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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27626/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; RG 2442/24 - [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo e, in ogni caso, manifestamente infondato.

In particolare, con un unico motivo di ricorso si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla recidiva e alla dichiarazione di delinquenza abituale ex art. 103 cod. pen.

In relazione ad entrambi i punti, tuttavia, il ragionamento logico-giuridico effettuato dal giudice di merito appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato i numerosissimi precedenti, anche specifici, del ricorrente e avendo adeguatamente dato conto della "continuità personologica che caratterizza ogni singola esperienza delittuosa, fino a quella oggetto del presente processo" (cfr. p. 2 della sentenza impugnata).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MASSIMILIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; RG 2442/24 - [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo e, in ogni caso, manifestamente infondato. In particolare, con un unico motivo di ricorso si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla recidiva e alla dichiarazione di delinquenza abituale ex art. 103 cod. pen. In relazione ad entrambi i punti, tuttavia, il ragionamento logico-giuridico effettuato dal giudice di merito appare immune da censure, avendo correttamente valorizzato i numerosissimi precedenti, anche specifici, del ricorrente e avendo adeguatamente dato conto della "continuità personologica che caratterizza ogni singola esperienza delittuosa, fino a quella oggetto del presente processo" (cfr. p. 2 della sentenza impugnata). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 27626/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris