebbe posto in essere la Corte di appello di Roma nell'escludere lo stabile e legittimo radicamento di Lazar sul territorio italiano da almeno cinque anni. Il ricorrente, dunque, censura non già la mancanza assoluta, bensì l'illogicità della motivazione e, anzi, inammissibilmente prospetta una rivalutazione del merito della vicenda, sollecitando un sindacato di fatto invero precluso a questa Corte di legittimità. L'art. 22 della legge n. 69 del 2005, nella formulazione originaria, prevedeva che «Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6». L'art. 18 del d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 ha, tuttavia, modificato l'art. 22 della legge n. 69 del 2005, ammettendo il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna nella disciplina del mandato di arresto europeo solo «per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale». La formulazione attuale del primo comma dell'art. 22 della legge n. 69 del •.); 2005, pertanto, non solo ha limitato la cognizione/Corre- di cassazione ai soli vizi di legittimità, escludendo i vizi di motivazione, ma ha anche soppresso il sindacato «anche nel merito» che spettava alla Corte di legittimità nella disciplina previgente (ex plurimis: Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Gheorge, Rv. 282911-01). Nella disciplina vigente, dunque, assumono rilevo solo quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.4. La Corte di appello di Roma, tuttavia, ha escluso il radicamento del soggetto richiesto in consegna in territorio italiano con motivazione certamente sussistente e, peraltro, non incongrua, in quanto ha ritenuto ambivalenti e, comunque, inidonei a dimostrare il radicamento ultraquinquennale del Lazar in territorio italiano gli elementi addotti dalla difesa. La Corte di appello di Roma, infatti, a pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata, ha rilevato come la documentazione prodotta dal ricorrente attesti una sua «presenza nel territorio italiano solo parcellizzata - come del resto dimostra la presenza dell'interprete all'udienza di convalida ed a quelle successive - ed altresì contraddittoria sia con riferimento alla produzione difensiva di due contratti di locazione in due diverse località nel medesimo arco temporale sia come riferimento alla nascita dell'asserito ultimo figlio, nato peraltro in Romania e non recante il cognome del prevenuto nel certificato di nascita, non superabile dal certificato di battesimo non proveniente dalla competente autorità amministrativa». Del resto, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di mandato di arresto europeo, la nozione di "residenza", rilevante ai fini del rifiuto della consegna, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile da una serie di indici rivelatori, quali la legalità della presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, e il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (ex plurimis: Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per